Riforma fallimentare, il fallimento non esiste più

Redazione 08/11/17
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Fallimento: parola da dimenticare, ora si parla di liquidazione giudiziale

La riforma fallimentare tocca diversi istituti legati alla crisi d’impresa. Tra questi, il fallimento. Peraltro, non si parla più di fallimento, ma di liquidazione giudiziale. La scelta terminologica non può dirsi casuale, perchè in realtà vi è un’intenzione sociologica: quella di smettere di etichettare un soggetto in modo così negativo. ma le novità non sono solamente lessicali. Anzi, cambia la procedura, a partire dall’accesso alla stessa, in quanto ora serve una domanda e questa è l’unica via. E’ stato infatti eliminato il fallimento d’ufficio e si prevede inoltre un unica procedura per l’accertamento dello stato di crisi.

Chi può essere assoggettato alla nuova procedura

Qualsiasi soggetto può essere assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale, compresi gli imprenditori non commerciali, che sinora ne erano esclusi, potendo gli stessi accedere alla procedura di composizione della crisi, introdotta con legge nel 2012, e che verrà assorbita dalla nuova normativa. restano comunque le differenze tra i vari tipi di debitori, per cui si avranno procedure conservative, da un lato, e liquidatorie, dall’altro. Cambia il periodo sospetto per l’esercizio dell’azione revocatoria, che dovrà essere fatto decorrere dal momento della domanda di accesso alla procedura.

Prevista la riduzione dei costi e dei tempi della procedura

L’obiettivo della riforma è anche quella di ridurre i costi della procedura. Lo scopo vuole essere raggiunto mediante meccanismi di responsabilizzazione degli organi protagonisti, in linea con i principi di trasparenza e maggiore efficacia che devono ispirare tutte le fasi del nuovo iter di gestione della crisi. In particolare, è altresì prevista la possibilità per il curatore di accedere alle banche dati e ai documenti delle pubbliche amministrazioni, come peraltro la legge del 2016 già consente. Semplificazioni e, dunque, minori costi anche in relazione alle fasi di accertamento del passivo e di liquidazione. In particolare, si prevede una procedura di domanda semplificata per le domande di minor valore e vengono stabilite delle preclusioni già nella fase dinanzi al giudice monocratico, per evitare complicazioni e sopravvenienze in fasi già avanzate della procedura.

 

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