Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso

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Il D. Lgs. n. 158/2015 ha modificato le soglie di punibilità per i reati tributari disciplinati dal D. Lgs. n. 74/2000, e la Cassazione Penale ha affrontato la questione dell’applicabilità del principio del favor rei (cioè il caso di nuova disposizione penale più favorevole che va utilizzata anche per i procedimenti ancora in corso).

Il caso.

Un imprenditore individuale era stato condannato per i reati di dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta (artt. 4 e 2 del D. Lgs. 74/2000).

La condanna, che era stata pronunciata a seguito di patteggiamento, era stata successivamente impugnata.

Nel corso del giudizio, è entrata in vigore la riforma delle sanzioni, con conseguenze sul procedimento in corso in quanto la condotta oggetto del patteggiamento non è più nel perimetro di rilevanza penale in base ai nuovi criteri.

La decisione.

La Cassazione Penale (sentenza 891/2016, Sez. III) precisa che in conseguenza delle nuove soglie di punibilità, nel caso in cui viene a mancare uno degli elementi costitutivi del reato, la conseguenza è l’annullamento senza rinvio della condanna con la formula «perché il fatto non sussiste», da preferirsi alla formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato».

La prima formula, infatti, deve essere utilizzata quando manca uno degli elementi costitutivi del reato, ed in tal caso si esclude qualsiasi rilevanza al fatto anche nelle sedi diverse da quella penale (ad es. in sede civile o amministrativa).

La seconda formula, invece, è da adottare quando il fatto non corrisponde alla fattispecie normativa: ciò può avvenire nei casi di assenza di previsione normativa, di una sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità, o di una successiva abrogazione della norma.

In questo caso, però, il fatto rimane rilevante nelle sedi diverse da quella penale, e quindi permangono gli effetti in sede civile.

Osservazioni.

La sentenza ha chiarito anche la sorte della eventuale confisca.

Il patteggiamento è un accordo che riguarda il solo aspetto del trattamento sanzionatorio: in tema di confisca, la discrezionalità del giudice si riespande come in una normale sentenza di condanna, e il giudice non è tenuto a rispettare un eventuale accordo intercorso con il Pubblico Ministero circa la confisca.

La quale può essere pienamente applicabile, e fino alla misura intera del profitto accertato, nei confronti di ciascuno dei soggetti che hanno concorso nel reato.


Disposizioni rilevanti.

DISPOSIZIONI

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Vigente al: 25-1-2016

Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni … relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (4)

Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 – Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni. (4)

1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Graziotto Fulvio

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