Rientro del viaggiatore

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Durante questa emergenza, unica nella storia del Turismo, spesso si sta verificando il caso del Viaggiatore – così viene denominato il contraente di un contratto del turismo organizzato nella nuova Direttiva Pacchetti n. 2015/2302 e nel conseguente D.Lgs. n. 62/2018 di attuazione – che ha serie difficoltà a rientrare nel proprio Paese.

Il rientro del Viaggiatore è disciplinato nel Codice del Turismo dall’art. 42 comma 5 che dispone: “Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore” e nel successivo comma 6 “ Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto”.

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La responsabilità dell’organizzatore

L’art. 42 è rubricato, fra l’altro, “Responsabilità dell’Organizzatore” e, pertanto, la collocazione della disciplina del rientro del Viaggiatore in tale disposizione lascia subito intendere che tale dovere rientra fra quelli tipici dell’Organizzatore / appaltatore.

Infatti, l’obbligazione che assume l’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore è quella tipica dell’appalto di servizi e, pertanto, risulta essere un’obbligazione finalizzata a garantire un risultato, così come confermato dal comma I dell’art. 42 e dalla terminologia, tipica dell’appalto, che caratterizza tutta questa articolata norma.

Con l’appalto, l’imprenditore che si assume il rischio d’Impresa deve garantire un risultato, il cd. “opus perfectum”, e pertanto dovrà consentire, in ogni caso, anche il ritorno del Viaggiatore nel luogo di partenza o, comunque, in quello diverso contrattualmente concordato.

L’Organizzatore-appaltatore – ai sensi del comma I dell’art. 42, che richiama espressamente l’art. 1228 cod. civ. – è responsabile anche per l’inadempimento dei propri ausiliari, fra i quali i vettori aerei.

Infatti, qualora nell’oggetto del contratto (per esempio, un pacchetto che preveda soltanto i cd. “servizi a terra” senza il volo) non venisse espressamente escluso, l’Organizzatore deve adoperarsi – anche in virtù del rispetto dell’obbligo di prestare assistenza (cfr. art. 45 Codice del Turismo) – affinchè sia garantito il rientro del Viaggiatore.

Gli operatori del settore turistico sanno perfettamente che in caso di cancellazione di un volo il sistema prevede automaticamente la riprotezione con altro volo, anche con altra Compagnia aerea e senza spese aggiuntive per il Viaggiatore.

In casi eccezionali di cancellazione plurima di voli e di divieti governativi per voli civili in molti Paesi del mondo (come quelli che si stanno verificando durante il periodo di emergenza mondiale della pandemia COVID-19) l’obbligo a carico dell’Organizzatore di garantire il rientro del Viaggiatore sussiste proprio in virtù dell’obbligazione di risultato.

Tuttavia, nel caso di un pacchetto turistico, spesso il contratto è garantito da assicurazioni per la responsabilità civile (in particolare per le spese mediche e per la perdita di bagaglio) che non sono obbligatorie per il Viaggiatore ma che, invece – ai sensi dell’art. 47 comma II Codice del Turismo – sono obbligatorie per Organizzatore e Venditore.

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Il rientro del viaggiatore

Del resto, l’art. 47 comma II sopra citata dispone: “I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro”.

L’esistenza di tali polizze e la straordinarietà della pandemia COVID-19 devono allargare, pertanto, il campo dell’indagine sull’accertamento della responsabilità e sull’effettiva obbligazione di pagamento del costo del viaggio di rientro.

In tali circostanze anche il ruolo del Governo italiano potrebbe risultare determinante come strumento di salvaguardia di un sistema ormai al collasso.

Fra l’altro, la recente Circolare n. 2 del 31 luglio 2018 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’art. 2.4 dispone: “Rimpatri a) Connazionali temporaneamente all’estero (turisti, girovaghi, espulsi, ecc.) La Rappresentanza diplomatico-consolare deve previamente accertare le condizioni di temporanea indigenza del connazionale e una grave necessità, fronteggiabile solo con il rientro in Italia. Attraverso Questure, Stazioni dei Carabinieri o Comuni di residenza, verifica inoltre se i congiunti hanno la possibilità di fornire un aiuto finanziario al connazionale. Qualora la ricerca si riveli infruttuosa, nell’ambito della propria dotazione finanziaria, la Sede può concedere un prestito (secondo le modalità indicate al paragrafo 2.1.c) per l’acquisto del titolo di viaggio per il rientro. Si raccomanda vivamente di fornire all’utente il biglietto di viaggio di sola andata, non i mezzi finanziari per acquistarlo, onde evitare che possa utilizzarli per scopi impropri. Per la procedura si rimanda alle disposizioni relative ai prestiti (punto 2.1.c).

È evidente che la verifica delle “condizioni di temporanea indigenza” e della “grave necessità” non dovrebbe essere molto complicata in un momento come quello attuale.

Resta inteso che lo Stato italiano potrebbe poi presentare il conto ai Viaggiatori, ma questi ultimi potrebbero anche rivalersi sulla propria compagnia di assicurazione o sul T.O. che, a sua volta, potrebbe chiamarsi in garanzia la propria compagnia di assicurazione.

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Carmine Criscione

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