Riforma della speciale giustizia tributaria

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Riforma fiscale

Tutti i contribuenti ed i professionisti, ormai, sono d’accordo nel ritenere maturi i tempi per procedere ad una revisione organica della speciale giustizia tributaria, oltretutto nell’ambito di una generale riforma fiscale.

La corte costituzionale, a seguito di una mia eccezione di oltre 20 anni fà, già con l’ordinanza n. 144 del 20/23 aprile 1998, aveva stabilito che:

“per le preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che siano state assoggettate a revisione, non si crea una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, né si consumano le potestà di intervento del legislatore ordinario; che questi conserva il normale potere di sopprimere ovvero di trasformare, di riordinare i giudici speciali, conservati ai sensi della vi disposizione transitoria, o di ristrutturarli nuovamente anche nel funzionamento e nella procedura, con il duplice limite di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza e di assicurare la conformità a costituzione, fermo permanendo il principio che il divieto di giudici speciali non riguarda quelli preesistenti a costituzione e mantenuti a seguito della loro revisione” (principi ripresi da altre sentenze della corte costituzionale).

Oggi, finalmente, sul piano strettamente politico si è passati “ad una concreta regolamentazione dell’assetto istituzionale dei magistrati a cui compete l’esercizio della giurisdizione tributaria, in forme costituzionalmente adeguate e in linea con una pur revisionata tradizione evolutiva radicata nel tessuto sociale e istituzionale da oltre cent’anni” (prof. Glendi, in corriere tributario n. 4/2019).

In questo senso, la lega ha presentato in parlamento per la riforma della speciale giustizia tributaria (il sole 24 ore di giovedì 11 luglio 2019 e venerdì 26 luglio 2019):

I suddetti schemi normativi hanno ripreso le mie proposte di modifica, più volte segnalate sul mio sito.

Con questo articolo, si analizzano e si commentano le principali novità.

Capitolo primo

Organi della speciale giurisdizione tributaria revisionata

La speciale giurisdizione tributaria revisionata è esercitata – in forma autonoma ed indipendente nel territorio nazionale – dal giudice onorario tributario, dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.

Le controversie tributarie di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, non superi tremila euro, sono decise dal giudice onorario tributario. L’ufficio del giudice onorario tributario ha sede territoriale presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L’appello contro le sentenze del giudice onorario tributario si propone al tribunale tributario.

I tribunali tributari hanno sede territoriale (circoscrizione) presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede territoriale (distretto) presso le corti di appello.

È importante che le attuali corti di appello non perdano la sede delle corti di appello tributarie per evitare quanto, per esempio, è accaduto a lecce, sede attuale di corte di appello.

Infatti, il tar di bari, con la sentenza n. 836/2019 pubblicata il 17 giugno 2019, nel rigettare il ricorso presentato dall’ordine degli avvocati di lecce, aveva confermato la validità del decreto presidenziale n. 48 “assegnazione appelli emesso in data 05 novembre e notificato al sovrascritto ordine territoriale in data 12/11/2018 con cui è stato disposto il trasferimento presso la sede centrale di bari di tutti gli appelli iscritti a ruolo nell’anno 2015 nelle sezioni distaccate di lecce e di taranto per i quali non è stata ancora fissata udienza”.

Di conseguenza, tutti gli appelli presentati a lecce nel 2015 presso la sezione distaccata di lecce (n. 1848 in 317 faldoni) oggi sono stati trasferiti ed assegnati a bari, creando gravi disagi ai cittadini contribuenti ed ai loro difensori sia per quanto riguarda il problema delle distanze e dei relativi costi sia per quanto riguarda la tempistica, tenendo conto che oggi a lecce si stanno regolarmente discutendo gli appelli presentati nel 2016.

Secondo il tar di bari, peraltro oggetto di impugnativa al consiglio di stato da parte dell’ordine degli avvocati di lecce, le sezioni staccate, per legge, non sono un organo giudiziario autonomo e distinto dalla sede centrale, ragion per cui il riassetto organizzativo delle sezioni staccate sotto il profilo della redistribuzione dei carichi di lavoro non comporterebbe alcuna lesione del principio del giudice naturale, attesa l’unicità dell’ufficio e l’adozione di un criterio generale ed astratto di riparto degli affari.

In sostanza, presso le attuali circoscrizioni di corti di appello devono avere sede, e non essere semplici sezioni staccate, le corti di appello tributarie.

I giudici tributari applicano le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni per l’uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.

Per quanto non disposto dalla legge, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile, anche con l’impiego dell’analogia (utilizzata anche per i procedimenti disciplinari).

L’organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla presidenza del consiglio dei ministri al fine di assicurare la terzietà ed imparzialità dell’organo giudicante, ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, della costituzione.

La magistratura tributaria costituisce la quinta magistratura, autonoma, speciale e indipendente, rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare (il sole 24 ore di martedì 19/02/2019).

La vera novità avviene proprio sul diverso piano della disciplina dell’organizzazione ordinamentale dei giudici tributari.

Infatti, si prevede che l’organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla presidenza del consiglio dei ministri per rispettare la terzietà ed imparzialità, anche all’apparenza, dell’organo giudicante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111, secondo comma, della costituzione, rimasto sino ad oggi inattuato nel settore tributario.

