Riforma circoscrizioni giudiziarie: i chiarimenti del CNF su talune funzioni degli Ordini forensi

Redazione 09/10/13
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Anna Costagliola

La Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha adottato tre pareri attinenti all’incidenza del riordino delle circoscrizioni giudiziarie, realizzato con il D.Lgs. 155/2012, su talune funzioni degli Ordini forensi. I tre pareri attengono, in particolare, alle due ipotesi:

a) di soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti;

b) di riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro.

In entrambe le ipotesi, il CNF ribadisce che sono mantenuti gli Ordini già esistenti, i quali vedono però mutare l’estensione di talune funzioni. Preliminarmente, si osserva, infatti, come la riforma della geografia giudiziaria non abbia inciso in via di principio sul funzionamento degli Ordini forensi corrispondenti a Tribunali soppressi, i quali restano in carica e in piena attività stante l’assenza di un’apposita disciplina di rango primario relativa agli effetti su di essi eventualmente dispiegati dalla soppressione dei corrispondenti Tribunali ad opera del D.Lgs. 155/2012.

Resta, invece, impregiudicata la diversa ipotesi, alla quale saranno dedicati successivi approfondimenti da parte della stessa Commissione consultiva, dell’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.

In particolare, il primo parere reso dalla Commissione concerne l’ipotesi di mutamento del circondario del Tribunale corrispondente ad un Ordine forense, ed in particolare le conseguenze di tale mutamento sulla condizione degli iscritti il cui domicilio professionale ricada nell’ambito territoriale ora accorpato ad un diverso circondario di Tribunale. Ciò in considerazione di quanto prescrive l’art. 7 della L. 247/2012 di riforma della professione forense, il quale prevede che l’avvocato debba iscriversi all’Albo del circondario ove ha il domicilio professionale, «di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente». Il citato art. 7 pone, accanto ad una previsione non cogente, per cui il domicilio professionale e il luogo di prevalente attività dell’avvocato potrebbero anche non coincidere, una previsione cogente costituita dalla necessaria coincidenza fra l’ubicazione del domicilio professionale ed il circondario di Tribunale in cui detto domicilio si trova. Tanto premesso, la Commissione consultiva del CNF ha ritenuto nel parere in oggetto che gli avvocati con domicilio professionale ubicato in un territorio attribuito ad altra circoscrizione giudiziaria dal D.Lgs. 155/2012 debbono regolarizzare la propria iscrizione all’Albo ottemperando alla prescrizione recata dall’art. 7 della L. 247/2012.

Il secondo parere, reso sulla medesima fattispecie oggetto del primo, attiene invece alla tenuta del Registro dei praticanti, ed in particolare alla sorte dei tirocinanti il cui dominus abbia il domicilio professionale nell’ambito territoriale ora accorpato ad un diverso circondario di Tribunale, ma anche all’individuazione della sede di Corte di appello competente ai fini dello svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato (qualora il mutamento di circondario incida contemporaneamente sulla configurazione del distretto di Corte di appello). Sotto il primo profilo, la Commissione rileva che il praticante è tenuto ad iscriversi nel Registro tenuto dall’Ordine presso cui sia iscritto il dominus. Pertanto, qualora il dominus sia stato tenuto, in conseguenza del riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistente, a mutare la propria iscrizione all’Ordine, anche il praticante, qualora intenda mantenere il proprio dominus, dovrà trasferire la propria iscrizione nel Registro dei Praticanti tenuto del nuovo Ordine di appartenenza del primo.

Quanto al profilo relativo alla individuazione della Corte d’appello competente per lo svolgimento dell’esame di abilitazione, il parere chiarisce che questa continuerà ad essere individuata nella sede nel cui distretto il praticante abbia svolto il maggior periodo di tirocinio.

Con il terzo parere, infine, la Commissione affronta e risolve la questione relativa al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D.Lgs. 155/2012, delle funzioni relative:

a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza;

b) alla predisposizione dei turni dei difensori d’ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall’Ordine.

Con riferimento al primo punto la Commissione precisa che l’Ordine forense costituito presso un Tribunale soppresso dovrà continuare a formare l’elenco degli avvocati del proprio Albo che si rendano disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato, ma giacché non può più ricevere le domande di ammissione al beneficio, dovrà conferire il proprio elenco all’Ordine forense costituito presso il Tribunale accorpante. Se così non fosse, infatti, l’accentramento delle funzioni di ricezione delle istanze e di ammissione al gratuito patrocinio in capo all’Ordine del luogo in cui ha sede il Tribunale accorpante, conseguenza inevitabile della riforma della geografia giudiziaria, allo stato attuale del quadro normativo conferente, genererebbe una sistematica disparità di trattamento tra gli iscritti ai diversi Ordini interessati dal riordino delle circoscrizioni giudiziarie. Secondo il parere del CNF, sarà pertanto opportuno che gli Ordini forensi coinvolti nel processo di riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie procedano di intesa fra loro a definire un unico elenco presso l’Ordine costituito presso il Tribunale, in modo da evitare disparità di trattamento tra gli avvocati iscritti a diversi Ordini ma tutti afferenti al nuovo circondario di Tribunale (quello che risulta all’esito delle soppressioni).

Quanto al secondo punto, anche qui nulla può ritenersi mutato per ciò che riguarda le funzioni dell’Ordine in relazione alla formazione delle liste dei difensori d’ufficio e alla predisposizione dei turni. Anche in questo caso, tuttavia, sarà opportuno che gli Ordini interessati avviino, d’intesa con il competente ufficio centralizzato (competente a rimodulare la gestione degli elenchi tenendo conto del mutamento delle circoscrizioni dei Tribunali), buone pratiche volte ad evitare disparità di trattamento tra gli iscritti all’Ordine costituito presso il Tribunale accorpante e gli iscritti agli Ordini costituiti presso le sedi soppresse.

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