Risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

Cafaro Rosanna 09/09/13
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E’ in re ipsa il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

 

La UBI ****** (già CBI Factor), dopo aver concluso con una Srl, operativa in ambito medicale, un regolare contratto di factoring pro-soluto, puntualmente disciplinante le condizioni di cessione dei crediti e la rinuncia alla riassunzione del rischio in capo al fornitore (ossia in capo alla cedente), disattendeva le pattuizioni contrattuali, richiedendo la restituzione delle somme-crediti non riscossi dall’Azienda “La Sapienza” Policlinico Umberto I di Roma e dall’IFO- Istituto Fisioterapico Ospedaliero.

Inoltre, la UBI Factor deliberatamente aggravava la posizione della Srl nell’ambito del contratto, attribuendole anche un inesistente inadempimento e segnalando alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia della posizione “a rischio” dell’azienda.

La complessa attività di segnalazione muove da una valutazione della situazione economica e finanziaria del debitore, che la banca effettua alla stregua di una procedura, svolta in assenza di contraddittorio, e fondata sempre su un apprezzamento unilaterale, che prescinde da ogni tipo di partecipazione del soggetto cui si riferisce, che, pertanto, non solo non viene ammesso a fornire i chiarimenti del caso, ma non viene neppure informato circa l’intenzione della banca di procedere alla valutazione delle sue condizioni patrimoniali e, in via successiva, neppure dell’esito della stessa.

E’ noto che nella normalità dei casi l’interessato finisce per apprendere dell’inserimento del proprio nominativo alla Centrale dei Rischi principalmente da terzi, il più delle volte in occasione della presentazione di una richiesta di finanziamento ad altra banca, che adduce tale circostanza a giustificazione del rifiuto dello stesso.

La Srl, pertanto, si vedeva costretta a proporre un ricorso in via di urgenza ex art. 700 c.p.c., in quanto, pur non trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 5 *******., inteso come incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali, ed essendo perfettamente in grado di assolvere normalmente alle proprie obbligazioni e di provare la fiducia che i fornitori riponevano nelle proprie attività imprenditoriali, si ritrovava segnalata dalla UBI Factor alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, malgrado avesse già formalmente diffidato il factor a procedere alla cancellazione dell’illegittima segnalazione.

Il ricorso in corso di causa veniva accolto sul presupposto che la segnalazione fosse illegittima, in quanto diretta ad accertare una situazione di debito reale, pur essendo “in corso un accertamento dell’effettiva posizione delle Parti, diretta a ricostruire i rapporti di dare-avere tra le stesse” (1). Ed essendo “il credito è in contestazione e che, allo stato attuale, risulta una posizione a credito del correntista in considerazione della espletata consulenza tecnica d’ufficio in corso di causa” (2).

Non solo, ma secondo il Tribunale di Roma, la segnalazione era “avvenuta in violazione dei principi generali, che impongono all’intermediario finanziario di accertare l’esistenza dello stato d’insolvenza o di situazioni sostanzialmente equiparabili” e non appariva “legittima in quanto relativa ad importi dovuti dai debitori ceduti e non dall’azienda cedente”.

Nel corso dei suddetti giudizi il CTU definiva, tra l’altro, un credito ben inferiore a quanto segnalato dalla UBI Factor, e, quindi, anche a fronte una nuova richiesta da parte del Giudice, che mirava ad accertare addirittura una posizione di credito da parte della Srl, la segnalazione in Centrale Rischi si configurava ictu oculi come totalmente illegittima, sia perché eseguita in violazione dei principi generali, che impongono all’intermediario finanziario di accertare l’esistenza dello stato di insolvenza (o di situazioni sostanzialmente equiparabili) con la diligenza specifica di cui all’art. 1176 c.c., sia, soprattutto, perché relativa ad importi dovuti dai debitori ceduti e non già dalla Srl (quanto meno sino a quando non venga accertata giudizialmente la decadenza dalla garanzia di solvenza prestata dall’Istituto bancario).

A ciò aggiungasi che **********, sin nel primo contenzioso richiamato, non ha sostenuto l’esistenza di un suo credito liquido ed esigibile, ma ha formulato domanda di risoluzione dei contratti di factoring stipulati con la Srl.

Il factor, dunque, per sua ammissione non poteva essere creditore della Srl cedente, nel senso che il suo presunto credito sarebbe divenuto esigibile solo nel caso in cui il Tribunale di Roma avesse dichiarato risolti i contratti di factoring.

La segnalazione in questione – alla luce dei suddetti sviluppi giudiziari ed extragiudiziari della vicenda in questione – risultava, pertanto, ancor più illegittima ed ingiustificata, anche tenuto conto delle nuove regole contenute negli Accordi Internazionali di Basilea I e Basilea II, che hanno ristretto e reso più gravoso l’accesso al credito in funzione dell’abbassamento del rating determinato dalle segnalazioni “a rischio” come quella che ci occupa.

Per la Srl si è, così, concretizzato un pregiudizio imminente, quanto grave ed irreparabile, tale da motivare la richiesta d’urgenza, accolta integralmente dal Tribunale di Roma.

La Srl, oltre all’aggravio sugli interessi bancari, ha subìto l’effetto del c.d. credit crunch (3) o stretta del credito, ossia  del calo significativo (e inasprimento improvviso delle condizioni) con risultati devastanti sull’erogazione del credito bancario,  che colpisce per prime le aziende con basso rating.

Indiscutibilmente la segnalazione della UBI Factor ha acuito questo effetto deleterio e il persistere di essa è stato elemento costitutivo del periculum in mora

Anche gli Accordi di Basilea II e III hanno effetti prociclici nell’economia aziendale, ossia di amplificazione delle fluttuazioni del ciclo economico (4), che hanno determinato per la Srl l’impossibilità di ottenere condizioni migliori di accesso al credito e di ottenere ulteriori affidamenti.

Tutto ciò è stato di per sé sufficiente a motivare la richiesta di un provvedimento di urgenza, onde evitare che il danno temuto si trasformasse in danno economico effettivo di portata tale da comportare, in via diretta ed immediata, effetti lesivi alla solidità della Srl, che hanno fatto ritenere insufficiente la sua riparazione economica in un momento successivo (5).

Va detto che la classificazione di un credito come “sofferenza” e la sua successiva segnalazione non hanno valore vincolante per gli altri Istituti di credito, aderenti al servizio, che possono liberamente decidere sulle richieste di finanziamento, presentate da soggetti che risultano segnalati. Tuttavia, la pratica dimostra che il flusso informativo fornito dalla Centrale dei Rischi determina negli operatori un atteggiamento conformativo : le banche subiscono un condizionamento negativo, nei casi in cui dall’informativa emerge l’esistenza di una posizione a “sofferenza”; ma analogo condizionamento produce una segnalazione errata e/o inesatta.

La sindacabilità, da parte dell’Autorità Giudiziaria, del procedimento con cui le banche operano la classificazione dei crediti verso la clientela, apre uno spiraglio di tutela a favore di quanti intendano evitare o, quantomeno circoscrivere, le conseguenze dannose derivanti da una erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi (6).

La Giurisprudenza, esprimendo un unanime e costante orientamento, si è pronunciata in senso favorevole all’accoglimento dei ricorsi ex art.700 c.p.c., al fine  evitare agli utenti del credito i gravissimi danni, che gli Istituti di credito e le ******à finanziarie arrecano loro con le, spesso, scriteriate, affrettate ed erronee segnalazioni negative alla Centrale Rischi della Banca d’Italia o alle Centrali rischi e banche dati private.