Oltretutto, oggi, il presidente del consiglio dei ministri già esercita l’alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari (art. 29, primo comma, d.lgs. N. 545/92).

Il riferimento alla presidenza del consiglio dei ministri è stato, peraltro, fatto in precedenza nei seguenti disegni di legge:

  • 4755/2018 presentato alla camera dei deputati dall’on.le rocco palese (fi) il 21/11/2017;

 

  • 243/2018 ripresentato tal quale al senato in data 10/08/2018 dal sen. Luigi vitali (fi);

 

  • 759/2018 presentato al senato il 07/08/2018 dal sen. Nannicini (pd);

 

  • 1521/2019 presentato alla camera dall’on.le vita martinciglio (m5s) in data 21 gennaio 2019.

 

Invece, altre proposte legislative prevedevano:

  • L’abolizione della giurisdizione tributaria ed il trasferimento del relativo contenzioso nell’ambito della magistratura ordinaria (disegno di legge n. 3734/2016 presentato alla camera dei deputati l’08/04/2016 dai deputati on.li ermini, ferranti, verini ed altri);
  • Il trasferimento alla corte dei conti (proposta di legge n. 2438/2016 presentato il 09/06/2016 al senato dal sen. Naccarato).

Le suddette proposte, però, non sono accoglibili perché si pongono in aperto contrasto con l’attuale assetto costituzionale rimasto invariato (vi disposizione transitoria e finale della costituzione).

Inoltre, anche il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il documento del 22/11/2018 “proposte di riforma degli organi speciali di giurisdizione tributaria” ritiene, giustamente, indispensabile che il ruolo dei giudici tributari sia trasferito dal mef alla presidenza del consiglio dei ministri, dovendo il giudice non solo essere ma anche apparire indipendente.

Infine, la nuova organizzazione giustifica la nuova e corretta denominazione di tribunali tributari e di corti di appello tributarie (non parlandosi più di commissioni tributarie), denominazione che appare più consona e legittima alle nuove funzioni giudiziarie e niente affatto inibita sul piano costituzionale.

Non bisogna dimenticare che l’art. 10, primo comma, della legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014, purtroppo rimasta inapplicata, prevedeva la terzietà dell’organo giudicante.

Nel frattempo, l’attuale governo all’art. 3, primo comma, lett. T), del disegno legge recante deleghe in materia di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, presentato il 04 febbraio 2019, ha previsto la riforma della giustizia tributaria e del sistema tributario e contabile dello stato.

Oltretutto, la terzietà ed imparzialità del giudice tributario è auspicata anche dal presidente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, on. Antonio leone, che in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2019 ha scritto nella relazione che “nell’attualità, invece, sotto il profilo dell’apparenza pare registrarsi un deficit di autonomia”.

Gli stessi concetti, peraltro, erano stati ripresi dalla precedente presidenza della giustizia tributaria proprio prendendo spunto dal succitato art. 10 della legge delega n. 23/2014 (articolo dell’avv. Ubaldo perrucci in bollettino tributario n. 19/2014).

Infine, per un’analisi storico-giuridica rinvio al mio libro “la riforma della giustizia tributaria” edito dalla nuova editrice universitaria (neu), giugno 2019, come pubblicato sul mio sito www.studiotributariovillani.it

Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie

Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

L’incarico di presidente del tribunale tributario e della corte di appello tributaria ha durata quinquennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo e non è rinnovabile.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell’incarico e, in caso di pari anzianità nell’incarico, dal presidente di sezione più anziano di età.

A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari.

Ogni collegio giudicante, se non è a composizione monocratica, è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero fisso di tre votanti.

Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido per un periodo massimo due mesi.

Dal 1° luglio 2019 il processo tributario è divenuto per tutti telematico e prevede una serie di novità di cui sarà interessante valutare l’evoluzione e l’applicazione operativa.

Tra le novità di maggior pregio rientra certamente l’udienza a distanza in video-forum, introdotta dal decreto fiscale 2019 (art. 16, comma 4, d.l. n. 119/2018) che ha previsto per i professionisti, i contribuenti ed i funzionari pubblici la possibilità di chiedere che la discussione in pubblica udienza possa avvenire, appunto, a distanza.

In attesa dei provvedimenti del direttore generale delle finanze che stabiliranno le regole tecnico-operative dell’udienza a distanza, il ministero ha precisato che il collegamento audio visivo deve assicurare la contestuale effettiva reciproca visibilità delle persone presenti nei luoghi e la possibilità di udire ciò che viene detto.

Di conseguenza, nell’organizzazione delle udienze si deve tenere conto del processo tributario telematico.

Presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie

I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico su base regionale, per titoli ed esami orali per accelerare lo svolgimento del concorso stesso e non ritardare l’entrata in vigore della riforma.

I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico, come sopra.

Sulla irrinunciabile professionalizzazione del giudice quale elemento determinante della tutela giurisdizionale dei diritti si è più volte pronunciata la corte di cassazione (da ultimo, sentenza n. 8053 del 07 aprile 2014 a sezioni unite).

