Revoca di amministratore a tempo indeterminato

Redazione 14/12/18
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La disciplina della revoca di amministratore a tempo indeterminato. In dottrina(1) ed in giurisprudenza(2) è pacifico che tale fonte sia da ravvisarsi nell’art. 1725, secondo comma, c.c., per il quale “se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa”.

L’analogia iuris all’art. 1725 c.c.

Pur essendo da alcuni contestato, in dottrina, il riferimento analogico a suddetto articolo(3) , si concorda sul fatto che il ricorso all’art. 1725, comma 2 od all’art. 2383, comma 3 non cambi la conclusione, la revoca fondando in entrambi i casi il diritto del revocato al risarcimento dei danni in assenza di giusta causa. Ciononostante, si sottolinea come numerose sentenze della Corte di Cassazione avallino inequivocabilmente la tesi secondo cui l’art. 1725 comma 2 sia la normativa di riferimento(4) .

In senso conforme si esprime anche la più recente Cassazione(5) , affermando che la revoca dell’amministratore di s.r.l., nominato a tempo indeterminato, attribuisce a questi il diritto al risarcimento del danno, qualora sia avvenuta in assenza di giusta causa, ovvero non sia stata comunicata con congruo preavviso. Nella medesima sentenza, la Corte, ancorando il proprio ragionamento ad un consolidato orientamento, delinea i confini del concetto di ‘giusta causa’: “la giusta causa che giustifica la revoca dell’amministratore può essere sia soggettiva, sia oggettiva, e cioè consistere anche in situazioni estranee alla persona dell’amministratore, non riconduciteli a condotte di quest’ultimo, che siano tali da impedire la prosecuzione del rapporto. Nell’identificazione della seconda, è stato altresì precisato che, sebbene la giusta causa possa derivare anche da fatti non integranti inadempimento, occorre tuttavia ‘pur sempre un quid pluris’, nel senso che è necessaria l’esistenza di ‘situazioni sopravvenute (provocate o meno dall’amministratore stesso), che minino il pactum fiduciae, elidendo l’affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell’organo di gestione’” (6).

Pertanto, può pacificamente affermarsi che la revoca di un amministratore a tempo indeterminato di s.r.l., in assenza di giusta causa, dovrà essere disposta con un congruo preavviso(7) , onde evitare la configurabilità di profili risarcitori. Si esprime in questo senso la Cassazione, affermando che: “Circa il presunto obbligo per la società di risarcire l’eventuale revoca senza giusta causa, è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte trattando del secondo motivo ed ai principi affermati da questa corte con la ricordata sentenza n. 9482 del 1999. Per evitare l’obbligo risarcitorio, in presenza di nomina a tempo indeterminato, basta che la revoca sia comunicata con congruo preavviso, e ciò esclude che la società rimanga esposta ad un “ingiusto e non quantificabile risarcimento”(8) .

La facoltà di revoca dell’assemblea

In sostanza, deve, quindi, ritenersi che l’assemblea dei soci, anche di s.r.l., ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore, l’assenza di giusta causa non comportando l’invalidità della delibera ma determinando invece il diritto del revocato al risarcimento per il caso di amministratore nominato a tempo determinato ovvero al congruo preavviso per il caso di amministratore nominato a tempo indeterminato (9).

Risolta tale preliminare questione, risulta nondimeno oppoortuno identificare propriamente il concetto di “congruo preavviso”. La risposta, si ritiene, è che il risarcimento del danno per la revoca senza giusta causa si parametri normalmente in via equitativa con l’emolumento che la parte avrebbe conseguito dalla prestazione gestoria nell’arco di sei mesi, quale lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire all’amministratore revocato di trovare nuovi incarichi od analoghe prestazioni e compensi (10).

