Riflessioni sulle società benefit

Scarica PDF Stampa

 Introduzione

Attraverso la legge di Stabilità del 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, articolo 1, commi da 376 a 384)[1], il nomoteta italiano si è reso protagonista dell’introduzione delle “Società Benefit”, divenendo il primo Paese in Europa ad introdurre una disciplina in materia.

L’articolo 1, comma 376, dispone che “nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, (le Società Benefit) perseguono una o più finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”[2].

La nuova ‘veste giuridica’ – desumibile anche attraverso la lettura della Relazione illustrativa al disegno di legge (l. n. 208/2015)[3], si propone di arricchire le società disciplinate dal Codice civile di una duplice finalità; rectius, di creare valore nell’interesse dei soci – espressione della Shareholder Primacy Model[4] – e di perseguire le finalità “di beneficio comune” – in guisa di egida di interessi ‘terzi’, secondo lo Stakeholder interest[5].

Prima di procedere ad un’analisi dei ‘precedenti’, è necessario constatare come il ‘fenomeno Benefit’ non possa essere ascritto – come sostenuto da parte della dottrina (minoritaria) – né al c.d. ‘Terzo Settore’, né al fenomeno delle imprese sociali[6] – ossia l’insieme di enti privati la cui costituzione sia teleologicamente orientata al perseguimento di finalità – in via principale o esclusiva – solidaristiche e di utilità sociale, a noncumento dello scopo di lucro[7].

Al contrario, è possibile comprendere l’introduzione delle Benefit corporation inserendoci in un ambito in cui la dicotomia profit – non profit risulta inidonea a ‘carpire’ le nuove istanze ambientali e sociali, al punto da rendersi necessaria l’introduzione di una “new hybrid form of business organization”[8], finalizzate al perseguimento dello scopo di lucro ed obiettivi sociali (il c.d. “scopo sociale plurimo[9]).

Volume consigliato

Le strutture societarie: caratteristiche a confronto

La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

Alessandra Concas | 2018 Maggioli Editore

9.90 €  8.42 €

Gli sviluppi dottrinali e normativi negli Stati Uniti d’America

Prima di procedere all’analisi dei modelli anteriori rispetto alle Società Benefit, risulta necessario perimetrare il campo d’azione delle suddette, con l’obiettivo di evitare facili incomprensioni e confusioni che generalmente hanno suscitato e tutt’ora suscitano le diverse speculazioni sul tema.

Sinotticamente – e senza presunzione di completezza – è necessario distinguere la social enterprise dalla corporate social responsibility: la prima elaborazione denota, quale carattere fondamentale, la tutela dell’ambiente e degli stakeholder, ponendo tali finalità sullo stesso piano del mero lucro; la seconda speculazione, indica lo shareholder interest quale fine primario, invitando le società a ‘considerare’ gli interessi degli stakeholder e a tutelare l’ambiente circostante – dunque attraverso l’autonomia privata e secondo un ‘dovere morale’ –[10].

Ancora, l’espressione social enterprise deve essere distinta dalla nozione di ‘impresa sociale’, tipica dell’ordinamento giuridico italiano; l’impresa sociale italiana è l’alternativa agli enti profit, pertanto con tale strumento vengono perseguite finalità di utilità sociale e solidaristiche, mentre, negli Stati Uniti d’America, l’espressione ricomprende tutti gli enti privati che svolgono attività commerciale ai fini della realizzazione di obiettivi – oltre che economici – ambientali e sociali.[11]

Pertanto, la ‘social enterprise’ (nell’accezione americana) operano ed opereranno secondo lo schema del c.d. triple bottom line (3P), a tutela di tre categorie fondamentali: i) planet; ii) people; iii) profit. [12]

Sono diverse le ricostruzioni dottrinarie (americane) favorevoli all’introduzione delle Benefit Corporation, alcune delle quali in tal modo riassumibili: i) si rileva l’inadeguatezza degli enti non-profit, in genere preordinati allo svolgimento di attività tassativamente indicate dalle legge. Inoltre, in caso di prevalenza di attività meramente commerciali su quelle solidaristiche, l’ente perderà i benefici fiscali ad esso riservati. Infine, tali enti sono disciplinati dal principio del “non distribution constraint”, il quale limita la distribuzione degli utili e la remunerazione dei Directors; ii) per ciò che concerne gli enti lucrativi, si rileva l’assenza di benefici fiscali in caso di perseguimento di finalità ‘aliene’ rispetto al lucro e la difficoltà di reperimento dei finanziamenti, criticità di non poco conto.