Oltretutto, già la precedente legge delega n. 23 del 2014 (purtroppo rimasta inapplicata) prevedeva il “rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica”, nel quadro di una prospettiva di crescita dello spessore della tutela giurisdizionale del contribuente con l’assicurata terzietà dell’organo giudicante (cassazione, a sezioni unite, con la sopracitata sentenza n. 8053/2014).

I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico, come sopra.

I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico, come sopra.

È istituito il ruolo autonomo della quinta magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, ai sensi di quanto disposto da un regolamento emanato con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Il numero massimo nazionale di giudici tributari è di 800 (ottocento) unità.

Attualmente i giudici tributari sono 2792, di cui il 53,3 % di togati ed il 46,7% di non togati con un’età media di 61 anni (il sole 24 ore del 12/07/2019).

È opinione condivisa quella secondo cui l’approdo finale da raggiungere è quello di un giudice a tempo pieno, professionale, in grado di assicurare autonomia, terzietà ed indipendenza della funzione giudicante; appunto per questo è necessario il concorso pubblico.

Bisogna partire da una figura di un giudice che sia professionale, non un giudice prestato a tempo parziale, che ha tutt’altra esperienza e tutt’altra formazione.

L’importante è che i giudici tributari, una volta vinto il concorso, siano:

  • A tempo pieno;
  • Sempre più professionali e specializzati;
  • Sottoposti all’obbligo di formazione continua;
  • Retribuiti in misura predeterminata dalla legge, al pari di quanto previsto per i giudici appartenenti alle altre giurisdizioni ed incentivati economicamente in dipendenza della partecipazione a determinati corsi di formazione particolarmente qualificanti.

A questo punto, è importante riportare quanto correttamente e giustamente scritto dal prof. Franco gallo nell’articolo pubblicato da il sole 24 ore del 23 giugno 2018:

“l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di trasformare il giudice speciale tributario in un giudice a tempo pieno, professionalmente competente, con un trattamento economico dignitoso e, soprattutto, rispondente ai principi di imparzialità, terzietà ed indipendenza”.

Questi concetti, peraltro, erano stati più volte sollecitati dai professori gian antonio micheli, enrico allorio, enzo capaccioli e virgilio andreoli.

Oltretutto, la svolta telematica del processo tributario rende ancora più anomala ed insostenibile la condizione giuridica attuale dei giudici tributari ed il loro isolamento, sul piano istituzionale, dalle altre magistrature “a tempo pieno”.

Giudici tributari togati (gtt)

I giudici, monocratici e collegiali, dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell’articolo 97, quarto comma, della costituzione. Sono inamovibili.

I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.

Le modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale sono stabilite da un regolamento emanato con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal presidente del consiglio dei ministri, sono formate da:

  • Un magistrato, consigliere di cassazione, che le presiede;
  • Un professore ordinario di diritto tributario;
  • Un avvocato tributarista, ai sensi della legge del 31 dicembre 2012 n. 247 e decreto del ministero della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, iscritto all’albo speciale dei cassazionisti da almeno venti anni (eventualmente, tenendo conto del parere del consiglio di stato n. 1347 del 02 maggio 2019, articolo de il sole 24 ore di venerdì 26/07/2019 e di sabato 27/07/2019);
  • Un dottore commercialista iscritto all’albo da almeno venti anni.

La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione.

In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento.

In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica.

“una riforma così rilevante, e per di più non immediatamente percepibile come coerente attuazione del sistema normativo vigente, quale è quella dell’istituzione di uno speciale giudizio di legittimità in materia tributaria, esige una espressa, specifica e consapevole espressione di volontà legislativa. Mentre resta nel limbo del “non giuridico” ogni discorso sulla (mancanza di adeguata) “professionalità” del giudice tributario, che non reclama come ineludibile corollario logico una specialità del controllo di legittimità, ma semmai pone l’accento sulla irrinunciabile professionalizzazione del giudice quale elemento determinante della tutela giurisdizionale dei diritti (e in ciò sembra rientrare, a pieno titolo, la previsione dell’art. 10, comma 1, lettera b), n. 8), della ricordata legge n. 23 del 2014, circa la doverosa ispirazione del legislatore delegato all’adozione di misure volte al «rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l’adeguata prepa­razione specialistica» nel quadro di una prospettiva di crescita dello spessore della tutela giurisdizionale del contribuente con l’assicurata terzietà dell’organo giudicante)” (in tal senso, correttamente, corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 8053 depositata in cancelleria il 07/04/2014).

Giudici delle corti di appello tributarie

I giudici, monocratici e collegiali, delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico a base regionale per titoli ed esami orali, ai sensi dell’articolo 97, quarto comma, della costituzione. Sono inamovibili.

I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.

Le modalità di svolgimento del concorso pubblico a base regionale sono stabilite da un regolamento emanato con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Le commissioni di esame a base regionale, nominate dal presidente del consiglio dei ministri, devono essere formate da:

  1. Un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;
  2. Un professore ordinario di diritto tributario;
  3. Un avvocato tributarista, ai sensi della legge del 31 dicembre 2012, n. 247 e del regolamento di cui al decreto del ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti da almeno venti anni (eventualmente, tenendo conto del parere del consiglio di stato n. 1347 del 02 maggio 2019, articolo de il sole 24 ore di venerdì 26/07/2019 e di sabato 27/07/2019);
  4. Un dottore commercialista iscritto all’albo da almeno venti anni.