Pertanto, laddove la revoca non sia preceduta da alcun preavviso (come è del nostro caso), la commisurazione del risarcimento sarà parametrato non già alle aspettative di durata dell’incarico fino al termine della vita lavorativa del revocato, ma alle aspettative di prosecuzione dell’incarico (e della sua retribuzione) per un periodo di congruo preavviso. Tale periodo di sei mesi è da ritenersi ragionevolmente idoneo a consentire all’amministratore revocato di reperire una nuova occupazione adeguata alle sue capacità professionali(11) .

Il Tribunale di Milano ha poi ritenuto che, nella quantificazione del “congruo preavviso”, sia opportuno tenere conto di alcuni criteri, quali ad esempio l’età del revocato, il settore di attività in cui questi era impiegato, nonché una eventuale nuova partecipazione già instaurata con altra società (12).

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Note

(1) ex multis, A. MARCINKIEWICZ, “Natura della revoca di amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato”, in Le Società, n. 4, 2000.
(2) ex multis, Cassazione civile sez. I, 21/03/2000, n. 3312: “L’amministratore di una s.r.l. nominato a tempo indeterminato può, del tutto legittimamente, essere revocato con preavviso, ai sensi dell’art. 1725, comma 2 c.c., senza che a ciò osti il disposto del comma 3 dell’art. 2383 c.c., […] riguardando detta norma la (diversa) ipotesi di nomina dell’amministrazione a tempo determinato”.
(3)A. FABRIZIO, Revoca di amministratore di s.r.l. e risarcimento del danno, in Le Società, n. 3, 2004, pp. 333-337.
(4)È decisa, comunque la posizione della Cassazione, secondo la quale: “[…] Essendo imposto il termine dell’art. 2383 comma 2, il mancato richiamo di detta norma da parte dell’art. 2487 c.c. in tema di società a responsabilità limitata assume un significato inequivoco: in questo tipo di società il legislatore non ha intesa imporre un termine di durata per la nomina degli amministratori, sicchè tale nomina può essere fatta per un periodo superiore al triennio o anche a tempo indeterminato”, in Cass. 3312/2000. Analogamente, “Devesi, pertanto, concludere nel senso che la revoca di amministratore di società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato non trova la sua disciplina normativa nel combinato disposto degli articoli 2487 e 2383 c.c. […]. La fonte di tale disciplina deve, invece, attingersi dall’art. 1725 c.c., il cui secondo comma prevede che l revoca del mandato oneroso a tempo indeterminato attribuisce al mandatario il diritto al risarcimento del danno in assenza di giusta causa soltanto se la revoca non sia stata comunicata con congruo preavviso”, in Cass. civile sez. I, 07/09/1999, n. 9482.
(5)Cassazione civile sez. I, 12/09/2008, n.23557.
(6)Ibid.
(7)Conforme il Tribunale di Milano: “Nel caso di amministratore [di s.r.l.] nominato a tempo indeterminato, quindi, può trovare applicazione in via analogica solo la diversa disciplina di cui all’art. 1725 c.c., comma 2, prevedente che la revoca del mandato a titolo oneroso a tempo indeterminato, che costituisce sempre facoltà del mandante, e attribuisce al mandatario il diritto al risarcimento del danno solo in difetto di congruo preavviso, salvo sussista una giusta causa. La tutela patrimoniale prevista dall’ordinamento per la cessazione del rapporto gestorio, quindi, comporta la commisurazione del risarcimento non già alle aspettative di durata di incarico fino al termine della vita lavorativa dell’amministratore, ma alle aspettative di prosecuzione dell’incarico (e della sua retribuzione) per un periodo di congruo preavviso; salvo la società non dimostri sussistesse giusta causa”, Tribunale di Milano, 13/03/2007, n. 3121.
(8)Cassazione civile sez. I, 21/03/2000, n. 3312.
(9)Tribunale di Teramo, 18/09/2015, n. 1250.
(10)Tribunale di Milano, 22/03/2007
(11)Tribunale di Milano, 12/08/2003.
(12)Ibid.

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