Da non tralasciare il problema della “fedeltà alla missione” in caso di sostituzione del board amministrativo, nelle ipotesi in cui i nuovi acquirenti siano orientati a perseguire la sola massimizzazione dei valori azionari,[13] secondo le modalità tipiche dello Shareholder wealth maximization. Per far fronte a tali ordini di problemi, sono state introdotte soluzioni eterogenee.

Una prima soluzione è da rinvenirsi nei c.d. constituency statutes[14], introdotti in più di trenta Stati americani, i quali invitano gli amministratori a ‘tenere conto’ di soggetti diversi dagli azionisti nell’espletamento delle loro funzioni deliberative. Si sottolinea la scarsa incisività di tali strumenti, non vincolando gli amministratori a garantire una gestione socialmente responsabile, risultando dunque alquanto deboli.

Per ciò che concerne i modelli organizzativi recentemente emersi negli Stati Uniti d’America[15], è necessario menzionare, in ottica ricognitiva, la Low-Profit Limited Liability Company, (L3C) – introdotte inizialmente nel Vermont (2008) – il cui scopo primario è la realizzazione di attività benefiche e solidali[16], la Social Purpose Corporation (SPC)[17], in cui oltre allo scopo di lucro, devono/possono (a seconda della opzione politico-legislativa scelta dallo Stato predisponente tale modello) perseguire uno scopo di utilità sociale o ambientale “speciale”.[18]

Le Benefit Corporation sono state introdotte per la prima volta attraverso il legislatore del Maryland, nel 2010. Sono considerate normative di riferimento: i) il Model Benefit Corporation Legislation (Model Act); ii) il Public Benefit Corporation Act. La prima normativa è stata predisposta dall’ente non-pofit B-lab, la seconda si presenta quale disciplina ‘autonoma’ rispetto alla prima, emanata dal legislatore del Delaware.

Le caratteristiche principali delle ‘Benefit’ sono le seguenti: i) secondo il §201 del Model Act, l’atto costitutivo della Benefit Corporation deve indicare il “General Public benefit[19]”, ammettendo (facoltativamente), il perseguimento anche uno “Specific Public Benefit[20]; ii) quanto agli obblighi di trasparenza, il Model Act prevede la pubblicazione annuale di un report, unitamente all’utilizzo di third party standard in modo da valutare il beneficio comune prodotto.[21]; iii) infine, per ciò che concerne la Corporate governance degli amministratori, il Model Act impone il superamento della Shareholder wealth maximization quale parametro di analisi e di valutazione dell’operato degli amministratori; gli amministratori, pertanto,  dovranno ‘tenere conto’ degli effetti delle loro decisioni non solo verso gli azionisti, ma anche verso gli stakeholders e verso l’ambiente[22].

Il §301 del Model Act, coerentemente con la ratio della normativa in esame, dispone che gli amministratori, nel considerare gli interessi diversi oltre a quelli degli azionisti, non incorrono nella violazione dei doveri fiduciari; pertanto, sarà esclusa la responsabilità degli amministratori per via dell’attività posta in essere nel perseguimento del public benefit, qualora siano soddisfatti i doveri fiduciari – duty of care e duty of loyalty – attraverso l’applicazione della Business Judgment Rule.

L’unico rimedio utilizzabile, qualora non vengano perseguiti gli scopi – “generale o speciale” – indicati nell’atto costitutivo della Benefit o in ipotesi di violazione della disciplina, sarà il “benefit enforcement proceeding” (Model Act §305); trattasi di un procedimento azionabile dalla società o dagli azionisti – attraverso una derivative action – qualora detengano il 2% delle azioni, dai membri del c.d.a., dai soggetti che possiedono almeno il 5% delle partecipazioni in una società controllante la Benefit e da altri soggetti indicati nell’atto costitutivo e nello statuto.[23]

La ‘Benefit Corporation’ in Italia

Prima di analizzare la disciplina italiana della Benefit, è necessario distinguere tra benefit corporation e certificazione benefit; la prima può essere considerata un vero e proprio modello di governance societaria, mentre la seconda consiste in un sistema di monitoraggio delle imprese che vogliono perseguire la triple bottom line, contrastando le condotte di imprese che pongono in essere pratiche di greenwashing[24].