La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali è titolo preferenziale in caso di parità di votazione.

In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, si indice un nuovo concorso sempre a base regionale.

In ogni caso, nel corso degli anni deve essere previsto il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici tributari al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica.

Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare ed ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

Nomina dei giudici tributari onorari (gto)

I giudici tributari onorari sono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, in conformità alla deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ove non diversamente disposto, ai giudici tributari onorari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 116 del 23 luglio 2017, in quanto applicabili.

Con decreto del presidente del consiglio dei ministri sono disciplinate le modalità per il procedimento di nomina, per le incompatibilità, per lo svolgimento del tirocinio ed i criteri per l’attribuzione dei titoli di preferenza.

Ai giudici tributari onorari è corrisposta l’indennità di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (tenendo conto delle eventuali modifiche a seguito dell’intesa raggiunta tra 14 associazioni rappresentative della magistratura onoraria e del ministero della giustizia, come pubblicato da italia oggi di sabato 09 marzo 2019).

Un incarico onorario a tutti gli effetti, che potrebbe impiegare i nuovi giudici onorari per non più di due giorni a settimana, assolutamente compatibile con altre attività remunerative.

La annosa questione dello statuto della magistratura onoraria pare ora trovare una soluzioni politica, con la predisposizione del decreto delegato che completa la riforma avviata con la legge n. 57/2016 e che dovrebbe essere approvata in uno dei prossimi consigli dei ministri (italia oggi di venerdì 19 luglio 2019 e di lunedì 29 luglio 2019).

Le controversie tributarie di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il cui valore, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, non superi tremila euro, sono decise dal giudice onorario tributario. L’ufficio del giudice onorario tributario ha sede territoriale presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L’appello contro le sentenze del giudice onorario tributario si propone al tribunale tributario (intervista al sottosegretario al mef bitonci pubblicata da italia oggi di sabato 13 luglio 2019).

Attualmente sono 152.488 le liti fiscali sotto i tremila euro, pari al 40,8% di tutte le liti fiscali pendenti a fine 2018 (il sole 24 ore di giovedì 11 luglio 2019).

Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti

Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all’inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio della giustizia tributaria per assicurare l’avvicendamento dei componenti tra le stesse.

Il presidente di ciascuna sezione, all’inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all’inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio della giustizia tributaria.

Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno due volte a settimana.

Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all’esame delle domande di sospensione cautelare dell’atto impugnato o della sentenza impugnata.

Alla data del 31 marzo 2019 le controversie tributarie pendenti, pari a 366.282, sono inferiori del 10,42% rispetto al 31 marzo 2018 e rilevano un trend in constante diminuzione.

Nelle commissioni tributarie regionali, gli appelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 13.096, risultano in calo del 18,39%.

Nelle commissioni tributarie provinciali la quota di giudizi completamente favorevoli all’ente impositore si è attestata al 46%, per un valore complessivo di 1.928,08 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa del 30%, per un valore di 919,55 milioni di euro.

Nelle commissioni tributarie regionali la quota di giudizi completamente favorevoli all’ente impositore del 44%, per un valore complessivo di 1.632,37 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata di circa il 36%, per un valore complessivo di 966,36 milioni di euro (articolo di italia oggi di venerdì 21 giugno 2019).

Nell’anno 2018 la durata media del processo tributario in primo grado è stata di 689 giorni (miglioramento di 68 giorni rispetto al 2017).

Invece, sempre per l’anno 2018, la durata media del processo in secondo grado è stata di 856 giorni (peggioramento di 84 giorni rispetto al 2017), come segnalato nell’articolo di italia oggi di sabato 15 giugno 2019.

In ogni caso, per quanto riguarda la durata dei processi tributari, bisogna far presente che, salvo rare eccezioni, manca totalmente la fase istruttoria.

Infatti:

  • Difficilmente viene nominato un consulente tecnico d’ufficio (ctu);

 

  • Difficilmente i giudici tributari esercitano tutte le facoltà di accesso, di richieste di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge di imposta (art. 7, primo comma, d.lgs. N. 546/92 e artt. 32 e 33 d.p.r. n. 600/73 e artt. 51 e 52 d.p.r. n. 633/72).

Invece, con giudici professionali a tempo pieno sicuramente sarà rivalutata la fase istruttoria, persino con la possibilità di dedicare un’udienza ad hoc.

Infatti, una volta revisionata l’organizzazione giurisdizionale della giustizia tributaria, si può anche pensare di modificare ulteriormente il processo tributario, adattandolo alla nuova organizzazione senza allungare troppo i tempi di approvazione legislativa.

Si può seguire l’esempio della riforma del codice di procedura civile, la cui disciplina processuale è stata tenuta ben distinta dalla disciplina ordinamentale dell’apparato giudiziario, altrove regolamentato.

 

Tribunale tributario e corte di appello tributaria in composizione monocratica

– giudice tributario monocratico (gtm) –

 

Il tribunale tributario e la corte d’appello giudicano in composizione monocratica nelle seguenti controversie:

  1. Di valore non superiore a trentamila euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992;
  2. Relative alle questioni catastali di cui all’articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992;
  3. Giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;
  4. Negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del reclamo-mediazione sono decise da un giudice monocratico, innanzi al quale è attivata la procedura di reclamo mediazione anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario.

