Riforma Processo Penale, ok del CdM: le prossime modifiche al Codice Penale

Redazione 06/03/17
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AGGIORNAMENTO 15 MARZO 2017: Approvata oggi al Senato la riforma del processo penale. Palazzo Madama ha dato la fiducia al Governo con 156 sì su 278 votanti, pertanto il Ddl Penale torna alla Camera per la terza lettura. Leggi l’articolo a questo link.

 

Riforma Processo Penale in arrivo. Il Consiglio dei Ministri lo scorso 3 marzo ha autorizzato la richiesta del voto di fiducia per la riforma del processo penale. Il provvedimento, all’esame dell’Aula del Senato, era tornato in commissione Giustizia, su decisione della Conferenza dei Capigruppo in attesa che il governo formulasse un emendamento per armonizzare le spese da sostenere intercettazioni nelle varie Procure. La novità più importante che codesta riforma ha intenzione di apportare è quella in tema di prescrizione, oltre a quelle volte alla riduzione dei tempi d’esercizio dell’azione penale, alla stretta sui ‘reati di strada’, limitare la pubblicabilità delle intercettazioni e il riordino dell’ordinamento penitenziario. Tuttavia, sono molte le modifiche prospettate, sia nell’ambito del codice penale che in quello di procedura. Iniziamo ad analizzare cosa cambierà all’interno del codice di diritto sostanziale.

 

Modifiche al Codice Penale: cosa cambia?

Estinzione del reato per condotte riparatorie. Prima fra tutte è l’estinzione del reato per condotte riparatorie, ovvero la possibilità per il giudice di dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell’imputato con riguardo a taluni reati perseguibili a querela. Generalmente, infatti, ex art. 162-ter c.p., il giudice può dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento del danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La manifestazione di volontà di riparare il danno, però, deve avvenire entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. Riconosciuta la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento da parte del giudice, anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa, il reato può estinguersi, a seguito del deposito della somma. Le nuove disposizioni si applicano anche ai processi in corso.

 

Reato di scambio politico-mafioso. Inoltre, viene innalzata la pena per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, nonché per alcuni reati contro il patrimonio, quali furto in abitazione e con strappo, furto aggravato, rapina: la reclusione passa ad essere ricompresa tra i 6 e i 12 anni (in luogo della pena attuale da 4 a 10 anni).

 

Procedibilità dell’azione penale. Sono, poi, modificati alcuni regimi di procedibilità, tra cui: quello dei reati contro la persona e contro il patrimonio, che arrechino offese di modesta entità all’interesse protetto, che passa da essere ufficiosa a subordinata a querela (eccetto che nei casi in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità. Quello del reato di violenza privata ex art. 610 c.p., per cui sarà ora necessaria la querela di parte, se non nelle ipotesi aggravate.

 

Misure di sicurezza. Incisa anche la disciplina delle misure di sicurezza: in particolare con riguardo ai presupposti della loro applicazione, alla definizione dell’infermità mentale, alla previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e di controllo.

 

Casellario giudiziario e Penitenziario. Il Governo è stato, infine, delegato a rivedere la disciplina del casellario giudiziario e a risistemare l’ordinamento penitenziario facilitando tra l’altro il ricorso alle misure alternative: ciò eliminando automatismi e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari, valorizzando il lavoro e riconoscendo il diritto all’affettività. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati all’ergastolo per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità.

Redazione

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