Generalmente, il sistema privato di certificazione più conosciuto è predisposto da B-lab, ente non-profit americano[25]; l’impresa che, dopo essersi sottoposta autonomamente alla valutazione, raggiunge il punteggio minimo di 80 su 200 – e superati i successivi accertamenti documentali – consegue la certificazione che attesta un’alta performance di impatto.

Successivamente, le imprese si impegneranno ad ‘emendare’ il proprio statuto, inserendovi il perseguimento degli interessi degli stakeholder o finalità ambientali/sociali.

Al contrario, la scelta del modello Benefit Corporation non richiede la ‘valutazione’ di qualsivoglia ente privato certificatore, pertanto: i) possono esserci società certificate senza utilizzare della veste giuridica delle Benefit Corporation; ii) possono esistere Benefit Corporation senza che abbiano ottenuto la certificazione[26].

L’ordinamento giuridico italiano, nel delineare la disciplina delle società benefit, ha attinto indistintamente sia dal Model Law, sia dalla disciplina del Delaware; l’articolo 1, comma 376, dispone che “le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate “società benefit”, che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.[27]

Dalla lettura del comma 376, è possibile desumere come la società benefit non sia una nuova forma societaria, ben potendo tutte le società disciplinate dal Libro V del Codice civile fregiarsi della qualifica ‘benefit’, con conseguente applicazione di un regime ‘ulteriore’ rispetto a quello ordinario.[28]

Ai sensi dell’articolo 1, commi 377 e 379, le società acquistano la qualifica di benefit attraverso l’inserimento – nella clausola relativa all’oggetto sociale – delle finalità altruistiche da realizzare. Risulta possibile constatare, attraverso un raffronto in ottica comparatistica con l’ordinamento giuridico americano, come il nomoteta italiano, in tale ipotesi, si sia ispirato alla disciplina dell’oggetto sociale emanata dallo Stato del Delaware; oltre alla Shareholder wealth maximization, dovrà essere perseguito uno specific public purpose e un general public purpose, indicati nella clausola relativa all’oggetto sociale[29].

Il secondo periodo del comma 379, dispone che “le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.”

Dalla disposizione è possibile desumere quanto segue: i) le società ‘non benefit’ possono perseguire ‘anche’ finalità altruistiche (“le società ‘diverse dalle società benefit’, qualora intendano perseguire finalità di beneficio comune (…)”); ii) le società non benefit, qualora abbiano interesse a perseguire finalità di beneficio comune, devono indicarlo nell’atto costitutivo; rectius, nella clausola relativa all’oggetto sociale.[30]

Ci si dovrebbe interrogare, pertanto, sul discrimen tra società benefit e società non benefit; autorevole dottrina, nel tentativo di risolvere il ‘nodo gordiano’, sostiene che nelle prime ‘devono’ essere perseguite finalità solidaristiche, mentre nelle seconde tali finalità ‘possono’ essere perseguite. [31]

Un importante subiectum quaestionis concerne la possibilità, per una società che non abbia modificato l’atto costitutivo ai fini della perseguibilità di fini altruistici, di porre in essere attività che abbiano come conseguenza – quantomeno – di ridurre le esternalità negative; partendo dal presupposto secondo cui “la capacità giuridica delle società è generale” (superando, dunque, la Teoria degli atti ultra vires), gli amministratori potrebbero porre in essere atti di qualsiasi tipo, specie se essi siano ricompresi nell’attività sociale. Pertanto è da rifiutare un’interpretazione letterale della disposizione.[32]

Continuando con l’indagine, il comma 380, primo periodo, attinge alla disciplina d’oltreoceano del Delaware: “la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto.”[33]

Da un lato la discrezionalità degli amministratori risulta essere estesa – in riferimento al perseguimento delle finalità solidaristiche – d’altro canto il regime di responsabilità dei suddetti risulta modificato; ad essi sarà applicata la Business Judgment Rule unitamente alla c.d. Benefit Judgment Rule;[34] tutto ciò si tradurrà in una riduzione della responsabilità degli amministratori verso i soci.[35]

Specificamente: i) gli amministratori saranno eventualmente responsabili per il mancato bilanciamento degli interessi egoistici dei soci con quelli altruistici dei ‘terzi’; ii) saranno responsabili per la mancata individuazione del soggetto di cui al comma 380 e per la mancata predisposizione della report annuale; iii) saranno responsabili qualora gli atti – colposi o dolosi – posti in essere dagli amministratori danneggino direttamente i beneficiari (ex art. 2395 Codice civile).

