Riguardo alla domanda risarcitoria, ritiene il Collegio di dichiarare l’inefficacia del contratto. sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 122 del Codice

Lazzini Sonia 02/12/10
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Innanzitutto la possibilità della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione – avendo questa dimostrato che, a prescindere dalla ambivalenza applicativa della formula matematica di assegnazione del punteggio per la tempistica, sarebbe risultata prima nella nuova graduatoria – nonché quella di subentrare integralmente nel contratto che, stando a quanto dichiarato da parte resistente nell’udienza di discussione, non ha avuto ancora alcun inizio di esecuzione.

Non può di conseguenza, ai sensi dell’art. 124 del Codice, trovare accoglimento la domanda di risarcimento per equivalente presentata dalla società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza con condanna della società resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi €2000,00(Duemila/00), oltre alla restituzione del contributo unificato.

 

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 22693 del 4 novembre 2010 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

 

N. 22693/2010 REG.SEN.

N. 01990/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1990/2010 R.G., proposto da:
Ricorrente Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avvocati ************* e ****************, con domicilio eletto presso la prima in Napoli, largo Ferrantina, 7;

contro

Terra di Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall’avvocato ******************, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, piazza Sannazzaro n. 200;

nei confronti di

Soc. Consortile A R.L. Controinteressata, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
ALFA S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento con il quale è stata approvata la graduatoria e aggiudicata, in favore della ******à Controinteressata scral, la gara indetta dalla ******à Terra di Lavoro s.p.a., per l’affidamento dei servizi necessari allo svolgimento della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finale di idonei per la eventuale assunzione di operatori livello 2 CCNL BETA Multiservizi aziende private vigente, da reclutare con contratto a tempo indeterminato; del bando di gara; della comunicazione del 23.3.2010; dei verbali della commissione di gara; del provvedimento di aggiudicazione definitiva,ove esistente;di ogni altro atto connesso e conseguente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Terra di Lavoro S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 la relazione del consigliere ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La Terra di Lavoro s.p.a. società con socio unico la Provincia di Caserta, indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di selezione di due operatori di secondo livello CCNL BETA.

Il criterio di aggiudicazione era stabilito in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 45 e 55 punti, rispettivamente per l’offerta economica e la proposta tecnica.

In particolare, il disciplinare, all’art. 4, scomponeva l’offerta tecnica in determinati sottopunteggi, alcuni relativi alla proposta tecnica/metodologica – ripartita in sei categorie, per complessivi 40 punti massimi – ed un altro riguardante la tempistica, il cui punteggio massimo era pari a 15 punti, da attribuirsi secondo la formula 10 x (T°/Ti), ove 10 era il massimo punteggio attribuibile, Ti il tempo offerto dal concorrente e T° il migliore tempo offerto, ossia quello di minore durata della selezione oggetto di gara che, per l’art. 2 del capitolato, non poteva eccedere i 45 giorni consecutivi.

Alla gara partecipavano tre concorrenti, la società Controinteressata s.c.a.r.l., la Ricorrente Consulting s.r.l. e la ALFA s.p.a.

In data 12 febbraio 2010 la Ricorrente Consulting s.r.l. chiedeva alla Terra di Lavoro s.p.a. di conoscere i punteggi che avevano condotto all’aggiudicazione del servizio alla Controinteressata s.p.a., secondo quanto comunicato con una comunicazione in pari data.

Con nota del 23 marzo 2010, la stazione appaltante comunicava i punteggi conseguiti dalle partecipanti nelle singole categorie di punteggio, omettendo di indicare quelli relativi alla tempistica di esecuzione.

Avendo saputo che l’aggiudicataria aveva rinunciato all’appalto, la Ricorrente Consulting s.r.l. chiedeva alla Terra di Lavoro s.p.a. notizie circa il punteggio conseguito per la tempistica, nella convinzione di essere giunta al secondo posto; apprendeva così che la commissione per tale elemento di valutazione le aveva assegnato zero punti, per cui seconda classificata era risultata la ALFA s.p.a. dichiarata nuova aggiudicataria.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione e contro gli atti di gara proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Ricorrente Consulting s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, oltre al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

Deduceva innanzitutto la ricorrente l’illegittimità del disciplinare di gara, laddove, nella parte relativa ai criteri di assegnazione del punteggio per la tempistica aveva indicato un punteggio massimo attribuibile di 15, mentre la relativa formula matematica applicativa indicava un punteggio massimo pari a 10.