In questo modo, si evita che a decidere sulla mediazione sia lo stesso organo impositore, anche se con diverso ufficio.

Il tribunale tributario  e la corte di appello tributaria non devono decidere sempre in composizione monocratica, perché è bene che cause di valore superiore a 30.000 euro (che tra sanzioni ed interessi arrivano ad oltre 70.000 euro!!) Siano oggetto di consultazione ed approfondimento da parte di un organo collegiale, dando così maggiori garanzie alle parti processuali.

Innanzi al giudice collegiale e monocratico sono abilitati alla difesa i professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Non è prevista alcuna esclusione professionale.

La figura del giudice tributario monocratico è attualmente prevista dall’art. 70, comma 10-bis, d.lgs. N. 546/1992 per il giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di somme di importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio.

Oltretutto, la composizione monocratica era prevista dall’art. 10, primo comma, lett. B), n. 2, della legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014 per controversie di modica entità (delega purtroppo mai attuata).

L’autorità nazionale anticorruzione, nel documento in consultazione di aggiornamento 2018 al piano nazionale anticorruzione, con particolare riferimento alle commissioni tributarie ha scritto:

“nel corso del tavolo di lavoro si è evidenziata la composizione mista delle commissioni di cui fanno parte sia giudici togati che soggetti appartenenti a categorie professionali assai diversificate, secondo quanto previsto dal d.lgs. N. 545/1992, e che potrebbero presentare, in talune ipotesi, profili di conflitti di interesse rispetto alle attività ordinariamente svolte.

In proposito, è stato rilevato che la composizione estremamente eterogenea delle commissioni tributarie provinciali e regionali potrebbe essere un elemento di vulnerabilità delle stesse per pressioni di interessi impropri e, comunque, elemento tale da non garantire sempre decisioni dei contenziosi tra loro coerenti sul territorio.

Ciò potrebbe anche pregiudicare l’affidamento del contribuente in un giudizio equo.

In questa ottica, si è inoltre valutata favorevolmente l’opportunità di predisporre misure di trasparenza degli orientamenti delle agenzie e delle commissioni tributarie su questioni interpretative della normativa per rendere, tra l’altro, maggiormente conoscibili gli esiti dei contenziosi e favorire un’applicazione omogena della disciplina di settore sul territorio.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell’incidenza delle decisioni sui diritti dei privati e delle imprese, l’autorità in questa sede si può limitare ad auspicare un intervento del legislatore volto a rideterminare l’ambito delle professionalità idonee ad esercitare la funzione giurisdizionale attribuite alle commissioni tributarie.

Una riflessione più ampia potrebbe riguardare la riforma dell’intero sistema della giurisdizione tributaria, al fine di riservare tale funzione a giudici in possesso di una preparazione specifica, a garanzia della imparzialità ed indipendenza dell’organo giudicante e di ridefinire le regole del processo nel rispetto dei principi fissati dall’art. 111 della costituzione, anche con riferimento alle procedure deflattive del contenzioso.”

Requisiti generali dei giudici tributari

I giudici tributari devono:

  1. Essere cittadini italiani;
  2. Avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
  3. Non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
  4. Avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico;
  5. Non aver superato alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico cinquanta anni di età.

Nella riforma della giustizia dell’attuale ministro bonafede, si mette nero su bianco che il csm, nella valutazione di professionalità di giudici e p.m., per misurare il parametro dell’equilibrio, potrà acquisire anche il parere di uno psicologo (il sole 24 ore del 14 luglio 2019).

 

Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie

I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri.

Il presidente del consiglio dei ministri esercita l’alta sorveglianza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al parlamento sull’andamento dell’attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio della giustizia tributaria.

Giuramento

 

I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell’immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: “giuro di essere fedele alla repubblica italiana, di osservare lealmente la costituzione e le leggi dello stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio”.

I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del consiglio della giustizia tributaria.

I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario cui sono destinati.

I presidenti di sezione e di altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente al quale sono destinati.

Durata dell’incarico

I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

Decadenza dall’incarico

Decadono dall’incarico i giudici tributari togati (gtt) ed onorari (gto) i quali:

  1. Perdono uno dei requisiti previsti dalla legge;
  2. Omettono, senza giustificato motivo, di assumere l’incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;
  3. Non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;
  4. Rientrano nei casi di rimozione previsti dalla legge;
  5. Non si sono dimessi dalle magistrature ordinarie, amministrative, contabili e militare, nonché dagli albi professionali se togati.

La decadenza è dichiarata con decreto del presidente del consiglio dei ministri previa deliberazione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Trattamento economico

Il trattamento economico dei giudici tributari deve essere congruo e dignitoso, tenendo conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.

Ai giudici tributari togati si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.

Gli aumenti successivi del trattamento economico sono stabiliti, tenendo conto dell’anzianità di servizio, da un regolamento emanato con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

Il decreto del mef del 12 luglio 2019 ha aumentato le retribuzioni fisse mensili ai componenti di ctp e ctr di ottanta euro lordi in più.