Secondo il comma 384, la società benefit sarà sottoposta a sanzioni – ad opera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – per violazione della disciplina in materia di pubblicità ingannevole (d. lgs. n. 145/2007) e del Codice di consumo (d. lgs. 206/2005), nel caso in cui il Board amministrativo: i) non ponga in essere l’attività di bilanciamento; ii) non persegua le finalità altruistiche individuate nell’atto costitutivo.

Il secondo periodo del comma 380, dispone che “la società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.” È ragionevole presupporre che, nelle società di grandi dimensioni, l’incaricato sarà scelto all’interno del c.d.a – attraverso l’attribuzione di deleghe specifiche -, in virtù del comma 381, il quale sancisce la responsabilità degli amministratori per inadempimento di quanto previsto nel comma 380.[36]

Per quanto riguarda i c.d. obblighi di trasparenza (commi 382 e 383), il legislatore introduce elementi propri del Model Act statunitense, aggiungendone, inoltre alcuni propri: i) è previsto l’utilizzo dei third party standards[37]; ii) dispone l’obbligo di reporting[38] annuale, ossia una relazione in merito al beneficio comune, da rendere pubblica attraverso il sito internet della società[39] e da allegare al bilancio d’esercizio; iii) l’AGCM[40] sarà competente a valutare la correttezza delle attività poste in essere dalla ‘Benefit’.

Infine, merita attenzione la problematica relativa al diritto di recesso, questione tralasciata dal legislatore; rectius, bisogna stabilire se il successivo inserimento – all’interno della clausola relativa all’oggetto sociale – della finalità di beneficio comune, comporti il riconoscimento del diritto di recesso in capo ai soci dissenzienti.

Più precisamente, è necessario comprendere se, riferendoci alle s.p.a., la modifica della clausola relativa all’oggetto sociale sia ascrivibile all’ipotesi ex articolo 2437, comma 1, lett. a del Codice civile.[41]

Sebbene la tematica meriti diverso e più ampio spazio, autorevole dottrina assevera che molto dipenderà “dallo specifico tenore della clausola e della concreta modificazione statutaria: sarà necessario, dunque, valutare la significatività del cambiamento.”[42]

Poiché la modificazione della clausola relativa all’oggetto, in concreto, può tradursi sia in una modificazione rilevante che in una modificazione di poco conto, ne discende che una valutazione delle esigenze dei soci, il cui diritto di partecipazione agli utili risulta pregiudicato[43], dovrà affondare le proprie radici sul dato concreto, sull’effettiva portata del cambiamento statutario approvato.

Volume consigliato

Le strutture societarie: caratteristiche a confronto

La presente trattazione è incentrata sulle dinamiche societarie.Inizia con la definizione del contratto di società e prosegue con la disciplina giuridica e le caratteristiche di questi enti, elencando in modo dettagliato i caratteri dei vari tipi di società e differenziando le società di persone dalle società di capitali, la denominazione e la ragione sociale.Il capitolo due è dedicato all’attività di amministrazione degli enti giuridici in questione, con particolare attenzione alle persone dei soci e alla loro attività.Il capitolo tre suona come un’innovazione, si parla della privacy in relazione alle recenti modifiche che hanno introdotto la figura del DPO.Il capitolo quattro prende in considerazione un altro fondamentale aspetto, le vicende della società, confrontando tra loro trasformazione, fusione, scissione e liquidazione.L’intento di questo lavoro è dare ai lettori una disamina delle società più ampia e dettagliata, con la consapevolezza che la vastità della materia impone contenuti riassunti, non meno efficaci di lunghe dissertazioni, con la speranza che sia utile a dare a chi legge una visione migliore.Alessandra Concas, Giornalista iscritta all’albo dell’Ordine di Cagliari e Direttore responsabile di una redazione radiofonica web. Interprete, grafologa e criminologa.In passato insegnante di diritto e lingue straniere, alternativamente. In relazione alla grande passione per il diritto, collabora dal 2012 con la Rivista giuridica on line Diritto.it, per la quale è altresì Coautrice della sezione delle Schede di Diritto e Referente delle sezioni attinenti al diritto commerciale e fallimentare, civile e di famiglia.