I Giudici di merito romani (7) hanno ritenuto di dover accogliere un ricorso in via di urgenza, sancendo che “posto che la segnalazione « in sofferenza » è subordinata al requisito in capo al debitore dell’insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio (art. 5 l. fall.), ovvero a « situazioni equiparabili » e che, dunque, il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non comporta la qualificazione della posizione del credito come «in sofferenza», va accolta la domanda cautelare volta ad ottenere l’inibitoria alla banca dell’iscrizione e della segnalazione « a sofferenza » alla Centrale rischi del credito vantato verso il debitore”. E lo stesso Tribunale di Roma disponeva che “P.Q.M. — Visti gli artt. 669-terdecies e 700 c.p.c., in riforma dell’impugnata ordinanza, inibisce alla Monte dei Paschi di Siena s.p.a. l’iscrizione e la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia del credito vantato nei confronti di *************** con riguardo al contratto di conto corrente n. 3922.86 stipulato fra le parti presso la Filiale in Ciampino (Roma). (Omissis).” Insomma, ”la banca è tenuta a rispettare tale procedura: ma la relativa valutazione non può sconfinare nell’uso illecito della stessa. La segnalazione in sofferenza è subordinata, infatti, alla presenza del ricordato requisito in capo al debitore:  l’insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio (art. 5 l. fall.), oppure « situazioni equiparabili », vale a dire quando il debitore si trovi in uno stato oggettivo di difficoltà economico-finanziaria (8)..

Con un emblematico provvedimento, reso in via di urgenza, il Tribunale di Alessandria (9), ha ritenuto che  “il perseguimento dell’interesse generale, sotteso alla disciplina della Centrale dei rischi della Banca d’Italia, può ritenersi conseguito solo se gli intermediari utilizzano il potere si segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora che dei principi generali in tema di correttezza e buona fede; in tal senso il presupposto per la segnalazione risiede nella incapacità del debitore di far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte, con l’esclusione di ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione. Il tribunale può esaminare il corretto utilizzo del potere di segnalazione, dichiarandone l’illegittimità laddove vi sia stato dello stesso un utilizzo erroneo e concedendo lo strumento cautelare, richiesto ex art. 700 c.p.c. al fine di fare cessare la segnalazione stessa.

Anche i Giudici di merito di prime cure di Cagliari (10) hanno sancito i medesimi principi.

Il Tribunale di Milano (11) ha ritenuto che “la segnalazione alla Centrale rischi dei nominativi degli attori e dei saldi negativi dei loro conti correnti da parte della banca prima della formale revoca degli affidamenti non è condotta corrispondente ai canoni di diligenza professionale come codificati nelle regole proprie del settore emanate dalla Banca d’Italia. Tale condotta ben può quindi integrare specifico titolo di responsabilità della banca verso i correntisti, in quanto il mancato rispetto delle regole di cautela individuate dall’ordinamento professionale risulta uno specifico indice sia della sussistenza di colpa rilevante ex art. 2043 c.c. sia della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex art. 1715, 1374, 1375 c.c.

Sempre il Tribunale di Milano (12) ha stabilito che “è ammissibile il ricorso al procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia della segnalazione di un credito in sofferenza, quando non ne ricorrano i presupposti.” 

Ancor più significativo è il provvedimento del Tribunale di Roma (13), del 2.8.2002, reso contro la Banca MPS, che è anche stata condannata a risarcire i danni arrecati all’impresa cliente, atteso che, con il provvedimento de quo, “il Tribunale provvede con separata ordinanza sulla liquidazione del danno.” (14). Successivamente, il Tribunale di Savona (15), rendendo un emblematico provvedimento urgente, ex art.700 c.p.c., ha puntualmente disposto così : “PQM – ORDINA alla Cassa di Risparmio di Savona di revocare l’effettuata segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia della posizione di sofferenza del credito relativamente alla posizione della R. MARIO DI R. A&C SNC con sede legale in Ceriale (SV)” (16).

Anche il Tribunale di Lecce (17), richiamando importante Giurisprudenza di merito sul punto, ha sancito che “3. PERICULUM IN MORA: 3.1  Orientamento giurisprudenziale:  La giurisprudenza ammette senza dubbio che una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi possa fondare un ricorso cautelare per ottenerne la cancellazione, ravvisando il periculum nella compromissione della onorabilità e quindi della immagine del correntista e/o nella difficoltà ad accedere al credito bancario o, ancora, nel rischio concreto di una revoca degli altri affidamenti (con conseguente crisi dell’impresa) … (omissis)…Il suddetto citava in giudizio l’istituto di credito, contestando alcune di nullità contrattuali, che invalidavano parzialmente il rapporto di conto corrente e tutte le appostazioni contabili relative alle varie partite del conto. La risposta della banca alla chiamata in giudizio si è palesata anzitutto con la comunicazione del nominativo dell’utente “a sofferenza” presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia per un presunto debito, nonostante non ci fossero i requisiti. L’utente, infatti, non era nè “insolvente”, nè debitore della banca, come acclarato da una CTU, effettuata nel corso del giudizio civile; ma – a seguito dell’illegittima e dolosa segnalazione – è stato sollecitato al ‘rientro’ da altri istituti di credito con cui era in rapporti” (18).

Sempre il Tribunale di Lecce, con la citata ordinanza del 25.8.2003, ha risolto sia i problemi dell’utente che quelli del credito, ordinando alla banca di precisare la sua segnalazione alla Centrale dei Rischi in Banca d’Italia, aggiungendo alla stessa la frase “…che detto credito è in contestazione e che allo stato appare inesistente, considerate le risultanze della consulenza tecnico contabile disposta dal giudice della Sezione Distaccata di Campi Salentina (causa nr. 5083/99)”, tutelando tanto il diritto degli altri istituti a conoscere l’infondatezza della segnalazione, eseguita dalla banca convenuta, quanto il diritto dell’utente a vedere ridotti i danni derivati dall’illecito comportamento della banca.

In proposito, va anche considerato che “nella prestazione del servizio cosiddetto della “centrale rischi” la Banca d’Italia  svolge  un ruolo di mero esecutore materiale delle segnalazioni ricevute  dalle  banche e dalle società finanziarie, delle quali non può sindacare  la  fondatezza.  L’eventuale  rettifica inoltrata da un intermediario finanziario  in  ottemperanza  ad una pronuncia giudiziaria sarebbe acriticamente  registrata e resa immediatamente disponibile agli utenti del servizio. Nelle  more del giudizio di merito, si possono verificare irreparabili e gravi  compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica,  consistenti  nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato” (19).

Parimenti può convenirsi che il  c.d.  pactum  de  non petendo in perpetuum concluso fra il creditore e l’obbligato,  pur  non  implicando  remissione del debito e non dando perciò luogo  all’estinzione del rapporto obbligatorio, determina l’attuale e perenne  inesigibilità  del  credito  nei confronti del debitore” (20).

La erronea segnalazione dell’esistenza di un credito alla  Centrale  rischi  della  Banca  d’Italia può derivare solo dall’incapacità del debitore di far fronte in modo  ordinario  alle  proprie  obbligazioni verso l’intermediario bancario o finanziario  segnalante  e  non può  essere fatta in funzione di uno stato di insolvenza  desumibile  da  altri  fattori.

La non corretta segnalazione alla Centrale  rischi  della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito che si presume di vantare  verso il cliente è idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli  di  perdurante  attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione  degli  stessi,  per  cui  può  costituire il periculum in mora, che giustifica   la   concessione  di  un  provvedimento  d’urgenza,  consistente nell’ordine  dato  alla  banca  di  eliminare,  o almeno rettificare, la segnalazione del credito in questione (21).

E, ancora, la segnalazione di crediti, eseguita in difetto delle condizioni  giustificative,  legittima  il ricorso alla tutela cautelare atipica, in  mancanza  della quale la banca (o l’intermediario) sarebbe sottratta ad ogni sindacato di merito nell’assolvimento delle incombenze imposte dall’autorità di vigilanza (22).

E, “tralasciando  l’ipotesi  della perdita, in linea di massima può ritenersi  che  l’istituto  di  credito,  per effettuare un corretto appostamento tra un incaglio  non  soggetto  a  segnalazione  ed  una  sofferenza  che  va invece trasmessa  debba, in pratica, stabilire se la controparte versi ” in stato di insolvenza,  anche  non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente  equiparabili,  indipendentemente  dall’esistenza  di  garanzie o dalla previsione  di perdita” (23).