Di conseguenza, attualmente al giudice tributario viene corrisposto al lordo (italia oggi di sabato 13/07/2019):

  • € 495 mensili per il presidente della commissione;
  • € 443 mensili per i presidenti di sezione;
  • € 391 mensili per i giudici.

L’aumento di ottanta euro è motivato dall’aggravio del carico dei costi dei giudici tributari dovuti all’introduzione del processo tributario telematico, obbligatorio dal 01 luglio 2019.

Invece, i compensi variabili aggiuntivi rimangono invariati nella misura pari a 93 euro lorde a sentenza, da suddividere da presidente del collegio e giudici.

In sostanza, al giudice relatore e redattore della sentenza spettano 15 euro nette, pagate peraltro in ritardo !!!!!

Infine, non viene corrisposto nulla per le sospensive !!!!!

Responsabilità

Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali in base alla legge n. 18 del 27 febbraio 2015.

Vigilanza e sanzioni disciplinari

I giudici tributari per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle seguenti sanzioni.

  1. Si applica la sanzione dell’ammonimento per lievi trasgressioni.
  2. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per determinati e tassativi casi:
  3. I comportamenti che, violando i doveri di legge, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti ed ai loro difensori;
  4. La consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
  5. I comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità ed assenza di pregiudizi;
  6. I comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti o dei loro difensori (per esempio, impedendo o limitando nel tempo la discussione o non consentendo repliche o chiarimenti), o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell’ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
  7. L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di un altro giudice;
  8. L’omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
  9. Il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
  10. La scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa al deposito delle sentenze;
  11. La grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
  12. L’uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
  13. la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;
  14. Per le ipotesi di responsabilità di cui alla legge n. 18 del 27 febbraio 2015.
  15. C) si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:
  16. Il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;
  17. I comportamenti che, violando i doveri di legge, arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti ed ai loro difensori;
  18. L’uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
  19. il frequentare una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione     superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;
  20. Non aver frequentato un numero minimo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio;
  21. D) si applica la sanzione dell’incapacità a esercitare un incarico direttivo per l’interferenza, nell’attività di altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.
  22. E) si applica la rimozione dall’incarico nei casi di recidiva delle trasgressioni di cui sopra, nei casi tassativamente previsti dalla legge.

 

Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare è promosso dal presidente del consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l’incolpato.

Il consiglio della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare affida ad un suo componente l’incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

Il consiglio della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all’incolpato con invito a presentare entro il termine di  trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all’incolpato.

Per quanto non previsto dalla legge, si applicano per analogia le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

 

Capitolo terzo

Il consiglio della giustizia tributaria

 

Vigilanza

 

Ii presidente del consiglio dei ministri esercita l’alta sorveglianza sugli uffici e sui magistrati tributari attraverso il consiglio della giustizia tributaria. Riferisce annualmente alle camere con una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria.

Il consiglio della giustizia tributaria esercita la vigilanza sugli uffici e sui magistrati tributari. (il sole 24 ore di giovedì 11 luglio 2019).

Il presidente del consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al consiglio della giustizia tributaria informazioni sul funzionamento della giurisdizione tributaria.

Per l’esercizio delle funzioni, rispettivamente di alta sorveglianza ed vigilanza il presidente del consiglio dei ministri e il consiglio della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della presidenza del consiglio dei ministri competenti per materia.

Gli uffici riferiscono in particolare sui risultati conseguiti nel processo tributario dalle parti processuali pubbliche di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Composizione

 

Il consiglio della giustizia tributaria è istituito con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, e ha un’autonoma sede in roma.

Il consiglio della giustizia tributaria è composto:

  1. A) dal presidente della sezione tributaria della corte di cassazione, componente di diritto;
  2. B) da quattro magistrati delle corti d’appello tributarie, componenti eletti;
  3. C) da nove magistrati dei tribunali tributari, componenti eletti;
  4. D) da quattro esperti eletti dal parlamento, due dalla camera dei deputati e due dal senato della repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna camera nelle prime tre votazioni e con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori di università in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

Nella sua prima adunanza il consiglio della giustizia tributaria sceglie il presidente tra i propri componenti con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione. Se nessun candidato risulta eletto, il presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell’ultima votazione. Fino all’elezione del presidente le relative funzioni sono svolte dal presidente della sezione tributaria della corte di cassazione.

I componenti del consiglio della giustizia tributaria eletti dal parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

Durata

Il consiglio della giustizia tributaria dura in carica cinque anni.

Se un componente del consiglio della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari territoriali nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa un componente eletto dal parlamento, il presidente del consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al presidente della camera che lo ha eletto affinché provveda all’elezione del sostituto.

I componenti del consiglio della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per magistrato tributario per tutta la durata dell’incarico e per i dieci anni successivi.

Attribuzioni del presidente del consiglio della giustizia tributaria

Il presidente del consiglio della giustizia tributaria:

A) chiede al presidente del consiglio dei ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;

B) chiede ai presidenti delle camere di provvedere alla elezione dei componenti di spettanza delle stesse camere;

C) convoca e presiede il consiglio della giustizia tributaria.

In caso di assenza o impedimento, il presidente del consiglio della giustizia tributaria è sostituito dal componente più anziano di età.