Alessandra Concas | 2018 Maggioli Editore

9.90 €  8.42 €

Note

[1] Come sostiene autorevole dottrina, “la normativa sulle società benefit è stata approvata a fine anno, nell’ambito di una legge più ampia e non del tutto appropriata a contenere un’innovazione del diritto societario, in un momento in cui l’attenzione era focalizzata sulla politica economica del Paese, più che sulla nuova forma societaria dallo scopo ibrido”. Così DE DONNO B., Dalla benefit corporation alla società benefit. Note introduttive, in Dalla benefit corporation alla società benefit, a cura di B. De Donno e L. Ventura, Studi/LUISS, Dipartimento di Giurisprudenza, II serie, Cacucci, 2018, p. 9-17.

[2] La ratio del nuovo modello è quello di agevolare lo sviluppo delle social enterprise, superando la classica dicotomia tra enti profit ed enti non profit, categorie inadeguate a tradurre le nuove forme di governance societaria. Per approfondimenti, si veda DE DONNO B, Op. cit., pp. 11 e ss.

[3] Nel suddetto documento si sottolinea come la proposta miri a “consentire, nel nostro ordinamento, la diffusione di società che, nell’esercizio della loro attività economica, abbiano ‘anche’ l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive.” Ancora, viene specificato che “i soci non valutano ‘esclusivamente’ le performance economico-finanziarie, ma anche quelle qualitative ed il raggiungimento degli obiettivi di beneficio comuni dichiarati”. Così nel comunicato alla Presidenza del Senato dei senatori Del Barba et al.

[4] Senza presunzione di esaustività e di completezza, sinteticamente possiamo asserire che, secondo lo Shareholder Primacy Model, il Board of Directors – delegato dagli azionisti – debba perseguire gli interessi degli azionisti (residual claimants); secondo tale impostazione, l’interesse degli azionisti è prevalente rispetto agli interessi degli altri Stakeholders. Emblematica fu la sentenza Dodge v. Ford Motor Co (Mich. 1919), in cui il giudice Ostrander sostenne che “A business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stockholders (…)”.

[5] Nella Stakeholder Theory, il fine ultimo da perseguire è la tutela dei portatori di interesse che orbitano attorno all’impresa (investitori, lavoratori, creditori, ambiente ecc.)

[6] In base al d. lgs. n. 155 del 2006, articolo 1: “Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.”. Ancora l’articolo 2 recita che: “Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002; c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; g) turismo sociale, di cui all’articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo; h) formazione universitaria e post-universitaria; i) ricerca ed erogazione di servizi culturali; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

  1. Indipendentemente dall’esercizio dell’attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che siano: a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione; b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.”

[7] Così CORSO S., Le società benefit nell’ordinamento italiano: una nuova qualifica tra profit e non-profit., in Le nuove leggi civili commentate, 5/2016, pp. 996-1031.

[8] ROBSON A., A new look at Benefit corporations. Game Theory and Game Changer, in American Business Law Journal, 2015, pp. 501 e ss.

[9] Cos’ VENTURA L., “If not for profit, for what?” Dall’altruismo come “bene in se” alla tutela degli stakeholder nelle società lucrative, in Riv dir. comm. , 2018, pp. 548 e ss.

[10] Così VENTURA L., Benefit corporation e circolazione dei modelli: le società benefit, un trapianto necessario?, in Contratto e impresa, 4-5/2016, pp. 1135 e ss.

[11] Così VENTURA L. Op. cit., pp. 1136 e ss.

[12] Secondo parte della dottrina, in tali ipotesi si dovrebbe discorrere di ‘Quarto Settore’ rispetto al: i) settore pubblico; ii) settore profit; iii) settore non-pofit.

[13] Così RAWHOUSER H., CUMMINGS M., CRANE A., Benefit Corporation Legislation and the Emergence of a Social Hybrid Category (January 30, 2015), California Management Review, Vol. 57 No. 3, 2015, pp. 13-35.

[14]More than half the state legislatures in the United States haveenacted constituency statutes that authorize or require directors toconsider nonshareholder constituencies when making business deci-sions.” Così VON STANGE G., Corporate Social Responsibility Through Constituency Statutes: Legend or Lie?, in Hofstra Labor and Employment Law Journal, 1994, pp. 1-39.

