La Relazione conclusiva del Tavolo tecnico sulla responsabilità amministrativa degli enti si accompagna a una vera e propria proposta di articolato normativo, che mira a riscrivere alcuni snodi fondamentali del D.Lgs. 231/2001. Non si tratta di un intervento meramente manutentivo, ma di una riforma strutturale, orientata a rafforzare la funzione preventiva e a rendere il sistema più coerente sul piano dogmatico e applicativo. Di seguito si analizzano tutte le principali novità normative contenute nella proposta di articolato, con particolare attenzione agli effetti pratici per imprese, professionisti e compliance officer. In materia, consigliamo il Codice della normativa ESG: Le fonti Europee e Nazionali -Aggiornato al cd. “Decreto Omnibus”, disponibile su Shop Maggioli e Amazon.
Indice
- 1. Centralità della colpa di organizzazione
- 2. Riformulazione dell’onere della prova
- 3. Nuova disciplina dei modelli organizzativi
- 4. Rafforzamento del ruolo dell’Organismo di Vigilanza
- 5. Sistema premiale e attenuazione delle sanzioni
- 6. Razionalizzazione delle sanzioni e proporzionalità
- 7. Coordinamento con compliance e best practices
- 8. FAQ – Domande frequenti sulla proposta di riforma 231
- Ti interessano questi contenuti?
1. Centralità della colpa di organizzazione
La novità più rilevante è la formalizzazione della “colpa di organizzazione” come fondamento espresso della responsabilità dell’ente. La proposta supera definitivamente l’impostazione ambigua che oscillava tra responsabilità oggettiva e responsabilità da fatto altrui, chiarendo che l’ente risponde solo se il reato è espressione di un deficit organizzativo concretamente accertabile. La colpa di organizzazione diviene così elemento costitutivo dell’illecito 231, da provare in giudizio e non più solo presunto in via indiretta. In materia, consigliamo il Codice della normativa ESG: Le fonti Europee e Nazionali -Aggiornato al cd. “Decreto Omnibus”, disponibile su Shop Maggioli e Amazon.
2. Riformulazione dell’onere della prova
In coerenza con l’impostazione colposa, la proposta di articolato ridisegna l’onere della prova. Non è più l’ente a dover dimostrare in via esclusiva l’idoneità del modello organizzativo, ma spetta all’accusa allegare e dimostrare gli elementi della colpa di organizzazione. Il modello 231 resta centrale, ma assume il ruolo di strumento privilegiato di prova contraria, rafforzando le garanzie difensive e l’allineamento ai principi del giusto processo.
3. Nuova disciplina dei modelli organizzativi
I modelli di organizzazione, gestione e controllo vengono ridefiniti in chiave più sostanziale. La proposta di articolato valorizza l’effettività del modello, introducendo criteri più chiari per la valutazione giudiziale: analisi del rischio concreto, adeguatezza delle procedure, tracciabilità delle decisioni, coerenza tra modello “cartolare” e prassi operative. Viene superata la logica meramente formale, che in passato ha favorito modelli standardizzati e poco calati nella realtà aziendale.
4. Rafforzamento del ruolo dell’Organismo di Vigilanza
Il testo proposto interviene anche sull’Organismo di Vigilanza, precisandone requisiti, funzioni e responsabilità. L’OdV viene qualificato come presidio essenziale del sistema di prevenzione, con un rafforzamento dei profili di autonomia, professionalità e continuità d’azione. Al contempo, si chiarisce che eventuali carenze dell’OdV rilevano solo se sintomatiche di un più ampio deficit organizzativo, evitando automatismi sanzionatori.
Potrebbero interessarti anche:
5. Sistema premiale e attenuazione delle sanzioni
Di particolare interesse è il potenziamento del sistema premiale. La proposta di articolato amplia i casi di attenuazione o esclusione della responsabilità quando l’ente dimostri di aver adottato e aggiornato efficacemente il modello prima del fatto o di aver posto rimedio tempestivamente alle criticità emerse. La compliance non è più solo difesa ex post, ma fattore premiante ex ante, con effetti concreti su sanzioni pecuniarie e interdittive.
6. Razionalizzazione delle sanzioni e proporzionalità
La riforma interviene anche sul sistema sanzionatorio, introducendo criteri più stringenti di proporzionalità e individualizzazione. Le sanzioni interdittive vengono concepite come extrema ratio, da applicare solo quando il deficit organizzativo sia grave e persistente. Viene valorizzata la funzione rieducativa e correttiva della sanzione, in linea con una visione moderna della responsabilità dell’ente.
7. Coordinamento con compliance e best practices
Infine, la proposta di articolato mira a un maggiore coordinamento con i sistemi di compliance integrata, valorizzando best practices, standard internazionali e modelli settoriali. Il D.Lgs. 231 viene così ricondotto a un ruolo centrale nell’ecosistema della governance aziendale, dialogando con anticorruzione, ESG, sicurezza sul lavoro e controlli interni.
8. FAQ – Domande frequenti sulla proposta di riforma 231
La responsabilità dell’ente diventa più grave?
No, diventa più chiara: è ancorata alla colpa di organizzazione e non a presunzioni automatiche.
I modelli 231 esistenti sono ancora validi?
Sì, ma dovranno essere verificati e aggiornati alla luce dei nuovi criteri di effettività.
Cambia il ruolo dell’OdV?
Sì, viene rafforzato, ma senza introdurre responsabilità automatiche.
La riforma favorisce la difesa degli enti?
Sì, soprattutto sul piano dell’onere della prova e della proporzionalità delle sanzioni.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento