Come può essere raggiunta la prova dell’elemento soggettivo in materia di ricettazione.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 648)
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1. La questione
La Corte di Appello di Torino confermava una sentenza con la quale il Tribunale della medesima località condannava l’imputato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di 648 cod. pen..
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, con un unico motivo di impugnazione, lamentava la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla provenienza delittuosa dei beni di cui al capo di imputazione ed alla penale responsabilità dell’imputato.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto inammissibile.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, ritenendo come la Corte territoriale avesse correttamente applicato l’art. 648 cod. pen., in linea con quel consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (vedi Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022).
Oltre a ciò, i giudici di piazza Cavour reputavano come i giudici di merito avessero correttamente rimarcato che il ricorrente non aveva «reso alcuna dichiarazione difensiva nel corso del procedimento» e che l’ipotesi difensiva, fondata su un possibile consenso del defunto proprietario all’apprensione dei beni da parte dell’imputato, appariva essere del tutto congetturale e priva di alcun riscontro istruttorio.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come può essere raggiunta la prova dell’elemento soggettivo in materia di ricettazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
È dunque sconsigliabile sostenere, in chiave difensiva, l’insussistenza di questo elemento costitutivo del reato in questione laddove l’accusato ponga in essere una condotta di siffatto genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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