Riforma giustizia: approvato il ddl per l’efficienza del processo civile

Redazione 20/12/13
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Anna Costagliola

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 17 dicembre, ha approvato, su proposta del Ministro della Giustizia, un disegno di legge delega al Governo, collegato alla legge di stabilità 2014, recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, la riduzione dell’arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata. La proposta normativa, che si articola in norme di delega ed in norme immediatamente precettive, ha ad oggetto misure di ordine processuale e sostanziale per il recupero dell’efficienza del processo di cognizione e di esecuzione, nonché misure finalizzate alla riforma della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l’obiettivo di agevolare le imprese nell’accesso al credito.

In particolare le norme di delega sono volte:

a) ad attribuire al giudice il potere di disporre, quando si tratta di causa semplice, il passaggio dal rito ordinario di cognizione al più snello rito sommario di cognizione;

b) ad attribuire al giudice il potere di decidere la lite di primo grado mediante dispositivo accompagnato dall’indicazione dei fatti e delle norme sulle quali si fonda la decisione, rimettendo alle parti la scelta se richiedere la motivazione estesa ai fini dell’impugnazione della sentenza, previo anticipato versamento di una quota del contributo unificato dovuto per il grado successivo; tale intervento consentirà di ridurre considerevolmente i tempi del processo, posto che la stesura della motivazione per esteso in tutte controversie è apparsa come uno dei fattori che impedisce la ragionevole durata dei processi civili;

c) a consentire al giudice di appello che conferma il provvedimento di primo grado di rifarsi alla motivazione già esposta dal giudice del provvedimento impugnato;

d) a smaltire l’arretrato civile in appello prevedendo che in alcune materie non particolarmente complesse e delicate (sono ad es. escluse quelle che coinvolgono i diritti della persona) la controversia venga trattata e decisa dal giudice in composizione monocratica e non collegiale;

e) a prevedere che il giudice, quando emette una sentenza di condanna all’adempimento di obblighi di fare fungibili (e non soltanto di obblighi di fare infungibile), possa imporre al debitore che non adempia il pagamento di una somma di denaro fino al momento dell’adempimento;

f) a prevedere che in particolari materie ad elevato tasso tecnico il processo venga preceduto dall’espletamento di una consulenza tecnica volta soprattutto alla quantificazione del danno lamentato;

g) a responsabilizzare e valorizzare l’attività dei difensori;

h) a consentire agli ufficiali giudiziari di ricercare i beni da pignorare con modalità telematiche interrogando banche dati, ivi compresa l’anagrafe tributaria;

i) a riformare il sistema delle garanzie mobiliari, introducendo forme di garanzie senza spossessamento, al fine di agevolare l’accesso al credito delle PMI.

Con norme immediatamente precettive si incide, invece, sul processo di esecuzione forzata al fine di contenerne i tempi, eliminando inutili passaggi procedimentali.

Critica è stata la posizione assunta dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) in relazione allo schema di ddl che delega il Governo ad emanare disposizioni incidenti sul processo civile, contestandosi ancora una volta l’assoluta estraneità dell’Avvocatura ad un progetto di riforma che la vede coinvolta in prima linea, in contrasto peraltro con l’art. 35, co. 1, lett. q), della L. 237/2012 sulla riforma dell’ordinamento forense.

Estremamente duro è stato anche il giudizio dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA) sul pacchetto per la giustizia civile. Per il presidente, Nicola Marino, l’intervento del Governo dimostra l’assenza di una strategia di riforma efficace del processo civile e una totale «ignoranza» sui reali problemi che investono imprese e cittadini. Inaccettabile è apparsa la motivazione a pagamento, in contrasto con l’art. 111, co. 6, della Costituzione. Giudizio negativo anche per la previsione del giudice unico in appello, così come anche per l’ «appello veloce»: si punta sulla riduzione della capacità di revisione da parte del magistrato, che viene spinto a rifarsi direttamente a quanto stabilito nel precedente grado senza analisi critica. Negativa è ancora la valutazione sugli articoli relativi ai beni pignorati e alle garanzie mobiliari. Tanto premesso, l’OUA ha anticipato che nei prossimi giorni renderà pubblico anche un documento complessivo di analisi e di proposte che verranno inviate al Parlamento.

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