[15] In Inghilterra, con il Companies Act del 2004, è stata creata la Community Interest Company, il cui obiettivo consiste nel perseguimento di finalità sociali. Esse, inoltre, sono sottoposte alla verifica dell’effettivo perseguimento dell’interesse sociale (il c.d. community interest test), ad opera del Regulator, ossia una Autorità pubblica indipendente. Si legga, in proposito, CUMMINGS B., Benefit corporations: how to enforce a mandate to promote the public interest, in Columbia Law Review,2012, pp. 578-627.

[16] No significant purpose of the company is the production of income or the appreciation of property. Così Il Wyo. Stat. Ann. §17-15-102.

[17] Introdotte in California nel 2011, originariamente era denominata Flexible Purpose Corporation.

[18]They are not required to pursue the general public benefit, are not required to consider the various stakeholders listed in the benefit corporation statute, and are not required to be assessed against a third party standard”. Così BRAKMAN REISER D., Benefit Corporations – a sustainable form of organization?, in Wake Forest Lake Review, 2011, pp. 591, 594, n. 22.

[19] Attraverso tale espressione, si indica un “significativo effetto positivo sulla società e l’ambiente. Così VENTURA L., Op. cit., pp. 1144 e ss.

[20] Il Delaware Code, prevede una definizione più vaga del “general public purpose”, mentre dispone l’obbligo di indicare, nell’atto costitutivo, uno o più Specific Public Benefit. Così MURRAY J.H., Social enterprise innovation: Delaware’s Public Benefit Corporation Law, Harvard Business Law Review, 2014, pp. 33 e ss.

[21] Secondo il Public Benefit Corporation Act del Delaware, le Benefit devono produrre biennalmente il report, da inviare agli azionisti, senza necessità che sia reso pubblico. Così il Del. Code Ann. Tit. 8, § 365.

[22] Si ricordi che i doveri fiduciari (duty of care e duty of loyalty) non sussistono nei confronti dei soggetti ‘beneficiari’, onde evitare l’eccessivo allargamento della responsabilità verso gli amministratori.

[23] La disciplina del Delaware: i) conferma l’applicazione della B.J.R.; ii) gli amministratori dovranno non solo considerare (tenere meramente in considerazione i diversi fattori), ma ‘bilanciare’ i diversi interessi in gioco’ (ossia dare la stessa rilevanza ad interessi eterogenei); iii) non viene introdotto il benefit enforcement proceeding, pertanto potranno essere utilizzate le classiche derivative action nelle ipotesi di violazione dei doveri fiduciari; iv) gli amministratori saranno responsabili personalmente per i danni causati dal mancato perseguimento degli obiettivi indicati nell’atto costitutivo.

[24]We define greenwashing as the intersection of two firm behaviors: poorenvironmental performance and positive communication about environmentalperformance”. Così MAGALI DELMAS A., CUEREL BURBANO V. in The Drivers in Greenwashing, California Management Review, Vol. 54, No. 1, pp. 64–87.

[25]Certified B Corporations are certified by B-Lab, while benefit corporations are formed under the state law of one of the states that have passed benefit corporation statutes”. Così MURRAY J.H., Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes, in American University Business Law Review, 2012, pp. 21 e ss.

[26] Nativa s.r.l.S.B. è la prima Certified B-Corp e la prima Benefit Corporation in Europa.

[27] Secondo DE DONNO B., in Op. cit., pp. 12 e ss. sarebbe stato auspicabile utilizzare il termine ‘obiettivo’ delle disposizioni (non scopo) e ‘scopo’ delle società.

[28]La qualifica di Società Benefit concerne uno status secondo cui gli enti for profit perseguono il lucro ed un impatto positivo sull’ambiente e sulla società civile, intendendo operare in modo sostenibile e trasparente”. Così AA.V.V., Le società Benefit, in Diritto 24, a cura di plusplus24diritto (sole24ore), 2017, pp. 13 e ss.

[29] Si ricordi che ai sensi dell’articolo 1, comma 379, ultimo periodo, la qualifica di ‘benefit’ consente di “introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: “Società benefit” o l’abbreviazione: “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.” Come sostiene autorevole dottrina, “la spendita del nome non è l’antecedente logico per l’applicazione della disciplina delle società benefit”. Così STELLA RICHTER M., Società Benefit e società non benefit, in Riv. dir. comm, 2017, pp.271-285.

[30] Così STELLA RICHTER M., Op. cit., p. 276.

