Riforma del processo penale: ok della Camera, ora il testo passa al Senato

Redazione 03/08/21
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La Camera ha votato la fiducia al disegno di legge A.C. 2435 sulla riforma del processo penale. Ora il testo passa all’approvazione del Senato.
Sul disegno di legge recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello”, il Governo aveva posto una doppia fiducia:
– una era stata posta sulle norme immediatamente operative,
– l’altra fiducia era stata posta sulla parte che prevede una delega al Governo su alcune misure tra cui vi erano le nuove misure sulla improcedibilità e sul regime speciale per i processi antimafia, terrorismo, droga e violenza sessuale.

La riforma Cartabia stabilisce che, dal 2025, si avranno due anni per l’Appello e un anno per la Cassazione, con una fase transitoria, fino al 31 dicembre 2024, in cui i tempi saranno più lunghi nei processi ordinari, con possibilità di proroga fino a 6 anni in totale tra appello e Cassazione. Inoltre, per i reati di stampo mafioso, terrorismo, traffico di stupefacenti e violenza sessuale non ci sarà limite alle proroghe che dovranno comunque essere motivate dal giudice.

Come anticipato nel nostro articolo, le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l’esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazionedigitalizzazione.
Alcune misure riguardano:
– il potenziamento delle garanzie difensive,
– la tutela della vittima del reato, 
– la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, con conseguente improcedibilità in caso di eccessiva durata.

Iter del disegno di legge

  1. Il disegno di legge A.C. 2435 è stato presentato dal Governo Conte II alla Camera il 13 marzo 2020, e sul testo la Commissione Giustizia ha deliberato di svolgere un’indagine conoscitiva (per una sintesi delle posizioni espresse dagli auditi si veda il Dossier n. 310/1).
  2. Con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (c.d. Commissione Lattanzi).
  3. Il 14 luglio 2021, sulla base dei lavori di questa Commissione, il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario (per un confronto tra il testo originario del disegno di legge e gli emendamenti del Governo si veda il Dossier n. 310/2).
  4. Il 30 luglio 2021, la Commissione giustizia ha concluso l’esame del provvedimento (A.C. 2435-A).
  5. Il 3 agosto 2021, il testo riceve la fiducia alla Camera. Ora il disegno di legge passa al Governo.

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>> Leggi il parere del CSM (delibera 29 luglio 2021) sulle disposizioni in materia di prescrizione e di improcedibilità dell’azione penale

>> Leggi il parere del CSM (delibera 29 luglio 2021) su altre disposizione del disegno di legge

Consulta il Dossier del Servizio Studi della Camera del 31 luglio 2021

Riportiamo di seguito parte del contenuto del Dossier.

Deflazione ed accelerazione del processo penale
L’articolo 1, comma 9, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare indicendo:

  • sui termini di durata delle indagini preliminari rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede;
  • sull’iscrizione nel registro della notizia di reato in relazione sia ai presupposti della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell’iscrizione stessa e di retrodatarla; sia degli effetti dell’iscrizione prevedendosi che la stessa non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;
  • sulla fase conclusiva delle indagini preliminari, con l’obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell’indagato e della persona offesa e dall’altro di ridurre i momenti di stasi del processo;
  • sull’udienza preliminare, limitandone la previsione tramite l’estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento e prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell’imputazione;
  • sui criteri decisori di cui agli articoli 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p. (regola di giudizio per l’archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere) sostituendo l’inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l’inidoneità dei medesimi elementi a consentire una “ragionevole previsione di condanna”;
  • sui criteri di priorità per l’esercizio dell’azione penale, prevedendosi che gli uffici del pubblico ministero nell’ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

L’articolo 1, comma 10 detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l’applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale.
In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo dovrà consentire, quando la pena detentiva da applicare superi 2 anni, che l’accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.
Nel giudizio abbreviato il Governo dovrà intervenire sulle condizioni per l’accoglimento della richiesta subordinata a un’integrazione probatoria, prevedendone l’ammissibilità solo se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Il Governo dovrà inoltre prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.
Intervenendo sul procedimento per decreto il legislatore delegato dovrà estendere da 6 mesi a un anno, il termine a disposizione del PM per
chiedere al GIP l’emissione del decreto, stabilendo che presupposto dell’estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini, anche il pagamento della pena pecuniaria e prevedendo che se il condannato rinuncia all’opposizione può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta. Più in generale il provvedimento intende aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del GIP che dispone il giudizio immediato e consentire all’imputato, in caso di nuove contestazioni in dibattimento, di richiedere l’accesso ai riti alternativi.

L’articolo 1, comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive specificamente rivolte all’obiettivo dell’accelerazione del procedimento, in base alle quali il governo dovrà prevedere:

  • che i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario organizzativo delle udienze;
  • che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell’ammissibilità delle stesse;
  • il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito;
  • prevedere che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la
    riassunzione della prova dichiarativa già assunta. Quando la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice potrà disporre la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

L’articolo 1, comma 12, delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l’esercizio dell’azione penale avviene con citazione diretta a giudizio. In particolare, la riforma prevede una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza filtro), nell’ambito della quale il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

Esigenze di deflazione sono alla base anche della riforma proposta per il sistema delle impugnazioni dall’articolo 1, comma 13. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di appello, il Governo è delegato:

  • ad estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna al lavoro di pubblica utilità);
  • ad ampliare l’ambito applicativo del concordato sui motivi in appello, tramite l’eliminazione di tutte le preclusioni all’accesso a tale istituto;
  • a prevedere l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi.

Per quanto riguarda invece il giudizio in Cassazione, la delega prevede – tra l’altro – che la trattazione dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori facendo salva la possibile richiesta delle parti di discussione orale. Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l’introduzione di un ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.


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Finalità deflattive del processo penale persegue anche l’articolo 1, comma 15 del disegno di legge che delega il Governo a intervenire sulla
disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando l’ambito di applicazione della procedibilità a querela (ad esempio, dovrà essere
prevista la querela per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell’ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni).

Anche il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova, previsto dall’articolo 1 commi 21 e 22 disegno di legge, dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento.
In particolare, il comma 21 delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, con la possibilità di prevedere eccezioni per specifici reati e con l’obbligo di precludere sempre l’accesso all’istituto in caso di reati di violenza sulle donne e violenza domestica.

L’articolo 1, comma 22 delega il Governo a estendere l’ambito di applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore. Si prevede inoltre l’applicazione dell’istituto già nel corso delle indagini preliminari.
Presentano una finalità deflattiva anche alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema sanzionatorio penale. In particolare, l’articolo 1, comma 17 delega il Governo a rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, da individuare nella semilibertà, nella detenzione domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria, ampliandone l’ambito di applicazione. Le nuove pene sostitutive, irrogabili entro il limite di 4 anni di pena inflitta, saranno direttamente applicate dal giudice della cognizione, alleggerendo così il carico dei giudici di esecuzione.
L’articolo 1, comma 23 prevede una delega al Governo in materia di contravvenzioni nella quale prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall’organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Continua a leggere i contenuti del disegno di legge su:

  • Digitalizzazione
  • Garanzie difensive
  • Tutela della vittima e giustizia riparativa
  • Prescrizione e improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione
  • Ulteriori disposizioni di razionalizzazione del procedimento penale

 

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