Ricettazione: natura giuridica e problematiche sottese

Redazione 11/10/19
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La norma della ricettazione tutela il patrimonio del privato rispetto ad eventuali attività ulteriori al reato presupposto, che possono aggravare il pregiudizio già procurato, rendendo più difficoltoso il recupero del prodotto stesso.

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Elementi costitutivi della ricettazione

Soggetto attivo. Può essere chiunque, salvo chi ha concorso nel delitto presupposto, in virtù della clausola di riserva posta nell’incipit della norma.

Il reato presupposto deve essere un delitto, non una contravvenzione, che non deve essere necessariamente accertato con sentenza irrevocabile, né devono esserne individuati gli autori, bensì, è sufficiente la sua sussistenza per il giudice chiamato a conoscere della ricettazione. Si noti che, la natura del reato di ricettazione come reato contro il patrimonio, non comporta che anche il delitto presupposto sia un delitto contro il patrimonio. Tra la ricettazione e il reato presupposto vi è un rapporto di accessorietà per cui se il secondo non è punibile non lo è neanche il primo. In ogni caso è esclusa ogni forma di concorso tra i due reati, data la clausola di sussidiarietà prevista nella norma di cui all’art. 648 c.p.

Condotta. Si tratta di un reato a forma vincolata, che si integra tramite l’acquisto, la ricezione o l’occultamento di denaro o di cose (mobili, con esclusioni di immobili e servizi o prestazioni) provenienti
da qualsiasi delitto oppure tramite l’attività di intermediazione per farle acquistare, ricevere od occultare.
La norma comprende una serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto tramite la ricezione, l’acquisto, l’occultamento o qualsiasi altra forma di intervento nel far acquistare il bene. Pertanto, integra la fattispecie chiunque compie una delle azioni successive alla commissione di un delitto già consumato, con la consapevolezza dell’origine illecita del bene determinato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, compreso l’acquisto in via mediata dal delitto quando l’acquirente sia consapevole di tale 14 provenienza.

Elemento soggettivo. Ai fini della configurabilità della fattispecie, si richiede la certezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, ma non è necessario che si estenda alla precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato principale. Tale consapevolezza può essere desunta da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, come il rifiuto dell’imputato di dar conto delle modalità di ricezione della cosa. In altri termini l’imputato deve assolvere un onere di allegazione (e non un onere probatorio poiché altrimenti si tratterebbe di un’inammissibile inversione dell’onere probatorio, essendo, in virtù della presunzione di innocenza, l’accusa a dover fornire la prova della colpevolezza), dovendo allegare elementi che possano fornire, quando valutati dall’autorità giudiziaria, una spiegazione attendibile della provenienza delle cose medesime.

La compatibilità con il dolo eventuale

Compatibilità con il dolo eventuale: secondo una prima teoria non è compatibile, perché è richiesta la conoscenza della provenienza illecita. Le situazioni di dubbio sulla provenienza dei beni sono riconducibili alla contravvenzione ex art. 712 c.p. (acquisto di cose di sospetta provenienza. Secondo una diversa teoria è compatibile, perché c’è una differenza strutturale con la contravvenzione di cui all’art. 712 c.p.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite ha riconosciuto la compatibilità, sui seguenti rilievi:
- fra l’art. 648 e l’art. 712 c’è una differenza sostanziale, non sono in rapporto di continuità.
- Il legislatore attraverso l’ipotesi contravvenzionale vuole punire la condotta di noncuranza, disattenzione, negligenza, distrazione dinanzi al dubbio sulla provenienza della cosa.

Il dolo eventuale è compatibile con la ricettazione, quando c’è la rappresentazione dell’eventualità che le cose provengano da delitto (quindi un livello di consapevolezza maggiore e più marcato rispetto al semplice sospetto), il che, a sua volta, presuppone una serie di circostanze di fatto di significato inequivoco che, suggerendo la detta eventualità, mettano il soggetto agente di fronte ad una scelta consapevole tra non agire e agire a costo di commettere un delitto (così anche Cass. pen., sez. II, 19 aprile 2017, n. 20193). Il metodo di accertamento della sussistenza del dolo eventuale richiamato in questo caso è la “formula di Frank”: qualora l’agente, pur rappresentandosi l’eventualità che le cose abbiano provenienza delittuosa, agisca lo stesso, sarà responsabile a titolo di dolo eventuale.

Sul punto è intervenuto la Corte di Cassazione,  con una recente sentenza stabilendo che: “Ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza”.

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