Richiesta d’archiviazione del P.M.

Scarica PDF Stampa

La legittimità dell’opposizione tardiva della Parte Offesa avverso la richiesta d’archiviazione del P.M.

Indice

1. Gli strumenti del P.M.

Com’è noto, a seguito della notizia criminis, qualora il fatto costituente reato sia, seppur astrattamente, ascrivibile ad uno specifico soggetto, si aprono le indagini preliminari. Nel corso di esse, il Pubblico Ministero (d’ora, in poi, P.M.) potrà avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito. Egli potrà, pertanto, escutere persone informate sui fatti, disporre dei mezzi di ricerca della prova, e via dicendo. Onde evitare che l’indagato sia esposto, sine die, all’attività di P.G., quest’ultima agente, spesso, su delega del P.M., ai sensi dell’art. 370 C.p.p., le indagini in questione devono concludersi entro un periodo di tempo, ovvero entro un anno, se trattasi di delitti, di sei mesi se trattasi di contravvenzioni (Art. 405, comma due, c.p.c.), di un anno e sei mesi ove trattasi di particolari delitti, ex art. 407, comma due, c.p.p., che destano particolar allarme sociale, come l’omicidio o la rapina, fermo restando, comunque il limite di durata massima delle medesime di diciotto mesi per i delitti, di un anno per le contravvenzioni ovvero di due anni per gli anzidetti reati di cui al prefato art. 407, commi uno, due, c.p.p. Al termine del periodo anzidetto, il P.M. dovrà determinarsi ad esercitare l’azione penale oppure a richiedere l’archiviazione del procedimento. Laddove il P.M. si sia determinato a richiedere l’archiviazione del procedimento, ai sensi dell’art. 408, comma uno, c.p.p., giova osservare che la Parte Offesa (d’ora, in poi, P.O.) potrà presentare, avanti il Giudice delle Indagini Preliminari (d’ora, in poi, G.I.P.), un’opposizione alla richiesta d’archiviazione avanzata dal P.M.
Potrebbero interessarti anche:

2. La richiesta d’archiviazione del P.M. ex art. 408 c.p.p.

Il P.M. richiede l’archiviazione del procedimento penale, esaurite le indagini preliminari, laddove la notizia di reato sia infondata oppure il compendio probatorio raccolto, in esito alle dette indagini, non sia sufficiente e idoneo per sostenere l’accusa in giudizio. A tal fine, egli trasmette il fascicolo, con tutta la documentazione, al G.I.P. (Art. 408, comma uno, c.p.p.). Sarà, poi, onere del P.M. procedere alla notifica della richiesta d’archiviazione alla P.O., che abbia nella notizia di reato, ovvero successivamente ad essa, dichiarato di voler esser informata circa la richiesta d’archiviazione, avvisandola che quest’ultima potrà presentare opposizione nel termine di venti giorni successivi dall’anzidetta notifica. (Art. 408, commi due, tre, c.p.p.). Giova dar conto, che, a seguito della novella operata dalla Legge n.103 del 2017, il termine per proporre opposizione alla richiesta d’archiviazione dai dieci giorni previsti, anteriforma, son passati a venti, eccetto che per alcuni delitti per i quali ora il termine in parola è di trenta giorni (Art. 408, comma tre bis, c.p.p.). Con la richiesta d’opposizione, la P.O. domanda al G.I.P. la reiezione della richiesta d’archiviazione promossa dal P.M., chiedendo la prosecuzione delle medesime ed indicando, a tal fine, a pena d’inammissibilità, l’oggetto delle indagini supplettive ed i relativi elementi di prova. (Art. 410, comma uno, c.p.p.).

3. Le decisioni del G.I.P. ex art. 409 c.p.p.

Il G.I.P. potrà archiviare il procedimento penale tramite decreto inaudita altera parte, qualora ravvisi non esserci i presupposti del reato astrattamente ascritto all’indagato oppure ritenga la notizia di reato infondata, restituendo gli atti al P.M. in sede. (Art. 410, comma due, c.p.p.). Diversamente, in presenza dell’opposizione, laddove il G.I.P. la ritenga ammissibile, fisserà, con un decreto, da notificarsi anche alla P. O. ed all’indagato, l’udienza per la discussione in camera di consiglio, ex art. 127, c.p.p., procedendo a mente dell’art. 409, commi due, tre, quattro e cinque, c.p.p. L’udienza camerale si conclude con un’ordinanza, colla quale il G.I.P. potrebbe archiviare il procedimento penale oppure ordinare al P.M. la prosecuzione delle indagini preliminari, indicandogli, a tal fine, finanche, gli atti da compiersi, come, per esempio, l’interrogatorio dell’indagato, ex art. 375, c.p.p., ovvero ordinargli d’esercitare l’azione penale nei confronti dell’indagato mediante l’istituto dell’imputazione coatta entro il termine perentorio di dieci giorni.