Ma anche la più autorevole Dottrina (24) condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ammissibilità della tutela di urgenza in ipotesi di contenziosi Utenti/Banche, soprattutto con riferimento alle segnalazioni alla Centrale Rischi. E, così, per tutte, riportiamo un’opinione dottrinale, secondo cui a promuovere le liti sono, per lo più, imprenditori che si trovano di fatto ad essere «emarginati» dal sistema bancario in quanto penalizzati nell’accesso al credito, per effetto dell’inclusione del loro nominativo tra quelli censiti dalla Centrale dei Rischi. Come emerge dagli atti di causa, tutte le vicende denunciate seguono generalmente lo stesso iter. Si inizia, infatti, con un improvviso recesso della banca da un contratto di finanziamento già in essere. In seguito all’interruzione del rapporto il debitore manifesta normalmente una certa difficoltà nel far fronte alla richiesta di rientro immediato dell’esposizione.

E, ancora, altra autorevole Dottrina (25) conviene che  “in materia di Centrale Rischi, al contrario, non esistendo altro strumento cautelare, sembra del tutto corretto il ricorso al procedimento d’urgenza atipico disciplinato dall’art. 700 c.p.c., anche perché, per riprendere le affermazioni di Cass., 3 aprile 1989, n. 1612, in precedenza citata, «l’ordinamento giuridico accorda ad ogni persona offesa sia la tutela penale che quella civile, apprestando di conseguenza gli opportuni strumenti per impedire che il fatto lesivo si compia» “.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare spesso sull’argomento, proponendo una analogia tra la fattispecie in oggetto e il danno sofferto da colui il quale è stato oggetto di illegittima segnalazione da protesto o cambiale e sancendo che “nell’ipotesi del tutto analoga di illegittimo protesto di una cambiale, sussiste il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale, la quale di per sè costituisce danno reale che deve essere risarcito – senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza – sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede” (26).

Decidendo sulle cause riunite, il Tribunale di Roma condannava UBI Factor anche al risarcimento del danno da illegittima segnalazione, in quanto danno in re ipsa, tale da compromettere l’accesso al credito bancario, ledendo la reputazione personale e commerciale dell’azienda segnalata.

 

Avv. Rosanna Cafaro

 

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(1) Trib. Roma, ord. 8.2.2012, inedita.

(2) Trib. Lecce, Sezione Distaccata di Galatina,  2.7.2009, inedita; sul punto, cfr.  anche App. Milano 20.9.2006, in Foro it., 2007, I, 2893, con nota di L. Valdarnini e osservazioni di A. Palmieri; ma anche, Trib. Cagliari, 28.11.1995, in Banca borsa tit. cred., 1997, II, 492, con nota di Vella; Trib. Roma, 24.3.2000, in Contratto e impresa, 2000, 811; Trib. Milano, 31.7.2001, in Banca borsa tit. cred., II, 2003, 633; Trib. Palermo 16.6.2003; Trib. Lecce, 25.8.2003; Trib. S. Maria Capua a Vetere, 5.2.2006.

(3) La stretta bancaria va in direzione delle categorie meno garantite e cioè giovani, immigrati e chi ha un reddito medio-basso. Il rischio di credit crunch è una realtà specialmente per le piccole aziende che lo vivono nel proprio quotidiano. Credito ridotto, meno finanziamenti a medio termine, fondamentali per sostenere gli investimenti, niente operazioni “bullet”, ossia niente operazioni Operazione finanziaria di credito in cui gli interessi vengono pagati totalmente all’atto della scadenza, e che quindi consta di due sole movimentazioni di fondi, una prima all’atto della concessione del finanziamento e una seconda all’atto della sua estinzione.

(4) Se infatti i requisiti patrimoniali che le banche devono detenere come garanzia della propria solidità dipendono dai rating, un’eventuale recessione, portando con sé tassi di insolvenza più elevati e peggioramenti dei rating dei clienti più frequenti (quindi innalzamento del rischio assunto dalla banca), conduce a un aumento del capitale minimo richiesto alle banche.

(5) Cfr., C. Appello Roma, sent.20.8.1993; Trib. Milano ord. 3.1.1996.

(6) Cfr., Tola  M., cit., ibidem, passim.

(7) Trib. Roma, ordinanza del 10.3.1998, Banca, borsa, cit., 1999, II, 452-453; nonché, Trib. Roma, ordinanza 5.8.1998, Banca, borsa, cit., 1999, II, 453, secondo cui “considerato che la segnalazione dei crediti in sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può invece scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel servizio di pagamento del debito, va accolta la domanda cautelare diretta ad ottenere la sospensione della segnalazione presso la Centrale rischi”.

(8) Trib. Roma, 3.11.1995, in Impresa, 1996, p. 480, a mente della quale “il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di  adempiere, se non è correlato ad un oggettivo stato di difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni non comporta la qualificazione della posizione del credito come in sofferenza. L’eventuale iscrizione, da parte della banca, del credito in tale categoria, nonostante il mero inadempimento senza insolvenza, costituisce un comportamento illecito suscettibile della  conseguenza del risarcimento del danno, qualora un danno ne sia derivato. La distinzione fra difficoltà ed inadempimento, ai fini della questione in esame, è già stata sottolineata da questo ufficio, il quale in quella occasione ritenne che la condotta del cliente si palesasse « come un sintomo della difficoltà economica in cui la debitrice versa, piuttosto che una giustificazione dell’inadempimento » e che quindi l’iscrizione fosse corretta” E la motivazione dell’illuminante provvedimento prosegue così: “5. Il periculum in mora. — La permanente iscrizione della posizione del Rialti in sofferenza, la quale comporta la conseguente segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, è idonea a costituire un serio pericolo per lo svolgimento della futura attività imprenditoriale del medesimo, nonché della società reclamante dal Rialti amministrata. Il pregiudizio, essendo l’iscrizione già in atto e non potendo il diritto di iniziativa economica privata e la reputazione commerciale essere risarciti interamente per equivalente, presenta i requisiti sia dell’imminenza e sia della irreparabilità. In particolare, sotto il secondo profilo, anche il diritto di credito è suscettibile di essere leso in modo irreparabile, quando esso non sia pienamente reintegrabile e sia di ardua esatta quantificazione ex post, potendo l’irreparabilità del pregiudizio consistere anche nel pericolo di tardività della tutela definitiva (cfr., fra le altre, Trib. Milano, 23 dicembre 1993, in Giur. it., 1995, I, 2, p. 848)”. L’ordinanza, inoltre, afferma e dispone che “ritenuto, altresì, sussistente l’ulteriore requisito del periculum in mora, in quanto dalla segnalazione alla Centrale dei rischi derivano certamente conseguenze pregiudizievoli nei rapporti con gli altri istituti di credito, tali da compromettere lo svolgimento dell’attività della società ricorrente poiché la segnalazione rende estremamente difficile, di fatto, la concessione dl qualsiasi forma di credito da parte di altri istituti, stante la funzione di tutela del sistema creditizio assolta dal servizio della Centrale rischi, avendo, a prova di ciò, la GESIS fornito dimostrazione della revoca di un affidamento bancario da parte dell’Istituto San Paolo di Torino; P.Q.M. — Visti gli artt. 669-bis ss., 700 c.p.c.; — ordina al Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma, di sospendere con effetto immediato la segnalazione in danno della GESIS s.r.l. presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia, in relazione ai c/c n. 4005.81 e 4474.96. (Omissis).”

(9) Trib. Alessandria, Dir. e prat. Soc., 2001, f., 10, 79, con n. di Fauceglia, e www.aduc-funzionesociale.it.

