Rimborso spese di lite: quando si rinuncia agli atti

Redazione 12/12/17
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Il rimborso delle spese di lite quando si rinuncia agli atti

Con l’ordinanza n. 23620 dello scorso 9 ottobre, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di spese processuali, pronunciandosi sulla possibilità di rimborso delle stesse, nel caso di notifica dell’atto di rinuncia prima che la controparte proceda alla propria costituzione in giudizio. L’interrogativo è infatti se, nel provvedimento di estinzione del processo per rinuncia agli atti, il giudice debba o meno statuire sulle spese processuali.

La Suprema Corte ha stabilito che, in questa ipotesi, il giudice non è tenuto a statuire sulle spese, a carico della parte che rinuncia. Invero, la legge stabilisce che ciò deve avvenire solo qualora la rinuncia agli atti intervenga successivamente alla costituzione in giudizio della controparte (Art. 306, comma 4, c.p.c.).

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L’applicazione dell’art. 306, comma 4 c.p.c.

Nella pronuncia in esame può leggersi che “l’ordinamento processuale non prevede un’espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l’art. 338 c.p.c. a disporre che l’estinzione del procedimento d’appello (o di revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti nel procedimento estinto, di tal che anche nel giudizio di appello deve farsi ricorso all’art. 306 c.p.c., sulla base del generale rinvio di cui all’art. 359 c.p.c.“.

Sentenza cassata con rinvio

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato come la parte destinataria dell’atto di rinuncia, ben avrebbe potuto comunque costituirsi in giudizio e richiedere una pronuncia nel merito, avendone interesse. L’aver accertato la mancanza di tale interesse, in quanto la parte ha accettato la rinuncia, giustifica l’applicazione dell’art. 306 c.p.c. e, dunque, il giudice non deve disporre nulla in merito alle spese del giudizio.

Al contrario, il giudice del gravame aveva emesso il provvedimento sulle spese; la sentenza è stata dunque cassata e gli atti rinviati ad altra sezione della Corte, in quanto i giudici di legittimità rilevavano la necessità di un’ulteriore indagine nel merito.

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