E’ stato riformato l’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario: vediamo come

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E’ stato pubblicato il 2 ottobre del 2018 il decreto legislativo con cui è stato riformato l’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103, vale a dire il decreto legislativo, 2 ottobre 2018, n. 124.
Orbene, vediamo quali sono le novità contenute in questa normativa.
L’art. 1 interviene sulle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario.

Le novità

In particolare, al primo comma, è previsto che alla “legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5 il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attivita’ lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.»; b) l’articolo 6 e’ sostituito dal seguente: «Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). – 1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. 2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica. 3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o piu’ posti. 4. Particolare cura e’ impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a piu’ posti. 5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano, e’ preferibilmente consentito al condannato alla pena dell’ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a piu’ posti. 6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati e’ garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano. 7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.»; c) all’articolo 8 il primo comma e’ sostituito dai seguenti: «E’ assicurato ai detenuti e agli internati l’uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonche’ di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.».
Tal che ne deriva che: a) se prima era stabilito che gli edifici penitenziari dovevano essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune, è adesso disposto che gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attivita’ lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose; b) è ora previsto, rispetto a quanto stabilito in precedenza, per un verso, che le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica, per altro verso, che, fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell’istituto non lo consentano, e’ preferibilmente consentito al condannato alla pena dell’ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a piu’ posti; c) è ora specificato che le docce in uso ai detenuti e agli internati l’uso devono essere fornite di acqua calda; d) è adesso previsto che nelle camere di pernottamento i servizi igienici, devono essere adeguatamente areati e collocati in uno spazio separato al fine di garantire la riservatezza.
Per provvedere all’adempimento di siffatti obblighi, è previsto lo stanziamento di una spesa pari spesa a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (così: art. 1, c. 2, d.lgs. n. 124/2018).
L’art. 2, a sua volta, contempla una serie di modifiche per quel che riguarda le norme sull’ordinamento penitenziario in tema di lavoro penitenziario.
Nel dettaglio, alla lettera a) del primo comma è stabilito che legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: “l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente: «Art. 20 (Lavoro). – 1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della liberta’ devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresi’, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. 2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e’ remunerato. 3. L’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella societa’ libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. 4. Presso ogni istituto penitenziario e’ istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell’area sicurezza e dell’area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l’impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennita’, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati. 5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicita’, provvede a: a) formare due elenchi, uno generico e l’altro per qualifica, per l’assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell’anzianita’ di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilita’ lavorative possedute, e privilegiando, a parita’ di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all’articolo 14-bis; b) individuare le attivita’ lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a); c) stabilire criteri per l’avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati. 7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a). 8. Gli organi centrali e territoriali dell’amministrazione penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunita’ di lavoro a detenuti o internati. Le convenzioni disciplinano l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attivita’ lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di convenzione trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum dell’ente. I progetti e i curriculum sono pubblicati a cura del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. Della convenzione stipulata e’ data adeguata pubblicita’ con le forme previste dal presente comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli enti menzionati al primo periodo, si applica l’articolo 78. 9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilita’ generale dello Stato e di quelle di contabilita’ speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui e’ situato l’istituto. 10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall’amministrazione penitenziaria impiegando l’attivita’ lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati. 11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attivita’ artigianali, intellettuali o artistiche, nell’ambito del programma di trattamento. 12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attivita’ di produzione di beni da destinare all’autoconsumo, anche in alternativa alla normale attivita’ lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ di svolgimento dell’attivita’ in autoconsumo, anche mediante l’uso di beni e servizi dell’amministrazione penitenziaria. 13. La durata delle prestazioni lavorative non puo’ superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini e’ garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti. 14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonche’ per l’assunzione della qualita’ di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacita’ derivanti da condanne penali o civili. 15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell’anno precedente.».
Invece, alla lettera b) sempre del primo comma è disposto che l’Amministrazione penitenziaria promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale mentre è venuto meno il riferimento all’art. 20, c. 11, legge n. 354 del 1975 (“applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’undicesimo comma dell’articolo 20”) che, come è noto, prevede che i” detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attivita’ artigianali, intellettuali o artistiche, nell’ambito del programma di trattamento”.
A sua volta la lettera c) del primo comma aggiunge una ulteriore previsione di legge in seno all’ordinamento penitenziario (ossia l’art.20-ter) con cui si riconosce il lavoro di pubblica utilità anche per i detenuti e gli internati.
Il “nuovo” art. 20 ter della legge n. 354/1975, infatti, così dispone: “1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attivita’ a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilita’, tenendo conto anche delle specifiche professionalita’ e attitudini lavorative. 2. La partecipazione ai progetti puo’ consistere in attivita’ da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunita’ montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attivita’ relative ai progetti possono svolgersi anche all’interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l’esecuzione dei servizi d’istituto. 3. Le attivita’ di cui al comma 2 possono essere organizzate dall’amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all’amministrazione, ai sensi dell’articolo 20-bis. 4. La partecipazione a progetti di pubblica utilita’ deve svolgersi con modalita’ che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati. 5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonche’ quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001. 6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attivita’ all’esterno dell’istituto. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilita’ svolto all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all’articolo 21, comma 4, per l’assegnazione al lavoro di pubblica utilita’ svolto all’esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonche’ del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua. 7. Il numero e la qualita’ dei progetti di pubblica utilita’ promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorita’ nell’assegnazione agli stessi dei fondi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalita’ stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.»”.
Proseguendo la disamina delle modifiche apportate all’ordinamento penitenziario, la lettera d) del primo comma dispone che si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all’esterno degli istituti penitenziari ma non rileva più nel caso di specie la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell’art. 20 ma quella di cui al secondo periodo del comma 13 dell’articolo 20 ossia quel precetto normativo secondo cui ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini e’ garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.
Dal canto suo, da una parte, la lettera e) stabilisce che all’articolo 21, comma 4-ter, sono soppressi il primo periodo e, al secondo periodo, la parola «inoltre» e quindi non è più in vigore quella statuizione di legge secondo la quale i detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attivita’ a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalita’ e attitudini lavorative, nell’esecuzione di progetti di pubblica utilita’ in favore della collettivita’ da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita’ montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, dall’altra, la lettera f) prevede, riformulando l’art. 22 della legge n. 354 del 1975, che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e’ stabilita, in relazione alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
E’ ora disposto, stante quanto previsto dalla lettera g) del primo comma che ha emendato l’art. 25-bis, comma 1, secondo e terzo periodo, legge n. 354 del 1975, che le commissioni regionali per il lavoro penitenziario sono presiedute dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell’ufficio interdistrettuale dell’esecuzione penale esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale e da un rappresentante di ANPAL e, ai componenti delle commissioni, come sopra individuate, non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennita’, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

