Riforma Cartabia: chiarimenti sul regime transitorio

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La procura distrettuale della Repubblica di Bologna, con un documento datato 3 gennaio 2023, ha diffuso importanti chiarimenti e indicazioni ermeneutiche e operative sulla normativa transitoria della riforma penale Cartabia.
>>>Leggi la circolare<<<

Indice

1. La procedibilità a querela

La riforma Cartabia ha introdotto la procedibilità a querela di alcuni reati, e per ridurre il carico degli affari in presenza di fattispecie si è ritenuto di riservare all’iniziativa dell’interessato l’attivazione del processo penale.

2. Lesioni personali

Viene messo in evidenza il reato di lesioni personali, ricordando che è divenuto procedibile a querela di parte, ma al contempo restando procedibile d’ufficio (ai sensi del nuovo comma due) ove ricorrano talune delle circostanze aggravanti ex articoli 61 numero 11 octies, 583, 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, nonché nel secondo comma dell’articolo 577. Inoltre, si procede d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace per età o infermità. Il reato di lesioni é quindi divenuto procedibile a querela in ipotesi di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a 40 giorni. Nel documento viene specificato che per effetto della modifica sulla procedibilità, il reato di lesioni, nei termini in cui è divenuto procedibile a querela, è attribuito alla competenza del giudice di pace.

3. Lesioni stradali

Altro reato evidenziato nella circolare è quello di lesioni stradali, che è divenuto procedibile a querela in ipotesi di lesioni gravi o gravissime ex articolo 590 bis codice penale, chiarendo che si procede comunque d’ufficio se concorre una delle circostanze aggravanti ex articolo 590 bis, come l’abuso di alcol o l’alterazione da uso di sostanze stupefacenti.

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4. Furto

È divenuto procedibile a querela anche il reato di furto, che tuttavia rimane procedibile d’ufficio ex articolo 624, comma terzo, del codice penale, ove la persona offesa risulti incapace, per età o per infermità, oppure se ricorre taluna delle circostanze ex articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7 bis. La procedibilità d’ufficio viene mantenuta solo per le circostanze che connettono il maggior disvalore penale del fatto all’offesa del patrimonio pubblico, e in ogni caso a una dimensione pubblicistica dell’oggetto materiale della condotta.

5. Il diritto transitorio

Per quanto afferisce alla questione del diritto transitorio, con riferimento all’intervenuta modifica del regime di procedibilità, si è posto il tema della disciplina applicabile per i reati commessi prima della riforma, ma la disciplina transitoria prima prevista nell’articolo 85 del decreto legislativo numero 150 del 2022 è stata oggetto di profonda modifica. Con l’articolo 5 bis del decreto-legge numero 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022, è stato integralmente sostituito il comma due dell’articolo 85. Per la circolare, attraverso la nuova formulazione, sono venuti meno gli incombenti informativi a carico degli uffici giudiziari, giacché è la stessa persona offesa a doversi attivare in modo autonomo per proporre eventualmente la querela nel termine ordinario previsto dal codice, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, fissata al 30 dicembre 2022.

6. La costituzione di parte civile, il deposito telematico, i termini delle indagini

La circolare inoltre reca chiarimenti sulla disciplina transitoria per la costituzione di parte civile nonché sul deposito telematico di atti, ma sui termini delle indagini e sulle norme cd. ultra vigenti. In merito a queste ultime, si è chiarito che, per effetto delle disposizioni transitorie contenute nella riforma, rispetto ai fascicoli iscritti prima della novella, devono tuttora trovare applicazione, in fase di indagini, preliminari molte disposizioni previgenti alla medesima riforma.


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Avv. Biarella Laura

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