(10) Trib. Cagliari, ordinanza del 25.10.2000, Banca, borsa, cit., 2002, II, 442, secondo cui “tralasciando l’ipotesi della perdita, in linea di massima può ritenersi che l’istituto di credito, per effettuare un corretto appostamento tra un incaglio non soggetto a segnalazione ed una sofferenza che va invece trasmessa debba, in pratica, stabilire se la controparte versi « in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall’esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita. Va considerata in sofferenza, sia, ovviamente, l’esposizione di chi magari anche per l’entità dell’importo versi in una obbiettiva condizione di grave difficoltà nel rientro, sia il debito di colui che opponga una ingiustificata resistenza all’adempimento costringendo l’intermediario a lunghe e costose iniziative giudiziarie per il recupero, sia infine quella di chi manifesti un tale sforzo nel rientro da far temere che il decorso del tempo sia insufficiente a garantire il recupero e da far fondatamente dubitare della sua stessa affidabilità patrimoniale.” E, inoltre, hanno ritenuto che “È opinione anche di questo Collegio che la comunicazione di dati inesatti, quali, ad esempio, esposizioni debitorie diverse o maggiori di quelle reali ovvero addirittura inesistenti, legittimi iniziative giudiziarie del segnalato il quale potrà (anche in via di urgenza) ottenere provvedimenti inibitori che eliminino i suoi dati dal sistema di centralizzazione dei rischi, non potendosi ammettere la permanenza di simile segnalazione per tutto il tempo occorrente a far accertare, in via ordinaria, la irregolarità della trasmissione dei dati.” L’ordinanza de qua, che pare perfettamente attagliarsi alla vicenda per cui è il presente procedimento, conclude così : “non è dato rinvenire, nella vicenda, alcun elemento che consentisse alla banca di nutrire un ragionevole timore circa la recuperabilità del credito, tali non essendo le risultanze delle visure immobiliari giacché dalle stesse, comunque, emergeva l’esistenza di una proprietà immobiliare ulteriore rispetto a quella conferita nel fondo patrimoniale; mentre va sottolineato come l’intermediario abbia proceduto alla segnalazione prima ancora di aver definito con la Rasenti i termini del rientro, in una situazione nella quale nulla poteva far ritenere che la condizione dell’obbligata fosse altro rispetto ad un semplice incaglio determinato proprio da una scelta negoziale operata dalla banca. P.Q.M. — riformando la prima decisione, ed in accoglimento del reclamo e della istanza cautelare, dispone che il Banco di Sardegna s.p.a. provveda a far cancellare dalla Centrale dei Rischi, a propria cura e spese, la segnalazione della posizione « a sofferenza » n. 12215.”

(11) Trib. Milano, ord. 19.2.2001, Giur. It., 2002, 334, con n. di Salinas, e www.aduc-funzionesociale.it.

(12) Trib. Milano, ordinanza del 31.7.2001, Banca, borsa, cit., vol. 5, settembre-ottobre 2003, 633.

(13) Trib. Roma, 2.8.2002, Banca, borsa, cit., vol. 5, settembre-ottobre 2003, 633-634, secondo cui “Ai fini dell’appostazione di un credito come sofferente e della segnalazione dello stesso alla Centrale dei Rischi, è necessario tener conto della situazione patrimoniale complessiva del debitore, o quanto meno dell’insieme dei rapporti tra il debitore e il circuito bancario. L’appostazione di un credito in sofferenza e la conseguente segnalazione alla Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti di legge è contraria ai principi di buona fede e correttezza del funzionamento del rapporto bancario, e comporta la responsabilità della banca segnalante sia per violazione degli obblighi contrattuali, sia a titolo di illecito aquiliano, se la segnalazione risulti lesiva dell’immagine commerciale del soggetto erroneamente segnalato. (Nel caso di specie, la banca aveva ritenuto sufficiente per effettuare la segnalazione il ritardo del cliente nel pagamento di un solo debito nei confronti della banca).” 

(14) Trib. Roma, 2.8.2002, Banca, borsa, cit., vol. 5, settembre-ottobre 2003, 637.

(15) Trib. Savona, ord. 3.4.2002, a mente del quale “che la posizione vantata dall’imprenditore è una posizione di diritto soggettivo: diritto complessivo della personalità ( sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche) nella sua amplissima, indefinibile varietà di aspetti; specificantesi per l’imprenditore quale diritto all’immagine, alla reputazione, che si è creata e mantiene nell’ambiente in cui opera, esercitando la sua attività (il cosiddetto diritto d’impresa); che il diritto dell’imprenditore all’immagine, alla reputazione viene sacrificato di fronte alla preminente realizzazione dell’interesse pubblico, che si concreta con la segnalazione e là conseguente comunicazione dei credito bancari in sofferenza; che tale sacrificio del diritto, a fronte dell’interesse pubblico, è giustificato soltanto dalla, e limitato alla effettiva posizione di sofferenza del credito; che, altrimenti, in mancanza di questa posizione giustificativa, la segnalazione effettuata, da un istituto bancario alla Centrale dei rischi è illegittima e lesiva del diritto dell’imprenditore all’immagine, alla reputazione; che la lesione arrecata al diritto dell’imprenditore all’immagine, alla reputazione è di notevole gravità, perché consiste nell’esclusione dell’imprenditore dal credito bancario o nella difficoltà di accedervi; il che incide negativamente sull’esercizio dell’attività imprenditoriale, per il quale l’accesso al credito bancario è essenziale; che l’istituto bancario, prima ed al fine di effettuare la segnalazione, deve procedere con più  attenta diligenza all’istruttoria per l’accertamento della posizione o meno di sofferenza del credito ; tanto più che procede a quella istruttoria unilateralmente, senza che vi partecipi, in qualche forma di contraddittorio, l’imprenditore interessato; che per stato di insolvenza non si richiede l’accertamento, da parte della banca, dello stato di decozione dell’impresa che tale nozione attiene la normativa fallimentare ed appartiene alla competenza giurisdizionale, ma indubbiamente la Banca deve ancorare la sua valutazione a qualche elemento oggettivo a sua disposizione, elemento che non può essere il mero ritardo nel pagamento o la sussistenza della pendenza di un giudizio per l’accertamento del credito; che effettuata la comunicazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, cui seguirà la comunicazione- agli altri istituti bancari, è configurabile l’esistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto dell’imprenditore nel tempo necessario per la sua tutela in via ordinaria, sussistendo, quindi, la legittimazione alla proposizione della domanda cautelare di provvedimento d’urgenza ex art 700 cpc.”.

(16) Trib. Savona, ord. 3.4.2002, www.adusbef.it.

(17) Trib. Lecce, Dott. Massimo Orlando, 25.8.2003.

(18) Cafaro R. – Pagliaro P.,  L’accesso al credito. Banche dati, Centrale rischi e privacy, Giuffrè, 2004, 121.

(19) Trib. Salerno, 22.4.2002, in Giur. Comm., 2003, II, p. 210.

(20) Trib. Napoli 22.10.2002, in Giur. Mer., 2003, I, p. 207.

(21) Trib. Palermo, 4.11.2002, in Giur. Mer., 2003, I, p. 207; Trib. Salerno 22.4.2002, in Dir. Fall., 2002, II, p. 407.

(22) Trib. Potenza, 4.5.2001, in Giur. Comm., 2003, II, p. 210, ha stabilito che “non  potendo il diritto di iniziativa economica e la reputazione commerciale essere  risarciti  interamente per equivalente, il pericolo presenta i requisiti  sia dell’imminenza che dell’irreparabilità…..La contestazione della misura delle variazioni unilaterali e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, anche quando  attenga  alla totalità dei crediti vantati dalla banca e pur in mancanza  di una pronunzia giudiziale, non è, di per sè sola, circostanza sufficiente  a  giustificare  tale  segnalazione.  Una segnalazione erronea alla Centrale  dei rischi può determinare la lesione del diritto di impresa, può incidere  sul regime della libera concorrenza e sullo stesso sistema creditizio.  Il  danno  per la lesione del diritto di impresa è in re ipsa, essendo plausibilmente  ostacolato  il  futuro svolgimento dell’attività  imprenditoriale

(23) Trib. Cagliari, 25.10.2000, in BBTC, 2002, II, p. 442; Trib. Brindisi, 26.9.2000, in BBTC, 2002, II, p. 219; Trib. Milano, 19.2.2001, in Giur. It., 2002, p. 334.

(24) Tola M. – Aspetti problematici delle segnalazioni alla Centrale Rischi, Banca, borsa, cit., 2002, II, 455, n. a Trib. Cagliari, 25.10.2000.

(25) Tarantino G., In tema di segnalazione alla Centrale Rischi: profili di responsabilità della banca segnalante (e delle banche «terze»), Banca, borsa, cit., 2002, II, 229, n. a Trib. Brindisi 26.9.2000.

(26) C. Cass., nn. 9233/2007; 14977/2006; 11103/1998. 

E’ in re ipsa il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

 

La UBI ****** (già CBI Factor), dopo aver concluso con una Srl, operativa in ambito medicale, un regolare contratto di factoring pro-soluto, puntualmente disciplinante le condizioni di cessione dei crediti e la rinuncia alla riassunzione del rischio in capo al fornitore (ossia in capo alla cedente), disattendeva le pattuizioni contrattuali, richiedendo la restituzione delle somme-crediti non riscossi dall’Azienda “La Sapienza” Policlinico Umberto I di Roma e dall’IFO- Istituto Fisioterapico Ospedaliero.

Inoltre, la UBI Factor deliberatamente aggravava la posizione della Srl nell’ambito del contratto, attribuendole anche un inesistente inadempimento e segnalando alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia della posizione “a rischio” dell’azienda.

La complessa attività di segnalazione muove da una valutazione della situazione economica e finanziaria del debitore, che la banca effettua alla stregua di una procedura, svolta in assenza di contraddittorio, e fondata sempre su un apprezzamento unilaterale, che prescinde da ogni tipo di partecipazione del soggetto cui si riferisce, che, pertanto, non solo non viene ammesso a fornire i chiarimenti del caso, ma non viene neppure informato circa l’intenzione della banca di procedere alla valutazione delle sue condizioni patrimoniali e, in via successiva, neppure dell’esito della stessa.

E’ noto che nella normalità dei casi l’interessato finisce per apprendere dell’inserimento del proprio nominativo alla Centrale dei Rischi principalmente da terzi, il più delle volte in occasione della presentazione di una richiesta di finanziamento ad altra banca, che adduce tale circostanza a giustificazione del rifiuto dello stesso.

La Srl, pertanto, si vedeva costretta a proporre un ricorso in via di urgenza ex art. 700 c.p.c., in quanto, pur non trovandosi nelle condizioni di cui all’art. 5 *******., inteso come incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali, ed essendo perfettamente in grado di assolvere normalmente alle proprie obbligazioni e di provare la fiducia che i fornitori riponevano nelle proprie attività imprenditoriali, si ritrovava segnalata dalla UBI Factor alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, malgrado avesse già formalmente diffidato il factor a procedere alla cancellazione dell’illegittima segnalazione.

Il ricorso in corso di causa veniva accolto sul presupposto che la segnalazione fosse illegittima, in quanto diretta ad accertare una situazione di debito reale, pur essendo “in corso un accertamento dell’effettiva posizione delle Parti, diretta a ricostruire i rapporti di dare-avere tra le stesse” (1). Ed essendo “il credito è in contestazione e che, allo stato attuale, risulta una posizione a credito del correntista in considerazione della espletata consulenza tecnica d’ufficio in corso di causa” (2).

Non solo, ma secondo il Tribunale di Roma, la segnalazione era “avvenuta in violazione dei principi generali, che impongono all’intermediario finanziario di accertare l’esistenza dello stato d’insolvenza o di situazioni sostanzialmente equiparabili” e non appariva “legittima in quanto relativa ad importi dovuti dai debitori ceduti e non dall’azienda cedente”.

Nel corso dei suddetti giudizi il CTU definiva, tra l’altro, un credito ben inferiore a quanto segnalato dalla UBI Factor, e, quindi, anche a fronte una nuova richiesta da parte del Giudice, che mirava ad accertare addirittura una posizione di credito da parte della Srl, la segnalazione in Centrale Rischi si configurava ictu oculi come totalmente illegittima, sia perché eseguita in violazione dei principi generali, che impongono all’intermediario finanziario di accertare l’esistenza dello stato di insolvenza (o di situazioni sostanzialmente equiparabili) con la diligenza specifica di cui all’art. 1176 c.c., sia, soprattutto, perché relativa ad importi dovuti dai debitori ceduti e non già dalla Srl (quanto meno sino a quando non venga accertata giudizialmente la decadenza dalla garanzia di solvenza prestata dall’Istituto bancario).

A ciò aggiungasi che **********, sin nel primo contenzioso richiamato, non ha sostenuto l’esistenza di un suo credito liquido ed esigibile, ma ha formulato domanda di risoluzione dei contratti di factoring stipulati con la Srl.

Il factor, dunque, per sua ammissione non poteva essere creditore della Srl cedente, nel senso che il suo presunto credito sarebbe divenuto esigibile solo nel caso in cui il Tribunale di Roma avesse dichiarato risolti i contratti di factoring.

La segnalazione in questione – alla luce dei suddetti sviluppi giudiziari ed extragiudiziari della vicenda in questione – risultava, pertanto, ancor più illegittima ed ingiustificata, anche tenuto conto delle nuove regole contenute negli Accordi Internazionali di Basilea I e Basilea II, che hanno ristretto e reso più gravoso l’accesso al credito in funzione dell’abbassamento del rating determinato dalle segnalazioni “a rischio” come quella che ci occupa.

Per la Srl si è, così, concretizzato un pregiudizio imminente, quanto grave ed irreparabile, tale da motivare la richiesta d’urgenza, accolta integralmente dal Tribunale di Roma.

La Srl, oltre all’aggravio sugli interessi bancari, ha subìto l’effetto del c.d. credit crunch (3) o stretta del credito, ossia  del calo significativo (e inasprimento improvviso delle condizioni) con risultati devastanti sull’erogazione del credito bancario,  che colpisce per prime le aziende con basso rating.

Indiscutibilmente la segnalazione della UBI Factor ha acuito questo effetto deleterio e il persistere di essa è stato elemento costitutivo del periculum in mora

Anche gli Accordi di Basilea II e III hanno effetti prociclici nell’economia aziendale, ossia di amplificazione delle fluttuazioni del ciclo economico (4), che hanno determinato per la Srl l’impossibilità di ottenere condizioni migliori di accesso al credito e di ottenere ulteriori affidamenti.

Tutto ciò è stato di per sé sufficiente a motivare la richiesta di un provvedimento di urgenza, onde evitare che il danno temuto si trasformasse in danno economico effettivo di portata tale da comportare, in via diretta ed immediata, effetti lesivi alla solidità della Srl, che hanno fatto ritenere insufficiente la sua riparazione economica in un momento successivo (5).

Va detto che la classificazione di un credito come “sofferenza” e la sua successiva segnalazione non hanno valore vincolante per gli altri Istituti di credito, aderenti al servizio, che possono liberamente decidere sulle richieste di finanziamento, presentate da soggetti che risultano segnalati. Tuttavia, la pratica dimostra che il flusso informativo fornito dalla Centrale dei Rischi determina negli operatori un atteggiamento conformativo : le banche subiscono un condizionamento negativo, nei casi in cui dall’informativa emerge l’esistenza di una posizione a “sofferenza”; ma analogo condizionamento produce una segnalazione errata e/o inesatta.

La sindacabilità, da parte dell’Autorità Giudiziaria, del procedimento con cui le banche operano la classificazione dei crediti verso la clientela, apre uno spiraglio di tutela a favore di quanti intendano evitare o, quantomeno circoscrivere, le conseguenze dannose derivanti da una erronea segnalazione alla Centrale dei Rischi (6).

La Giurisprudenza, esprimendo un unanime e costante orientamento, si è pronunciata in senso favorevole all’accoglimento dei ricorsi ex art.700 c.p.c., al fine  evitare agli utenti del credito i gravissimi danni, che gli Istituti di credito e le ******à finanziarie arrecano loro con le, spesso, scriteriate, affrettate ed erronee segnalazioni negative alla Centrale Rischi della Banca d’Italia o alle Centrali rischi e banche dati private.

I Giudici di merito romani (7) hanno ritenuto di dover accogliere un ricorso in via di urgenza, sancendo che “posto che la segnalazione « in sofferenza » è subordinata al requisito in capo al debitore dell’insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio (art. 5 l. fall.), ovvero a « situazioni equiparabili » e che, dunque, il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non comporta la qualificazione della posizione del credito come «in sofferenza», va accolta la domanda cautelare volta ad ottenere l’inibitoria alla banca dell’iscrizione e della segnalazione « a sofferenza » alla Centrale rischi del credito vantato verso il debitore”. E lo stesso Tribunale di Roma disponeva che “P.Q.M. — Visti gli artt. 669-terdecies e 700 c.p.c., in riforma dell’impugnata ordinanza, inibisce alla Monte dei Paschi di Siena s.p.a. l’iscrizione e la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia del credito vantato nei confronti di *************** con riguardo al contratto di conto corrente n. 3922.86 stipulato fra le parti presso la Filiale in Ciampino (Roma). (Omissis).” Insomma, ”la banca è tenuta a rispettare tale procedura: ma la relativa valutazione non può sconfinare nell’uso illecito della stessa. La segnalazione in sofferenza è subordinata, infatti, alla presenza del ricordato requisito in capo al debitore:  l’insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio (art. 5 l. fall.), oppure « situazioni equiparabili », vale a dire quando il debitore si trovi in uno stato oggettivo di difficoltà economico-finanziaria (8)..

Con un emblematico provvedimento, reso in via di urgenza, il Tribunale di Alessandria (9), ha ritenuto che  “il perseguimento dell’interesse generale, sotteso alla disciplina della Centrale dei rischi della Banca d’Italia, può ritenersi conseguito solo se gli intermediari utilizzano il potere si segnalazione nel rispetto delle regole dettate dalla normativa di riferimento, prima ancora che dei principi generali in tema di correttezza e buona fede; in tal senso il presupposto per la segnalazione risiede nella incapacità del debitore di far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte, con l’esclusione di ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione. Il tribunale può esaminare il corretto utilizzo del potere di segnalazione, dichiarandone l’illegittimità laddove vi sia stato dello stesso un utilizzo erroneo e concedendo lo strumento cautelare, richiesto ex art. 700 c.p.c. al fine di fare cessare la segnalazione stessa.

Anche i Giudici di merito di prime cure di Cagliari (10) hanno sancito i medesimi principi.

Il Tribunale di Milano (11) ha ritenuto che “la segnalazione alla Centrale rischi dei nominativi degli attori e dei saldi negativi dei loro conti correnti da parte della banca prima della formale revoca degli affidamenti non è condotta corrispondente ai canoni di diligenza professionale come codificati nelle regole proprie del settore emanate dalla Banca d’Italia. Tale condotta ben può quindi integrare specifico titolo di responsabilità della banca verso i correntisti, in quanto il mancato rispetto delle regole di cautela individuate dall’ordinamento professionale risulta uno specifico indice sia della sussistenza di colpa rilevante ex art. 2043 c.c. sia della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex art. 1715, 1374, 1375 c.c.

Sempre il Tribunale di Milano (12) ha stabilito che “è ammissibile il ricorso al procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia della segnalazione di un credito in sofferenza, quando non ne ricorrano i presupposti.” 

Ancor più significativo è il provvedimento del Tribunale di Roma (13), del 2.8.2002, reso contro la Banca MPS, che è anche stata condannata a risarcire i danni arrecati all’impresa cliente, atteso che, con il provvedimento de quo, “il Tribunale provvede con separata ordinanza sulla liquidazione del danno.” (14). Successivamente, il Tribunale di Savona (15), rendendo un emblematico provvedimento urgente, ex art.700 c.p.c., ha puntualmente disposto così : “PQM – ORDINA alla Cassa di Risparmio di Savona di revocare l’effettuata segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia della posizione di sofferenza del credito relativamente alla posizione della R. MARIO DI R. A&C SNC con sede legale in Ceriale (SV)” (16).

Anche il Tribunale di Lecce (17), richiamando importante Giurisprudenza di merito sul punto, ha sancito che “3. PERICULUM IN MORA: 3.1  Orientamento giurisprudenziale:  La giurisprudenza ammette senza dubbio che una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi possa fondare un ricorso cautelare per ottenerne la cancellazione, ravvisando il periculum nella compromissione della onorabilità e quindi della immagine del correntista e/o nella difficoltà ad accedere al credito bancario o, ancora, nel rischio concreto di una revoca degli altri affidamenti (con conseguente crisi dell’impresa) … (omissis)…Il suddetto citava in giudizio l’istituto di credito, contestando alcune di nullità contrattuali, che invalidavano parzialmente il rapporto di conto corrente e tutte le appostazioni contabili relative alle varie partite del conto. La risposta della banca alla chiamata in giudizio si è palesata anzitutto con la comunicazione del nominativo dell’utente “a sofferenza” presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia per un presunto debito, nonostante non ci fossero i requisiti. L’utente, infatti, non era nè “insolvente”, nè debitore della banca, come acclarato da una CTU, effettuata nel corso del giudizio civile; ma – a seguito dell’illegittima e dolosa segnalazione – è stato sollecitato al ‘rientro’ da altri istituti di credito con cui era in rapporti” (18).

Sempre il Tribunale di Lecce, con la citata ordinanza del 25.8.2003, ha risolto sia i problemi dell’utente che quelli del credito, ordinando alla banca di precisare la sua segnalazione alla Centrale dei Rischi in Banca d’Italia, aggiungendo alla stessa la frase “…che detto credito è in contestazione e che allo stato appare inesistente, considerate le risultanze della consulenza tecnico contabile disposta dal giudice della Sezione Distaccata di Campi Salentina (causa nr. 5083/99)”, tutelando tanto il diritto degli altri istituti a conoscere l’infondatezza della segnalazione, eseguita dalla banca convenuta, quanto il diritto dell’utente a vedere ridotti i danni derivati dall’illecito comportamento della banca.

In proposito, va anche considerato che “nella prestazione del servizio cosiddetto della “centrale rischi” la Banca d’Italia  svolge  un ruolo di mero esecutore materiale delle segnalazioni ricevute  dalle  banche e dalle società finanziarie, delle quali non può sindacare  la  fondatezza.  L’eventuale  rettifica inoltrata da un intermediario finanziario  in  ottemperanza  ad una pronuncia giudiziaria sarebbe acriticamente  registrata e resa immediatamente disponibile agli utenti del servizio. Nelle  more del giudizio di merito, si possono verificare irreparabili e gravi  compromissioni del diritto del ricorrente alla libera iniziativa economica,  consistenti  nella maggiore difficoltà di reperire credito sul mercato” (19).

Parimenti può convenirsi che il  c.d.  pactum  de  non petendo in perpetuum concluso fra il creditore e l’obbligato,  pur  non  implicando  remissione del debito e non dando perciò luogo  all’estinzione del rapporto obbligatorio, determina l’attuale e perenne  inesigibilità  del  credito  nei confronti del debitore” (20).

La erronea segnalazione dell’esistenza di un credito alla  Centrale  rischi  della  Banca  d’Italia può derivare solo dall’incapacità del debitore di far fronte in modo  ordinario  alle  proprie  obbligazioni verso l’intermediario bancario o finanziario  segnalante  e  non può  essere fatta in funzione di uno stato di insolvenza  desumibile  da  altri  fattori.

La non corretta segnalazione alla Centrale  rischi  della Banca d’Italia dell’esistenza di un credito che si presume di vantare  verso il cliente è idonea non solo a produrre effetti pregiudizievoli  di  perdurante  attualità, ma anche a determinare una progressiva accentuazione  degli  stessi,  per  cui  può  costituire il periculum in mora, che giustifica   la   concessione  di  un  provvedimento  d’urgenza,  consistente nell’ordine  dato  alla  banca  di  eliminare,  o almeno rettificare, la segnalazione del credito in questione (21).

E, ancora, la segnalazione di crediti, eseguita in difetto delle condizioni  giustificative,  legittima  il ricorso alla tutela cautelare atipica, in  mancanza  della quale la banca (o l’intermediario) sarebbe sottratta ad ogni sindacato di merito nell’assolvimento delle incombenze imposte dall’autorità di vigilanza (22).

E, “tralasciando  l’ipotesi  della perdita, in linea di massima può ritenersi  che  l’istituto  di  credito,  per effettuare un corretto appostamento tra un incaglio  non  soggetto  a  segnalazione  ed  una  sofferenza  che  va invece trasmessa  debba, in pratica, stabilire se la controparte versi ” in stato di insolvenza,  anche  non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente  equiparabili,  indipendentemente  dall’esistenza  di  garanzie o dalla previsione  di perdita” (23).