L’amministrazione penitenziaria

La lettera h), invece, prevede che, dopo l’art. 25-bis della legge n. 354/1975, è inserito l’art. 25-ter che così dispone: “L’amministrazione penitenziaria e’ tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro”.
La lettera i), a sua volta, prevede l’inserimento, in seno all’articolo 46, del seguente comma: «Coloro che hanno terminato l’espiazione della pena o che non sono piu’ sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione
Da ultimo, la lettera l), conclude le previsioni contenute nel primo comma e, stabilendo che “all’articolo 74, quinto comma, il numero 3) e’ abrogato”, fa sì che alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria non si provveda più con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare.
Il comma secondo dell’art. 2 stabilisce che il fondo “di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (1), e’ integrato dell’importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalita’ connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilita’ ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354” mentre il successivo comma terzo dispone che all’“articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, le parole: «d’intesa con gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «d’intesa con ANPAL»” (e dunque i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria ora provvedono alla pianificazione ed attuazione dei programmi di intervento per concrete iniziative in materia di lavoro per i sottoposti a misure privative e limitative della libertà d’intesa non più con gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma con l’ANPAL).
L’ultimo comma di questo articolo, ossia il comma quarto, infine, statuisce che all’“articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (2) , e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o internati che prestano la loro attivita’ all’interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.»”; si tratta in sostanza delle comunicazioni che sono tenuti a fare i datori di lavoro e gli enti pubblici al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro quando si instaura un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo.
Per quanto attiene invece la disciplina transitoria, l’art. 3 statuisce che le “disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021” ossia le previsioni di legge concernente le aree residenziali e le camere di pernottamento già viste in precedenza.
Queste sono dunque in estrema sintesi le novità introdotte da questo decreto legislativo.

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Note

(1)Per cui: “In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, e’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita’ di volontariato a fini di utilita’ sociale in favore di comuni o enti locali, nonche’ in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attivita’ volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis, e dell’articolo 187, comma 8- bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell’articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell’articolo 168-bis del codice penale e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”.
(2)Ai sensi del quale: “In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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