La richiesta di archiviazione

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La richiesta di archiviazione è un istituto del diritto processuale penale, che viene in rilievo quando  durante l’istruzione sommaria la notizia del reato sia ritenuta manifestamente infondata.

Nell’ordinamento italiano, la fase delle indagini preliminari ha un esito vincolato.

Il pubblico ministero esercita l’azione penale attraverso uno dei modi previsti dalla legge oppure richiede l’archiviazione delle indagini al giudice per le indagini preliminari (GIP) , che valuta la richiesta del pubblico ministero determinandosi subito (de plano) o convocando, in determinati casi previsti al codice di procedura penale, un’apposita udienza, la cosiddetta udienza di archiviazione.

La richiesta diventerà effettiva dopo l’accoglimento definitivo del GIP.

La disciplina giuridica

La richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero è disciplinata all’articolo 408 del codice di procedura penale, rubricato “Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato”, che recita:

1.Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di rea,to è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

 

2-L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.

 

3.Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

 

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’art. 624 bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni

Tale richiesta si può basare su presupposti «di fatto» o presupposti “di diritto”.

 

I presupposti di fatto

I presupposti di fatto sono quelli che si concretizzano nell’infondatezza della notizia di reato, vale a dire, quando allo “stato degli atti”, il pubblico ministero ritiene che gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari non siano “idonei a sostenere l’accusa in giudizio”.

La regola vincola il pubblico ministero a una valutazione di superfluità o non superfluità del dibattimento.

L’accusa non è sostenibile in giudizio quando l’instaurazione della fase dibattimentale appare priva di qualsiasi utilità, nel senso che durante la stessa non si riuscirà a convalidare l’ipotesi accusatoria.

 I presupposti di diritto

I presupposti di diritto sono elencati all’articolo 411 del codice di procedura penale.

Si può avere archiviazione quando:

manca una condizione di procedibilità

il reato è estinto

il fatto non è previsto dalla legge come reato

sono rimasti ignoti gli autori del reato

il fatto è caratterizzato da particolare tenuità.

Il procedimento

Il pubblico ministero quando richiede l’archiviazione trasmette al giudice per le indagini preliminari il fascicolo delle indagini, la documentazione delle investigazioni svolte e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice.

Successivamente il pubblico ministero notifica alla persona offesa, che abbia chiesto in precedenza di essere informata, l’avviso che  può presentare “opposizione” all’archiviazione entro venti giorni.

Se si tratta di “delitti commessi con violenza alla persona” e per il reato del quale all’articolo 624-bis del codice penale (furto in abitazione o con strappo) il pubblico ministero notifica alla persona offesa, anche se in precedenza non ha chiesto di essere informata, l’avviso che può presentare “opposizione” all’archiviazione entro trenta giorni.

Se l’archiviazione è richiesta per la particolare tenuità del fatto, l’avviso è notificato sia all’indagato sia alla persona offesa e il termine per proporre opposizione è di dieci giorni.

Le determinazioni del GIP

Se la persona offesa non presenta opposizione alla richiesta di archiviazione, il GIP ha due strade.

Se vuole accogliere subito la richiesta del pubblico ministero emette decreto di archiviazione de plano, vale a dire, senza convocare un’udienza.

Se non vuole accogliere subito la richiesta del pubblico ministero, convocherà un’apposita udienza per decidere, alla quale potranno partecipare sia il pubblico ministero, sia l’indagato, sia la persona offesa.

Se la persona offesa presenta opposizione alla richiesta di archiviazione, il GIP è obbligato a disporre un’apposita udienza nella quale deciderà sulla richiesta del pubblico ministero di archiviare le indagini.

L’udienza di archiviazione

Il GIP convoca l’udienza di archiviazione quando non ritiene di dovere pronunciare de plano decreto di archiviazione oppure quando la persona offesa ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, presentata dal pubblico ministero.

L’udienza ha lo scopo di permettere alla persona offesa di spiegare le ragioni dell’opposizione o, in mancanza della stessa, di permettere all’indagato e al suo difensore di interloquire formalmente con il GIP per chiedere la conferma dell’archiviazione.

L’udienza di archiviazione può avere tre diverse conclusioni.

A) Ordinanza di archiviazione

Il GIP al termine del contraddittorio ritiene che sussistano i presupposti per confermare la richiesta del pubblico ministero ed emette ordinanza di archiviazione.

B) Il GIP dispone altre indagini

Il GIP al termine del contraddittorio, ritiene necessarie altre indagini nei confronti dell’indagato ed emette ordinanza di integrazione delle indagini, indicando al pubblico ministero il termine per completarle.

Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione, il GIP può disporre anche l’iscrizione coatta nel registro delle notizie di reato di soggetti mai prima indagati o di reati prima non contestati dal pubblico ministero, e chiedere per essi altre indagini.

Il GIP non potrà trarre in modo autonomo dagli atti processuali gli elementi necessari per formulare l’imputazione in relazione a fatti di reato non presi in considerazione dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione o nei confronti di persone non indagate, restando il compito specificamente riservato allo stesso pubblico ministero.

C) Il GIP dispone l’imputazione coatta

Il GIP al termine del contraddittorio ritiene che dalle indagini siano emersi elementi, nei confronti dell’indagato, da sostenere un’accusa in giudizio.

In presenza di simili circostanze, emette ordinanza di imputazione coatta, imponendo al pubblico ministero di formulare un’imputazione entro dieci giorni.

La riapertura delle indagini

Le indagini, anche in seguito all’archiviazione, possono essere riaperte su richiesta motivata del pubblico ministero al gip se sopraggiungono altre e motivate esigenze investigative.

In presenza di simili circostanze, si procede nuovamente all’iscrizione del soggetto sottoposto alle indagini nel registro delle notizie di reato.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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