[31] Così STELLA RICHTER M., Op. cit., p. 276.

[32] Così STELLA RICHTER M., Op. cit., p. 276. “Si potrebbe opporre che così facendo si confondono i singoli ‘atti’, che pur possono essere a beneficio comune, con le modalità di esercizio delle attività sociale che la società decida di adottare. (…) In assenza della previsione statutaria la società comunque potrebbe porre in essere singoli atti di beneficio comune, ma non una vera e propria attività a ciò finalizzata. Ma mi chiedo: si può sempre così facilmente distinguere? (…) La risposta che deve continuare a darsi è che tutte le società possono porre in essere non solo atti ma anche attività che (…) siano anche di interesse per categorie di soggetti diversi dai soci e che quindi possano qualificarsi di beneficio comune.”

[33] Secondo CORSO S., Op. cit. p. 1016, riprendendo MURRAY J.H., Op. cit., p. 32, l’assenza di criteri guida in grado orientare il bilanciamento di interessi eterogenei, sia nel diritto nordamericano che nell’ordinamento italiano, comporterebbe: i) che gli amministratori, dietro il velo della tutela degli interessi degli stakeholder, perseguano interessi personali; ii) la decisione, ad opera del Board, di dare prevalenza alla Shareholder Wealth Maximization.

[34] In caso di scelte di gestione poste in essere in buona fede, nell’interesse societario e attraverso un iter procedurale qualitativamente e quantitativamente corretto, gli amministratori saranno esonerati da responsabilità, sia che si tratti di attività lucrative, sia che si tratti di attività di benefit. Così nel §301 Model Benefit Corporation Legislation.

[35] Secondo STELLA RICHTER M., Op. cit., p. 278, nel caso in cui una società non benefit (e senza previsione statutaria) persegua finalità altruistiche, agli amministratori sarà applicata l’ordinaria B.J.R; una scelta che funzioni dal punto di vista economico e sociale, esonererà il board da eventuali responsabilità, mentre una scelta socialmente efficace ma deleteria in termini economici, potrà costituire giusta causa di revoca degli amministratori (se assunta nel rispetto della B.J.R., non farà nascere alcuna responsabilità).

[36] Come sostiene ASSONIME, La disciplina delle società benefit, in Circolare n. 19/2016, la ratio del comma 380 “è quella di rafforzare la struttura organizzativa dell’impresa, attribuendo a determinati soggetti il compito di coadiuvare gli amministratori nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché di supervisionare che le procedure aziendali siano coerenti e idonee a garantire l’efficiente raggiungimento degli obiettivi sociali dell’impresa.”

[37] Secondo l’allegato 4 alla l. n. 208/2005, “lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

  1. Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
  2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
  3. Credibile perché sviluppato da un ente che; a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
  4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
  5. a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione; c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione; d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard; e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.”

[38] La relazione deve includere, ai sensi del comma 382: “a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 annesso alla presente legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

[39] Secondo il comma 383, “la relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

[40] L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è dotata di poteri ispettivi, inibitori sanzionatori e può avviare anche d’ufficio il procedimento amministrativo di accertamento delle condotte poste in essere dalla ‘Benefit’.”

[41]Diversamente, per le s.r.l, l’articolo 2473 del Codice civile dispone il diritto di recesso “ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società”. Pertanto, il perseguimento di finalità ‘aliene’, altruistiche o di beneficio comune, renderebbe legittimo il diritto di recesso dei soci. Così CORSO S., Op. cit., pp. 1012 e ss.

[42] Così ASSONIME, La disciplina delle società Benefit, in Circolare n. 19/2016, STELLA RICHTER M., Op. cit., pp. 280 e ss. Secondo l’A., il contemperamento del fine egoistico con il fine altruistico rappresenta una significativa modifica “alle condizioni dell’investimento effettuato dai soci”. Egli, inoltre, sottolinea come l’operatività del diritto di recesso si ponga da ostacolo all’utilizzo della forma benefit da parte delle s.p.a., non a caso tale veste giuridica – in Italia – è utilizzata in larga parte da s.r.l.

[43] Secondo STELLA RICHTER M., Op. cit., pp. 282 e ss.,“il riconoscimento del diritto di recesso, prima ancora che alla lett. a) dell’art. 2437, comma 1, cod. civ., debba ricondursi a una modificazione statutaria concernente i diritti di partecipazione”.

Antonio Mastrangelo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento