Revoca dell’affidamento in prova per misura cautelare pregressa

Quando la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti antecedenti giustifica la revoca dell’affidamento in prova?

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 17487 dell’8-04-2025

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Indice

1. La questione: erronea applicazione nonché vizio di motivazione in relazione all’insussistenza dei presupposti della revoca del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali


Il Tribunale di sorveglianza di Ancona revocava la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali concessa in relazione alla condanna alla pena di anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione inflittale per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 7 febbraio 2024.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all’insussistenza dei presupposti della revoca del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva i motivi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’affidamento in prova al servizio sociale, al pari del resto di altre misure alternative alla detenzione intramuraria, può essere revocato per il caso in cui sopravvenga l’emissione di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l’affidamento è stato disposto (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013; v. anche, Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002).

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3. Conclusioni: la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti antecedenti giustifica la revoca dell’affidamento in prova in presenza di nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l’affidamento è stato disposto


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti antecedenti giustifica la revoca dell’affidamento in prova.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che l’affidamento in prova può essere revocato per una misura cautelare sopravvenuta relativa a fatti pregressi laddove ricorrano elementi nuovi rispetto a quelli valutati al momento della concessione del beneficio.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se la revoca di questa misura alternativa alla detenzione, in presenza di una evenienza di questo genere, sia stata correttamente disposta.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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