Riforma fallimentare in Gazzetta Ufficiale

Redazione 31/10/17
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017 la tanto attesa riforma della legge fallimentare, con la delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Dopo l’approvazione in Senato dell’11 ottobre, quindi, si mette la parola “fine” a una nuova norma che cambia radicalmente la gestione dell’indebitamento, dell’insolvenza e del fallimento delle aziende e rispecchia maggiormente il moderno ciclo di vita delle imprese. L’obiettivo annunciato è quello di prevenire le crisi e assistere gli imprenditori che si trovano maggiormente in difficoltà.

 

Leggi il testo della nuova legge fallimentare.

 

Fallimento? No, liquidazione giudiziale

La prima modifica apportata dalla riforma della legge fallimentare è di tipo linguistico e letterale. Viene abbandonata in tutti i testi ufficiali l’espressione “fallimento” e si comincia a usare quella di “liquidazione giudiziale”. Lo scopo è quello di evitare la stigmatizzazione sociale data dal termine “fallimento” e “fallimentare”, che marchiano l’imprenditore come un lavoratore che non sa far fronte ai propri debiti e di fatto spesso gli impediscono di avviare una nuova attività. In realtà, come spiega anche il ministro Orlando, crisi e insolvenza sono oggi evenienze fisiologiche nel ciclo di un’impresa: vanno prevenute e contrastate al meglio, ma non demonizzate.

Con la liquidazione giudiziale, per l’appunto, si innesta una soluzione concordataria che dovrebbe portare alla liberazione dai debiti entro 3 anni dall’apertura della procedura.

 

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Prevenzione e composizione assistita

Nella pratica, con la nuova legge si introduce una fase preliminare e stragiudiziale attraverso la quale l’impresa, affidata a un organismo pubblico, riesca a prevenire la crisi irreversibile e ad adottare tutte le misure necessarie per superare il momento di difficoltà. La fase di prevenzione è collegata a quella di composizione assistita della crisi, con l’accordo dei creditori e la supervisione di un giudice specializzato nella trattazione delle procedure concorsuali.

È previsto inoltre, in particolare per le imprese più piccole, un sostegno per facilitare l’accesso al credito e impedire la perdita del possesso dei beni. Addirittura, sarà possibile concedere la garanzia su beni non ancora attuali ma già futuri e determinabili.

Il nuovo concordato preventivo

Novità importante è quella che riguarda il concordato preventivo, ossia l’accordo che il debitore può trovare con i creditori per evitare lo stato di insolvenza irreversibile. Si rafforza infatti l’ipotesi del concordato in continuità, che prevede l’accettazione di proposte che garantiscano la continuità aziendale e mantengano livelli occupazionali adeguati. Si ammette inoltre il concordato che mira alla liquidazione dell’azienda, ma solo se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari. La liquidazione giudiziale, in ogni caso, viene considerata dalla nuova legge solo un’estrema ipotesi.

La procedura per i gruppi di imprese

In caso di insolvenza di un gruppo di imprese e non di una singola azienda, la riforma della legge fallimentare introduce infine la possibilità di una procedura unitaria con un unico tribunale. Si tratta di una novità importante per le imprese che fanno capo a un singolo gruppo e a un singolo proprietario, dato che in questo modo è possibile proporre un unico ricorso sia per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti sia per l’ammissione delle imprese al concordato preventivo. Anche in caso di procedure distinte, vi saranno comunque obblighi di collaborazione e reciproca informazione.

 

 

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