Riscossione enti locali

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ENTE

ATTIVITA’

NORMA

NOTE

 

EQUITALIA

-Riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I capo II, e al titolo II del D.P.R.602/1973 e di cui all’art. 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237;

-Riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività  riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;

-Altre attività strumentali a quelle dell’Agenzia delle Entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2 lettera gg-ter) del D.L. n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 (“Decreto Sviluppo”) a decorrere dal 1°gennaio 2012, la società Equitalia Spa cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Tale termine è stato posticipato al 31 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 10, comma 13 –octies del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011. Prorogato al 30 giugno 2013 dall’art. 9, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. “Decreto salva-enti”). Proroga ulteriore di tutte le competenze Equitalia, ma facoltativa per i Comuni che si sono già organizzati autonomamente, al 31 dicembre 2013 con la conversione in legge del 6 giugno 2013 n. 64 del provvedimento relativo agli emendamenti al testo del decreto pagamenti (35/2013).

-Con la riforma della riscossione, attuata con la L. 248/2005 di conversione del D.L. 203/2005, è stato abolito il “vecchio” sistema esattoriale che affidava ai privati la riscossione a mezzo ruolo.

Dal 1° ottobre 2006, infatti, è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ai concessionari-esattori.

La riscossione viene gestita da una società per azioni a prevalente capitale pubblico: Equitalia S.p.a., costituita da Agenzia delle Entrate e Inps. Solo questa nuova società può svolgere l’attività di riscossione a mezzo ruolo, in base alla disciplina contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

L’art. 1, co. 6- quater, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, conv. Con modif. con L. 22 maggio 2010, n. 73 ha modificato la disposizione di legge che ha riformato il sistema di riscossione esattoriale e ha ribadito che l’obbligo di gara per l’affidamento delle entrate locali deve essere osservato dal 1°gennaio 2011 sia per la riscossione spontanea che coattiva.

 

L’art. 35 (co. 25 e 26), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con L. 4 agosto 2006, n. 248 attribuisce solo ai dipendenti di Equitalia e alle società da questa partecipate il potere di acquisire determinate informazioni. Questa norma, in effetti, dà agli Agenti della riscossione la facoltà di utilizzare tutti i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

 

COMUNE

Riscossione coattiva (lett. gg-quater, art, 7 co. 2°, D.L. n. 70/2011) tramite lo strumento dell’ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale (di cui al titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973) in quanto compatibili, c.d. ingiunzione rafforzata, a prescindere dalla scelta delle modalità (affidamento esterno o esercizio in house) con cui effettuare la riscossione delle entrate (così a seguito di quanto previsto dall’art. 14 bis del richiamato D.L. n. 201/2011).

-Riscossione volontaria: dovranno deliberare le modalità di gestione e individuare se gestire in proprio o utilizzare le modalità di esternalizzazione individuate dall’art. 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. 446/1997.

Il D.L. n. 70/2011, convertito con legge n. 106/2011, riscrive il sistema della riscossione ordinaria e coattiva dei comuni, prevedendo, a partire dal 1°gennaio 2013, la possibilità di effettuare la riscossione coattiva esclusivamente tramite ingiunzione di pagamento. Viene prorogato dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento riscossione delle entrate dei comuni (art. 7, comma 2, lettere da gg-ter ) a gg-septies), D.L. n. 70/2011). Di conseguenza viene prorogato alla medesima data (30 giugno 2013) l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell’art. 3, commi 24, 25 e 25 bis, D.L. n. 203/2005. (art. 9, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (c.d. “Decreto salva-enti”). Proroga ulteriore di tutte le competenze Equitalia, ma facoltativa per i Comuni che si sono già organizzati autonomamente, al 31 dicembre 2013 con la conversione in legge del 6 giugno 2013 n. 64 del provvedimento relativo agli emendamenti al testo del decreto pagamenti (35/2013).

L’art. 29, c. 5bis, D.L. n. 216/2011, come convertito, interviene sull’applicabilità nel tempo delle disposizioni che disciplinano il nuovo sistema di riscossione, stabilendo che “L’abrogazione delle disposizioni previste dall’art. 7, c. 2, lett. gg-septies), numeri 1) e 3), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere gg-ter) e gg-quater) del medesimo comma 2.”.

-Abolizione dell’obbligo, per i debiti fino a duemila euro, dell’invio al contribuente, a distanza di sei mesi l’uno dall’altro, di due solleciti di pagamento, prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari. (art. 1, comma 545, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, che ha abrogato il comma gg-quinquies art. 7, comma2 del D.L. n. 70/2011).

SOCIETA’

PRIVATE O MISTE

Riscossione coattiva (lett. gg-quater, art, 7 co. 2°, D.L. n. 70/2011) tramite lo strumento dell’ingiunzione fiscale e delle procedure di riscossione coattiva erariale (di cui al titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973) in quanto compatibili (c.d. ingiunzione rafforzata).

Con l’emanazione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato introdotto da quest’ultima l’art. 14-bis, rubricato “Disposizioni in materia di riscossione dei comuni”, che ha eliminato l’ingiustificata disparità di trattamento laddove l’ingiunzione potenziata era esclusiva prerogativa dei Comuni e delle società a capitale interamente pubblico in danno delle società a capitale misto e delle imprese private.

L’art. 52 del d.lgs. 446/97 ampliava l’autonomia degli enti locali che, per effettuare la riscossione coattiva, potevano avvalersi dei concessionari-esattori che utilizzavano il procedimento previsto dal d.P.R. 602/1973, oppure realizzare la riscossione coattiva direttamente o per il tramite degli altri soggetti previsti (aziende speciali, società miste, soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53, ecc.) attraverso il procedimento ingiuntivo disciplinato dal r.d.639/1910 (c.d. ingiunzione fiscale).

 

             

 

Lecce, 10 giugno 2013

Avv. Maurizio Villani     

Avv. Iolanda Pansardi

 

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce                                                                                        Patrocinante in Cassazione
www.studiotributariovillani.it – e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

Avv. Villani Maurizio

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