Ineleggibilità

Non possono essere eletti al consiglio della giustizia tributaria, e sono altresì esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell’ammonimento.

Nessun componente elettivo del consiglio della giustizia tributaria è rieleggibile per le successive consiliature.

Elezione

Le elezioni dei componenti del consiglio della giustizia tributaria hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del consiglio dei ministri pubblicato nella gazzetta ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita.

I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.

I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali devono essere presentati al consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire al segretariato generale entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.

Il consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Attribuzioni

Il consiglio della giustizia tributaria:

 

A) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi alla loro elezione;

B) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;

C) formula al presidente del consiglio dei ministri proposte per l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture e dei servizi della magistratura tributaria, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

D) predispone la relazione annuale;

E) promuove, avvalendosi dell’ufficio studi e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale;

F) esprime pareri sugli schemi di regolamento previsti dalla presente legge o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

G) esprime pareri sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti di appello tributarie dei fondi stanziati per le loro spese di loro funzionamento;

H) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Il consiglio della giustizia tributaria vigila sul funzionamento dell’attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidando l’incarico ad uno dei suoi componenti. Nell’ambito di tali ispezioni il consiglio della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da magistrati tributari.

Gli incarichi danno diritto solo al rimborso delle spese documentate.

Trattamento dei componenti del consiglio della giustizia tributaria

 

I componenti del consiglio della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell’ufficio ed il relativo trattamento economico.

Ai componenti del consiglio della giustizia tributaria spetta, se hanno la residenza fuori roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Autonomia contabile

Il consiglio della giustizia tributaria provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della presidenza del consiglio dei ministri.

La gestione delle spese è effettuata in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo del consiglio della giustizia tributaria soggetto al controllo della corte dei conti. Il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo sono pubblicati nella gazzetta ufficiale.

Il consiglio della giustizia tributaria affida il controllo sulla regolarità della propria gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle proprie risorse a un collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della corte dei conti in servizio, designato dal presidente della corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari. Gli incarichi di cui al presente comma danno diritto solo al rimborso delle spese documentate.

Presso il consiglio della giustizia tributaria è istituito un ufficio studi.

Segretariato generale del consiglio della giustizia tributaria

Il consiglio della giustizia tributaria è assistito da un segretariato generale posto alle dirette dipendenze del presidente del medesimo consiglio. Il presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del consiglio della giustizia tributaria, determina l’organico e le attribuzioni del personale del segretariato generale.

L’assegnazione e la revoca di personale al segretariato generale sono preventivamente approvate dal consiglio della giustizia tributaria.

Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti d’appello tributarie.

Presso ogni tribunale tributario e ogni corte d’appello tributaria è istituito un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell’esercizio dell’attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria.

 

Cancellerie

 

Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale della giustizia tributari

È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del segretariato generale della giustizia tributaria.

Al personale del ruolo spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della presidenza del consiglio dei ministri.

Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, su parere obbligatorio e vincolante del consiglio della giustizia tributaria, sentiti il ministro per la pubblica amministrazione ed il ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio amministrativo della giustizia tributaria.

A titolo informativo, si riporta la proposta di legge sulla riforma della giustizia tributaria del 19/03/2019 del coordinamento nazionale del personale delle commissioni tributarie:

“proposta di legge

Sulla riforma della giustizia tributaria

 

Lo scrivente coordinamento del personale delle commissioni tributarie che raccoglie la stragrande maggioranza degli impiegati delle cc.tt. E che è trasversale rispetto alle oo.ss., letta la proposta di legge sulla riforma della giustizia tributaria ed anche alla luce di quanto emerso nel convegno tenutosi in sarmeola di rubano (pd) lo scorso febbraio, rappresenta le seguenti proposte formulate dagli impiegati delle cc.tt.:

  • La questione della terzietà del giudice è uno dei capisaldi della riforma. E’ questa una richiesta condivisa da tutti gli operatori del settore. In considerazione di ciò con lo scopo di evitare ulteriori ritardi, si propone di anticipare questo aspetto delicato e fondamentale, effettuando un trasferimento immediato di tutti i soggetti interessati (giudici, consiglio di presidenza e personale amministrativo), sotto la presidenza del consiglio dei ministri. Attendere che vengano banditi i concorsi per i giudici, che essi vengano espletati, che le graduatorie approvate divengano definitive, significa andare troppo avanti nel tempo. Probabilmente la soluzione da noi proposta potrebbe servire a tranquillizzare le parti in conflitto.
  • Con riferimento al personale amministrativo, che come è ovvio e naturale seguirà i giudici nella loro collocazione, si propone al contempo di valutare la possibilità per il personale di una opzione per chi volesse restare nel mef.
  • Con riferimento invece all’art. 30 “segretariato generale del consiglio della giustizia tributaria”, l’assegnazione e la revoca del personale al segretariato preventivamente approvata dal consiglio della giustizia tributaria, appare come un’inspiegabile subordinazione del personale amministrativo nei confronti di un organo di natura giurisdizionale. Si potrebbe prevedere una rotazione quinquennale degli impiegati che facciano periodicamente la richiesta di assegnazione a tale ufficio.

Ci auguriamo che dette proposte possano essere trasfuse in un comma ad hoc inserito nel disegno di legge presentato e confermiamo di essere a disposizione sia per un incontro che per eventuali chiarimenti che dovessero ritenersi necessari.