4. L’opposizione tardiva della P.O. alla richiesta di archiviazione

Orbene, abbiamo delineato, seppur in via generale, la cornice normativa entro la quale si muovono, da una parte, il P.M., colla richiesta d’archiviazione, e, dall’altra, la P.O., che può ad essa opporsi avanti il G.I.P. Il plesso normativo innanzi citato rappresenta, se, così, possiamo definirlo, la “piattaforma” dinamica e processuale sulla quale le anzidette parti dialogano. Bene. Nondimeno, sarebbe lecito domandarci che cosa accadrebbe se l’opposizione alla richiesta d’archiviazione fosse proposta dalla P.O. non rispettando i venti giorni canonici, e, cioè, oltre il termine di legge sancito dal terzo comma dell’art. 408 c.p.p.
Ora, in prima battuta, attingendo dal dettato normativo della norma da ultimo evocata, saremmo propensi a concludere che un’opposizione alla richiesta d’archiviazione presentata oltre i venti giorni sarebbe inammissibile, perché tardiva. Eppure, a ben vedere, la risposta al quesito che ci siamo posti è di segno contrario, nel senso, cioè, che anche l’atto d’opposizione alla richiesta d’archiviazione che sia proposto, oggi, oltre i venti giorni, ieri oltre i dieci, è da considerarsi legittimo ed ammissibile. La ragioni giuridica enunciata dalla giurisprudenza di legittimità in tal senso, è la seguente, e cioè che l’opposizione alla richiesta d’archiviazione “…non rientra del novero dei mezzi di impugnazioni, non essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice, ma contro una richiesta del Pubblico Ministero”. (Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 18828 del 5 maggio del 2016; Idem, Sez. V, Sent. n. 42791 del 10 ottobre 2016). Dalla superiore considerazione circa la non sussunzione dell’atto d’opposizione nell’ambito del regime delle impugnazioni, discende l’ulteriore riflessione in merito alla non perentorietà del termine posto dal terzo comma dell’art. 408 c.p.p. In particolare, in questa direzione, l’orientamento giurisprudenziale del Supremo Consesso è nel senso che “…il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. in favore della persona offesa, non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria.”. (Cass pen., Sez. VI, Sent. n. 39778 del 27 maggio 2014). Tal termine non può considerarsi perentorio ai sensi dell’art. 173, comma primo, c.p.p., non essendoci un espresso richiamo in tal senso e “…quindi, in mancanza di espressa previsione normativa il termine di cui si discute non può essere considerato stabilito a pena di decadenza…”. (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 15888 dell’8 maggio 2006; Idem, n. 42791 del 10 ottobre 2016, cit.).
Dai principi elaborati dalla superiore giurisprudenza, possiamo giungere ad affermare che l’atto d’opposizione che fosse presentato dalla P.O. oltre il termine dei venti giorni, deve ritenersi ammissibile e legittimo. In particolare, da un punto di vista dinamico processuale, la P.O., cui sia stato notificato l’avviso d’archiviazione del procedimento, può depositare il relativo atto presso la cancelleria del P.M. titolare dell’indagine preliminare, anche laddove il termine dei venti giorni sia spirato e purché il fascicolo delle indagini sia ancora giacente presso la cancelleria del magistrato inquirente e non sia, pertanto, migrato presso quella del G.I.P. Laddove, invece, il fascicolo sia migrato presso la cancelleria del G.I.P., la P.O. potrà depositare, ove fosse spirato il termine dei venti giorni, il proprio atto d’opposizione presso quest’ultimo ufficio, fintantoché il G.I.P. non si sia, nel frattempo, pronunciato sulla richiesta d’archiviazione del P.M. E, difatti, “…la proposizione dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’avviso della richiesta non ne determina l’inammissibilità, e non esonera il giudice, che nel frattempo non abbia già provveduto all’archiviazione, dalla valutazione dell’opposizione stessa in vista dei conseguenti adempimenti”. (Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 19073 del 19 maggio del 2010). Ne consegue che ove il G.I.P., nonostante la P.O., nei termini prima precisati, abbia provveduto al deposito dell’atto d’opposizione a norma del terzo comma dell’art. 408, c.p.p., archivi il procedimento, il relativo provvedimento d’archiviazione dovrà considerarsi illegittimo, in quanto lesivo del principio del contradditorio.
Quanto or ora espresso è corroborato dall’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale “…è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di archiviazione del p.m., dichiari l’inammissibilità dell’opposizione – proposta dalla persona offesa – per violazione del termine di dieci giorni di cui all’art. 408 c.p.p., comma 3…”. (Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 33882 del 17 settembre 2010).
Occorre, inoltre, dar conto, attingendo dai principi elaborati, in subiecta materia, dalle Sezioni Unite Penali, che l’atto d’opposizione alla richiesta d’archiviazione del P.M., la P.O. è legittimata a depositarlo, vuoi presso la cancelleria del P.M., vuoi presso quella del G.I.P., purché sulla richiesta questi non si sia già espresso, anche laddove abbia appreso della notizia della richiesta in questione in assenza della dichiarazione di voler esserne informata: “….la mancanza, o la tardività, della dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione non esclude la facoltà della persona offesa di proporre, con gli effetti previsti dall’art. 410 c.p.p., opposizione dopo la trasmissione della richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari e fino a quando questi non abbia provveduto…”. (Cass. Pen., Sez. Un., Sent. n.29477 del 29 giugno 2004).
In punto di tutela, avverso il decreto con il quale il G.I.P. archivi il procedimento penale, pur a fronte dell’atto d’opposizione depositato dalla P.O. tardivamente, era ammesso, dapprima, ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione ed, ora, manente la novella di cui alla Legge n. 103 del 2017, reclamo, entro quindici giorni, avanti il Tribunale ai sensi del nuovo art. 410 bis, comma terzo, c.p.p.