Ma anche la più autorevole Dottrina (24) condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ammissibilità della tutela di urgenza in ipotesi di contenziosi Utenti/Banche, soprattutto con riferimento alle segnalazioni alla Centrale Rischi. E, così, per tutte, riportiamo un’opinione dottrinale, secondo cui a promuovere le liti sono, per lo più, imprenditori che si trovano di fatto ad essere «emarginati» dal sistema bancario in quanto penalizzati nell’accesso al credito, per effetto dell’inclusione del loro nominativo tra quelli censiti dalla Centrale dei Rischi. Come emerge dagli atti di causa, tutte le vicende denunciate seguono generalmente lo stesso iter. Si inizia, infatti, con un improvviso recesso della banca da un contratto di finanziamento già in essere. In seguito all’interruzione del rapporto il debitore manifesta normalmente una certa difficoltà nel far fronte alla richiesta di rientro immediato dell’esposizione.

E, ancora, altra autorevole Dottrina (25) conviene che  “in materia di Centrale Rischi, al contrario, non esistendo altro strumento cautelare, sembra del tutto corretto il ricorso al procedimento d’urgenza atipico disciplinato dall’art. 700 c.p.c., anche perché, per riprendere le affermazioni di Cass., 3 aprile 1989, n. 1612, in precedenza citata, «l’ordinamento giuridico accorda ad ogni persona offesa sia la tutela penale che quella civile, apprestando di conseguenza gli opportuni strumenti per impedire che il fatto lesivo si compia» “.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare spesso sull’argomento, proponendo una analogia tra la fattispecie in oggetto e il danno sofferto da colui il quale è stato oggetto di illegittima segnalazione da protesto o cambiale e sancendo che “nell’ipotesi del tutto analoga di illegittimo protesto di una cambiale, sussiste il danno da lesione dell’immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell’immagine sociale e professionale, la quale di per sè costituisce danno reale che deve essere risarcito – senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza – sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede” (26).

Decidendo sulle cause riunite, il Tribunale di Roma condannava ********** anche al risarcimento del danno da illegittima segnalazione, in quanto danno in re ipsa, tale da compromettere l’accesso al credito bancario, ledendo la reputazione personale e commerciale dell’azienda segnalata.

 

Avv. **************

 

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(1) Trib. Roma, ord. 8.2.2012, inedita.

(2) Trib. Lecce, Sezione Distaccata di Galatina,  2.7.2009, inedita; sul punto, cfr.  anche App. Milano 20.9.2006, in Foro it., 2007, I, 2893, con nota di ************* e osservazioni di A. Palmieri; ma anche, Trib. Cagliari, 28.11.1995, in Banca borsa tit. cred., 1997, II, 492, con nota di *****; Trib. Roma, 24.3.2000, in Contratto e impresa, 2000, 811; Trib. Milano, 31.7.2001, in Banca borsa tit. cred., II, 2003, 633; Trib. Palermo 16.6.2003; Trib. Lecce, 25.8.2003; Trib. ************** a ******, 5.2.2006.

(3) La stretta bancaria va in direzione delle categorie meno garantite e cioè giovani, immigrati e chi ha un reddito medio-basso. Il rischio di credit crunch è una realtà specialmente per le piccole aziende che lo vivono nel proprio quotidiano. Credito ridotto, meno finanziamenti a medio termine, fondamentali per sostenere gli investimenti, niente operazioni “bullet”, ossia niente operazioni Operazione finanziaria di credito in cui gli interessi vengono pagati totalmente all’atto della scadenza, e che quindi consta di due sole movimentazioni di fondi, una prima all’atto della concessione del finanziamento e una seconda all’atto della sua estinzione.

(4) Se infatti i requisiti patrimoniali che le banche devono detenere come garanzia della propria solidità dipendono dai rating, un’eventuale recessione, portando con sé tassi di insolvenza più elevati e peggioramenti dei rating dei clienti più frequenti (quindi innalzamento del rischio assunto dalla banca), conduce a un aumento del capitale minimo richiesto alle banche.

(5) Cfr., C. Appello Roma, sent.20.8.1993; Trib. Milano ord. 3.1.1996.

(6) Cfr., ****  M., cit., ibidem, passim.

(7) Trib. Roma, ordinanza del 10.3.1998, Banca, borsa, cit., 1999, II, 452-453; nonché, Trib. Roma, ordinanza 5.8.1998, Banca, borsa, cit., 1999, II, 453, secondo cui “considerato che la segnalazione dei crediti in sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può invece scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel servizio di pagamento del debito, va accolta la domanda cautelare diretta ad ottenere la sospensione della segnalazione presso la Centrale rischi”.

(8) Trib. Roma, 3.11.1995, in Impresa, 1996, p. 480, a mente della quale “il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di  adempiere, se non è correlato ad un oggettivo stato di difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni non comporta la qualificazione della posizione del credito come in sofferenza. L’eventuale iscrizione, da parte della banca, del credito in tale categoria, nonostante il mero inadempimento senza insolvenza, costituisce un comportamento illecito suscettibile della  conseguenza del risarcimento del danno, qualora un danno ne sia derivato. La distinzione fra difficoltà ed inadempimento, ai fini della questione in esame, è già stata sottolineata da questo ufficio, il quale in quella occasione ritenne che la condotta del cliente si palesasse « come un sintomo della difficoltà economica in cui la debitrice versa, piuttosto che una giustificazione dell’inadempimento » e che quindi l’iscrizione fosse corretta” E la motivazione dell’illuminante provvedimento prosegue così: “5. Il periculum in mora. — La permanente iscrizione della posizione del Rialti in sofferenza, la quale comporta la conseguente segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, è idonea a costituire un serio pericolo per lo svolgimento della futura attività imprenditoriale del medesimo, nonché della società reclamante dal ****** amministrata. Il pregiudizio, essendo l’iscrizione già in atto e non potendo il diritto di iniziativa economica privata e la reputazione commerciale essere risarciti interamente per equivalente, presenta i requisiti sia dell’imminenza e sia della irreparabilità. In particolare, sotto il secondo profilo, anche il diritto di credito è suscettibile di essere leso in modo irreparabile, quando esso non sia pienamente reintegrabile e sia di ardua esatta quantificazione ex post, potendo l’irreparabilità del pregiudizio consistere anche nel pericolo di tardività della tutela definitiva (cfr., fra le altre, Trib. Milano, 23 dicembre 1993, in Giur. it., 1995, I, 2, p. 848)”. L’ordinanza, inoltre, afferma e dispone che “ritenuto, altresì, sussistente l’ulteriore requisito del periculum in mora, in quanto dalla segnalazione alla Centrale dei rischi derivano certamente conseguenze pregiudizievoli nei rapporti con gli altri istituti di credito, tali da compromettere lo svolgimento dell’attività della società ricorrente poiché la segnalazione rende estremamente difficile, di fatto, la concessione dl qualsiasi forma di credito da parte di altri istituti, stante la funzione di tutela del sistema creditizio assolta dal servizio della Centrale rischi, avendo, a prova di ciò, la GESIS fornito dimostrazione della revoca di un affidamento bancario da parte dell’Istituto San Paolo di Torino; P.Q.M. — Visti gli artt. 669-bis ss., 700 c.p.c.; — ordina al Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma, di sospendere con effetto immediato la segnalazione in danno della GESIS s.r.l. presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia, in relazione ai c/c n. 4005.81 e 4474.96. (Omissis).”

(9) Trib. Alessandria, Dir. e prat. Soc., 2001, f., 10, 79, con n. di Fauceglia, e www.aduc-funzionesociale.it.

(10) Trib. Cagliari, ordinanza del 25.10.2000, Banca, borsa, cit., 2002, II, 442, secondo cui “tralasciando l’ipotesi della perdita, in linea di massima può ritenersi che l’istituto di credito, per effettuare un corretto appostamento tra un incaglio non soggetto a segnalazione ed una sofferenza che va invece trasmessa debba, in pratica, stabilire se la controparte versi « in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall’esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita. Va considerata in sofferenza, sia, ovviamente, l’esposizione di chi magari anche per l’entità dell’importo versi in una obbiettiva condizione di grave difficoltà nel rientro, sia il debito di colui che opponga una ingiustificata resistenza all’adempimento costringendo l’intermediario a lunghe e costose iniziative giudiziarie per il recupero, sia infine quella di chi manifesti un tale sforzo nel rientro da far temere che il decorso del tempo sia insufficiente a garantire il recupero e da far fondatamente dubitare della sua stessa affidabilità patrimoniale.” E, inoltre, hanno ritenuto che “È opinione anche di questo Collegio che la comunicazione di dati inesatti, quali, ad esempio, esposizioni debitorie diverse o maggiori di quelle reali ovvero addirittura inesistenti, legittimi iniziative giudiziarie del segnalato il quale potrà (anche in via di urgenza) ottenere provvedimenti inibitori che eliminino i suoi dati dal sistema di centralizzazione dei rischi, non potendosi ammettere la permanenza di simile segnalazione per tutto il tempo occorrente a far accertare, in via ordinaria, la irregolarità della trasmissione dei dati.” L’ordinanza de qua, che pare perfettamente attagliarsi alla vicenda per cui è il presente procedimento, conclude così : “non è dato rinvenire, nella vicenda, alcun elemento che consentisse alla banca di nutrire un ragionevole timore circa la recuperabilità del credito, tali non essendo le risultanze delle visure immobiliari giacché dalle stesse, comunque, emergeva l’esistenza di una proprietà immobiliare ulteriore rispetto a quella conferita nel fondo patrimoniale; mentre va sottolineato come l’intermediario abbia proceduto alla segnalazione prima ancora di aver definito con la Rasenti i termini del rientro, in una situazione nella quale nulla poteva far ritenere che la condizione dell’obbligata fosse altro rispetto ad un semplice incaglio determinato proprio da una scelta negoziale operata dalla banca. P.Q.M. — riformando la prima decisione, ed in accoglimento del reclamo e della istanza cautelare, dispone che il Banco di Sardegna s.p.a. provveda a far cancellare dalla Centrale dei Rischi, a propria cura e spese, la segnalazione della posizione « a sofferenza » n. 12215.”

(11) Trib. Milano, ord. 19.2.2001, Giur. It., 2002, 334, con n. di *******, e www.aduc-funzionesociale.it.

(12) Trib. Milano, ordinanza del 31.7.2001, Banca, borsa, cit., vol. 5, settembre-ottobre 2003, 633.

(13) Trib. Roma, 2.8.2002, Banca, borsa, cit., vol. 5, settembre-ottobre 2003, 633-634, secondo cui “Ai fini dell’appostazione di un credito come sofferente e della segnalazione dello stesso alla Centrale dei Rischi, è necessario tener conto della situazione patrimoniale complessiva del debitore, o quanto meno dell’insieme dei rapporti tra il debitore e il circuito bancario. L’appostazione di un credito in sofferenza e la conseguente segnalazione alla Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti di legge è contraria ai principi di buona fede e correttezza del funzionamento del rapporto bancario, e comporta la responsabilità della banca segnalante sia per violazione degli obblighi contrattuali, sia a titolo di illecito aquiliano, se la segnalazione risulti lesiva dell’immagine commerciale del soggetto erroneamente segnalato. (Nel caso di specie, la banca aveva ritenuto sufficiente per effettuare la segnalazione il ritardo del cliente nel pagamento di un solo debito nei confronti della banca).” 

(14) Trib. Roma, 2.8.2002, Banca, borsa, cit., vol. 5, settembre-ottobre 2003, 637.

(15) Trib. Savona, ord. 3.4.2002, a mente del quale “che la posizione vantata dall’imprenditore è una posizione di diritto soggettivo: diritto complessivo della personalità ( sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche) nella sua amplissima, indefinibile varietà di aspetti; specificantesi per l’imprenditore quale diritto all’immagine, alla reputazione, che si è creata e mantiene nell’ambiente in cui opera, esercitando la sua attività (il cosiddetto diritto d’impresa); che il diritto dell’imprenditore all’immagine, alla reputazione viene sacrificato di fronte alla preminente realizzazione dell’interesse pubblico, che si concreta con la segnalazione e là conseguente comunicazione dei credito bancari in sofferenza; che tale sacrificio del diritto, a fronte dell’interesse pubblico, è giustificato soltanto dalla, e limitato alla effettiva posizione di sofferenza del credito; che, altrimenti, in mancanza di questa posizione giustificativa, la segnalazione effettuata, da un istituto bancario alla Centrale dei rischi è illegittima e lesiva del diritto dell’imprenditore all’immagine, alla reputazione; che la lesione arrecata al diritto dell’imprenditore all’immagine, alla reputazione è di notevole gravità, perché consiste nell’esclusione dell’imprenditore dal credito bancario o nella difficoltà di accedervi; il che incide negativamente sull’esercizio dell’attività imprenditoriale, per il quale l’accesso al credito bancario è essenziale; che l’istituto bancario, prima ed al fine di effettuare la segnalazione, deve procedere con più  attenta diligenza all’istruttoria per l’accertamento della posizione o meno di sofferenza del credito ; tanto più che procede a quella istruttoria unilateralmente, senza che vi partecipi, in qualche forma di contraddittorio, l’imprenditore interessato; che per stato di insolvenza non si richiede l’accertamento, da parte della banca, dello stato di decozione dell’impresa che tale nozione attiene la normativa fallimentare ed appartiene alla competenza giurisdizionale, ma indubbiamente la Banca deve ancorare la sua valutazione a qualche elemento oggettivo a sua disposizione, elemento che non può essere il mero ritardo nel pagamento o la sussistenza della pendenza di un giudizio per l’accertamento del credito; che effettuata la comunicazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, cui seguirà la comunicazione- agli altri istituti bancari, è configurabile l’esistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto dell’imprenditore nel tempo necessario per la sua tutela in via ordinaria, sussistendo, quindi, la legittimazione alla proposizione della domanda cautelare di provvedimento d’urgenza ex art 700 cpc.”.

(16) Trib. Savona, ord. 3.4.2002, www.adusbef.it.

(17) Trib. Lecce, *********************, 25.8.2003.

(18) ********* – ***********,  L’accesso al credito. Banche dati, Centrale rischi e privacy, Giuffrè, 2004, 121.

(19) Trib. Salerno, 22.4.2002, in Giur. Comm., 2003, II, p. 210.

(20) Trib. Napoli 22.10.2002, in Giur. Mer., 2003, I, p. 207.

(21) Trib. Palermo, 4.11.2002, in Giur. Mer., 2003, I, p. 207; Trib. Salerno 22.4.2002, in Dir. Fall., 2002, II, p. 407.

(22) Trib. Potenza, 4.5.2001, in Giur. Comm., 2003, II, p. 210, ha stabilito che “non  potendo il diritto di iniziativa economica e la reputazione commerciale essere  risarciti  interamente per equivalente, il pericolo presenta i requisiti  sia dell’imminenza che dell’irreparabilità…..La contestazione della misura delle variazioni unilaterali e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, anche quando  attenga  alla totalità dei crediti vantati dalla banca e pur in mancanza  di una pronunzia giudiziale, non è, di per sè sola, circostanza sufficiente  a  giustificare  tale  segnalazione.  Una segnalazione erronea alla Centrale  dei rischi può determinare la lesione del diritto di impresa, può incidere  sul regime della libera concorrenza e sullo stesso sistema creditizio.  Il  danno  per la lesione del diritto di impresa è in re ipsa, essendo plausibilmente  ostacolato  il  futuro svolgimento dell’attività  imprenditoriale

(23) Trib. Cagliari, 25.10.2000, in BBTC, 2002, II, p. 442; Trib. Brindisi, 26.9.2000, in BBTC, 2002, II, p. 219; Trib. Milano, 19.2.2001, in Giur. It., 2002, p. 334.

(24) ******* – Aspetti problematici delle segnalazioni alla Centrale Rischi, Banca, borsa, cit., 2002, II, 455, n. a Trib. Cagliari, 25.10.2000.

(25) ************, In tema di segnalazione alla Centrale Rischi: profili di responsabilità della banca segnalante (e delle banche «terze»), Banca, borsa, cit., 2002, II, 229, n. a Trib. Brindisi 26.9.2000.

(26) C. Cass., nn. 9233/2007; 14977/2006; 11103/1998.

Sentenza collegata

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Cafaro Rosanna

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