 

 

Sezione tributaria della corte di cassazione

Competenza della sezione tributaria della corte di cassazione

Fatta salva la competenza delle sezioni unite della corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria della corte di cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle corti d’appello tributarie.

La sezione tributaria è composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sotto sezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi.

Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sotto sezione.

Le altre sotto sezioni sono presiedute da uno dei loro componenti.

I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri (apice “pentastellare” della sezione tributaria della suprema corte, in funzione tra l’altro di una più intensa e proficua progressione nomofilattica”, prof. Glendi, in corriere tributario n. 4/2019).

La pubblica udienza con rito camerale è abolita.

L’art. 108, primo comma, della costituzione stabilisce:

“le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge”.

La specializzazione del giudizio di legittimità in materia tributaria è, infatti, manifestamente una questione de iure condendo e non di diritto vigente, in quanto solo il legislatore ordinario può intervenire in qualsiasi momento.

“ne è conferma il fatto, ricordato nell’ordinanza di rimessione, che il cnel abbia confezionato un progetto di legge delega «per razionalizzare e codificare l’attuazione e l’accertamento dei tributi e per la revisione delle sanzioni amministrative e del processo tributario», caratterizzato da una ispirazione alquanto diversa e incline più ad approfondire, che a ridurre, la “separatezza” tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, arrivando fino a prevedere l’istituzione di una sorta di bfh-bundesfinanzhof italiana. Sicché la specialità di un giudizio di legittimità in materia tributaria è manifestamente una questione de iure condendo e non di diritto vigente” (in tal senso, corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 8053 depositata il 07/04/2014).

“una riforma così rilevante, e per di più non immediatamente percepibile come coerente attuazione del sistema normativo vigente, quale è quella dell’istituzione di uno speciale giudizio di legittimità in materia tributaria, esige una espressa, specifica e consapevole espressione di volontà legislativa” (come correttamente ed opportunamente stabilito dalla corte di cassazione, sezioni unite, con la sentenza n. 8053 depositata in cancelleria il 07 aprile 2014).

Ed è ciò che è stato fatto con il disegno di legge n. 1243/2019 citato.

È meglio affidare la giustizia tributaria ad una apposita giurisdizione con al vertice una “cassazione tributaria” che presenta caratteri di specialità rispetto alla “cassazione civile ordinaria” (quasi in memoria della giustamente soppressa commissione tributaria centrale), come opportunamente rilevato dal dott. Mario cicala nel documento sulla giustizia tributaria del 15 marzo 2017, pubblicato dalla fondazione nazionale dei commercialisti.

Rinvio al mio articolo “la corte di cassazione in materia tributaria” pubblicato sul mio sito il 04 marzo 2019” (www.studiotributariovillani.it).

Attualmente sono in crescita i ricorsi tributari in cassazione; a fronte della riduzione complessiva dei ricorsi pendenti nei primi due gradi di giudizio, si registra un incremento delle controversie che giungono all’attenzione dei giudici di legittimità (italia oggi di lunedì 24 giugno 2019).

Infatti, nel 2018 i ricorsi pendenti in cassazione sono 54.424, di cui 3.095 sono giudizi a favore del contribuente mentre 5.460 sono giudizi a favore degli uffici.

Nel 2018, però, la percentuale di vittoria dell’amministrazione finanziaria passa da quasi il 50% in primo grado fino a diminuire al 31% in cassazione.

Infatti, sempre in corte di cassazione, l’incidenza delle sentenze completamente favorevoli all’amministrazione è del 31% mentre l’incidenza delle sentenze completamente sfavorevoli all’amministrazione è del 23,10% (italia oggi di martedì 16 luglio 2019).

 

 

Capitolo sesto

Disposizioni transitorie e finali

Abrogazione

 

Il decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 è abrogato a decorrere dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie.

I riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 devono intendersi rispettivamente riferiti ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie.

I giudizi pendenti presso le commissioni tributarie alla data di entrata in vigore della riforma sono trasferiti automaticamente ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie.

Infine, per quanto riguarda il parziale riassortimento degli attuali componenti delle commissioni tributarie, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, così come attualmente composto, potrà stabilire i criteri di una verifica di permanente idoneità abilitativa per la nomina a giudice tributario onorario (gto).

Volume consigliato

 

Nota bene

 

Il disegno di legge n. 1243 della lega (primo firmatario sen. M. Romeo + 49) di riforma della giustizia tributaria comunicato alla presidenza del senato il 18 aprile 2019 ed assegnato alle commissioni riunite seconda (giustizia) e sesta (finanze e tesoro) in sede redigente il 23 luglio 2019, come annunciato nella seduta n. 136 del 23 luglio 2019, è pubblicato e visionabile sul mio sito (www.studiotributariovillani.it) e sul link del senato (http://www.senato.it/leg/18/bgt/schede/fascicoloschededdl/ebook/51680.pdf?fbclid=iwar0lxxke8glhes2chu2ipvwsdsxh54kzgskqvf1mwy7rozehd9d9q3any1u).

 

 

 

Allegato

71989-1.pdf 314kB

Avv. Villani Maurizio

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