In secondo luogo, deduceva l’illegittima assegnazione a sé di zero punti per la tempistica, rilevando che il non avere indicato alcun tempo di esecuzione non costituiva affatto una carenza dell’offerta, ma più semplicemente la volontà di eseguire il servizio entro il tempo massimo indicato dall’art. 2 del capitolato, ossia 45 giorni; di conseguenza, ad essa la commissione avrebbe comunque dovuto assegnare un punteggio, di certo proporzionalmente inferiore a quello assegnato alle altre concorrenti che avevano indicato tempi inferiori, ma comunque giammai pari a zero; al riguardo, la ricorrente calcolava che, sia a voler intendere il punteggio massimo attribuibile per la tempistica nella misura di 15 pts oppure di 10 pts, comunque l’applicazione della formula matematica avrebbe consentito l’assegnazione a sé ed alla ALFA s.p.a. di punteggi tali che, sommati a quelli riconosciuti per la proposta tecnica e per il prezzo, comunque avrebbero collocato la Ricorrente Consulting s.r.l. in posizione poziore e quindi utile per l’aggiudicazione. Con il terzo motivo di impugnazione si contestava la carenza di motivazione degli atti di gara relativamente all’assegnazione dei punteggi alle concorrenti.

Con decreto n. 841/10 del 19 aprile 2010 veniva accolta la domanda di adozione di misure cautelari inaudita altera parte, provvedimento confermato con ordinanza collegiale n. 924/10 adottata nella camera di consiglio del 28 aprile 2010.

In data 25 maggio 2010 si costituiva in giudizio la Terra di Lavoro s.p.a. concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza di discussione del 6 ottobre 2010, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che illegittimamente la commissione di gara ha ritenuto di non assegnare alcun punteggio alla ricorrente per l’elemento della tempistica, per il fatto di non avere questa indicato alcun tempo di espletamento del servizio.

Invero, la questione trova agevole soluzione nel chiaro tenore letterale della diposizione di cui all’art. 2 del capitolato che, quanto alla durata dell’appalto, stabilisce che “la durata dell’appalto è fissata in 45 giorni consecutivi dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione o nel minor tempo offerto in sede di gara”. Pertanto, solo ove la concorrente avesse inteso indicare un minor tempo di esecuzione dell’appalto avrebbe dovuto indicarlo nell’offerta, diversamente dovendo essere lo stesso considerato nella misura massima standard invalicabile di 45 giorni. Né una diversa prescrizione formale – cioè impositiva di un’obbligatoria indicazione del tempo di esecuzione anche ove questo fosse stato pari alla durata massima prevista – risulta contenuta nella lex specialis di gara.

Ne consegue la fondatezza dell’impugnazione e l’annullamento di tutti gli atti di gara che hanno condotto all’individuazione della ALFA s.p.a. come affidataria del servizio, con assorbimento delle ulteriori censure.

Riguardo alla domanda risarcitoria, ritiene il Collegio di dichiarare l’inefficacia del contratto stipulato tra la Terra di Lavoro s.p.a. e la ALFA s.p.a. sussistendo tutti i presupposti di cui all’art. 122 del Codice, innanzitutto la possibilità della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione – avendo questa dimostrato che, a prescindere dalla ambivalenza applicativa della formula matematica di assegnazione del punteggio per la tempistica, sarebbe risultata prima nella nuova graduatoria – nonché quella di subentrare integralmente nel contratto che, stando a quanto dichiarato da parte resistente nell’udienza di discussione, non ha avuto ancora alcun inizio di esecuzione.

Non può di conseguenza, ai sensi dell’art. 124 del Codice, trovare accoglimento la domanda di risarcimento per equivalente presentata dalla società ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza con condanna della società resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi €2000,00(Duemila/00), oltre alla restituzione del contributo unificato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, dichiarando l’inefficacia del contratto; respinge la domanda risarcitoria per equivalente; condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi €2000,00(Duemila/00), oltre alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 e 7 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*************, Presidente

**************, Consigliere

**************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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