5. Conclusioni

Sulla base delle superiori argomentazioni giuridiche, scrutinando l’orientamento giurisprudenziale quivi rassegnato, possiamo affermare che il termine di venti giorni per proporre l’opposizione ex art. 408, comma terzo, c.p.p., avverso la richiesta d’archiviazione del P.M., non deve considerarsi perentorio. Ne consegue che l’opposizione tardiva, in quanto depositata oltre il predetto termine di legge, deve considerarsi ammissibile e legittima con conseguente obbligo del G.I.P., purché questi, nel frattempo, non si sia già pronunciato, di valutarla. Laddove, poi, il Giudicante abbia, comunque, archiviato il procedimento, avverso il relativo provvedimento la P.O. potrà insorgere, tramite reclamo, da presentare entro il termine di quindici giorni, presso il Tribunale, in composizione monocratica, ai sensi del terzo comma dell’art. 410 bis, c.p.p., il quale si pronunzierà con un’ordinanza non impugnabile, accogliendolo o rigettandolo ovvero confermando il provvedimento reclamato.

>>>Per approfondire<<<
Aggiornato alla L. 30/12/2022 n. 199, di conv. con modif. D.L. 31/10/2022 n. 162, l’opera fornisce un inquadramento del D.Lgs. 150/2022, nel tentativo di affrontare e offrire le soluzioni pratiche dei numerosi problemi che un provvedimento di tale portata presenta.

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia del sistema sanzionatorio penale

Aggiornato alla L. 30/12/2022 n. 199, di conv. con modif. D.L. 31/10/2022 n. 162, l’opera fornisce un inquadramento del D.Lgs. 150/2022, nel tentativo di affrontare e offrire le soluzioni pratiche dei numerosi problemi che un provvedimento di tale portata presenta. Oggetto specifico dell’elaborazione sono le norme che comportano la riforma del sistema sanzionatorio penale, mentre la novella processuale è affidata al corredo di circolari tematiche emesse dal Ministero della Giustizia, riportate in appendice. Per agevolare la lettura, il volume è suddiviso per aree tematiche di intervento, in ciascuna delle quali sono riportati i criteri di delega e le disposizioni oggetto del decreto, unitamente alle corrispondenti disposizioni attuative. Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LLB presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari e corsi di formazione; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

Fabio Piccioni | Maggioli Editore 2023

Giovanni Stampone

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento