Riforma del processo civile: gli interventi sul Tribunale delle imprese e sulle sezioni specializzate per la famiglia

Redazione 24/11/14
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Anna Costagliola

E’ stato nei giorni scorsi diramato un documento dal titolo “Schema di disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile” predisposto dalla commissione costituita con D.M. del Ministero della Giustizia del 27 maggio del 2014 con il mandato di redigere “proposte di interventi in materia di processo civile”. Nel dispositivo, che dovrà essere discusso dai ministri del Governo Renzi e poi portato all’approvazione del Parlamento, all’art. 1 si legge: “Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l’implementazione del tribunale delle imprese e l’istituzione del tribunale della famiglia e della persona”.

Come si specifica nella relazione, l’intervento normativo delegante si propone due obiettivi: il primo è quello di un processo comprensibile, il secondo è quello della sua speditezza. A tali fini le linee di intervento prevedono una implementazione delle competenze del Tribunale delle imprese, la istituzione di un Tribunale della famiglia e delle persone volta a migliorare l’attuale cognizione del giudice ordinario, un’ampia riforma del processo civile e il potenziamento dell’arbitrato.

Quanto alle Sezioni specializzate in materia di impresa, comunemente definite Tribunali delle imprese, il legislatore delegato dovrà operare una razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, includendovi altresì:

a) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorchè non interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale. Dunque saranno devolute alla competenza del Tribunale delle imprese tutte le controversie in materia di concorrenza sleale, sia quelle cd. “pure” che quelle “non pure”;

b) le controversie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui all’art. 8 del D.Lgs. 145/2007, nelle quali è preminente il profilo della tutela delle imprese;

c) le azioni di classe a tutela dei consumatori ex art. 140bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005);

d) le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo di cui all’art. 2341, u.c., c.c., in ragione dei possibili profili anticoncorrenziali di tale tipo di pattuizioni;

e) le controversie in materia di società di persone;

f) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

Come si vede, notevole è l’ampliamento delle competenze delle attuali sezioni specializzate in materia di impresa di cui al D.Lgs. 168/2003 e alla L. 27/2012 (di conversione del D.L.1/2012), tutte destinate ad essere regolate dal rito ordinario, anche relativamente alla fase cautelare, mediante il ricorso al procedimento cautelare uniforme (artt. 669bis ss. c.p.c.). Si comprende, pertanto, come la soluzione delle criticità che riguardano l’ordinario giudizio di cognizione sia destinata a produrre un effetto benefico anche sul processo che si svolge innanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Quanto alla materia familiare, indicata come uno dei settori di intervento della riforma, l’evoluzione normativa al riguardo ha evidenziato, fino all’ultima legge 219/2012, la progressiva erosione delle competenze del Tribunale dei minorenni, attribuite al giudice ordinario, e il potenziamento delle competenze del Tribunale ordinario anche con riferimento alla tutela dei minori. Si ritiene a questo punto opportuno introdurre sezioni specializzate per la famiglia, i minori e la persona, da istituire presso tutte le sedi di Tribunale ordinario, con competenza chiara e netta su tutti gli affari relativi alla famiglia, anche non fondata sul matrimonio, e su tutti i procedimenti attualmente non rientranti nella competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile, a norma dell’art. 38 disp. att. come modificato dall’art. 3 della L. 219/2012.

In particolare, nella competenza di dette sezioni specializzate dovrebbero ricadere:

a) le controversie attualmente devolute al Tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio e i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;

b) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;

c) le controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale;

d) in ogni caso tutte le controversie attualmente non rientranti nella competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile, salva l’attribuzione alla competenza del Tribunale per i minorenni dei procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale, per i quali il rito dovrà essere disciplinato secondo modalità semplificate.

Il legislatore delegante sottolinea ancora la opportunità di far confluire nelle sezioni specializzate anche la professionalità di tecnici specializzati, formatisi nell’esperienza dei Tribunali dei minorenni, nonché di assicurare l’ausilio e l’apporto dei servizi sociali. Va inoltre previsto, sempre al fine di assicurare il perseguimento del massimo grado di specializzazione, che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati ai quali è attribuita, almeno in misura prevalente, la trattazione di affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e per la persona.

Nella direzione indicata dalla legge delega si pone anche la opportunità di attribuire ad una sezione della Corte d’Appello la trattazione delle impugnazioni avverso le decisioni di competenza delle sezioni specializzate per la famiglia e di competenza del Tribunale per i minorenni.

Infine, in ragione della massima funzionalità delle descritte sezioni specializzate, si pone l’esigenza di disciplinare il rito dei procedimenti ad esse attribuiti in modo che risulti effettivamente adeguato e dotato delle necessarie garanzie dei diritti da tutelare, secondo criteri di semplificazione e flessibilità, individuando le materie per le quali il Tribunale decide in composizione monocratica ovvero collegiale e quelle rispetto alle quali decide in composizione collegiale integrata con tecnici specializzati.

Secondo le intenzioni del Legislatore, i suindicati interventi sul quadro delle competenze in materia di famiglia e persone consentiranno di pervenire ad un’adeguata specializzazione nei relativi procedimenti. Da tempo, ormai, la tutela della famiglia e dei minori richiede una riforma organica, più volte disattesa, volta ad individuare un organo dotato di specifica giurisdizione per tutte le controversie attinenti a queste materie, allo scopo di superare la frammentazione nel settore civile delle competenze nelle materie che riguardano i minori e la famiglia, garantendo al contempo un elevato grado di specializzazione della magistratura chiamata ad occuparsi di questi affari.

L’esigenza di conferire anche al diritto di famiglia delle regole ordinamentali e processuali unitarie si è manifestata sempre più pressante negli anni, in considerazione della incongruenza di un sistema che continua a prevedere in questo settore l’intervento diversificato e frammentato di giudici diversi in una confusa ed eterogenea distribuzione delle competenze.

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