La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha recentemente affrontato con l’ordinanza n. 13042/2025 una questione di primaria importanza nel diritto del lavoro: come calcolare correttamente la retribuzione spettante ai lavoratori durante le ferie. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza europea, richiamando i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE in materia di diritto alle ferie retribuite. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni.
Indice
- 1. I principi europei nella giurisprudenza italiana sulla retribuzione delle ferie
- 2. La controversia dell’Ente Autonomo Volturno
- 3. Le decisioni di merito e i loro limiti
- 4. I criteri di inclusione stabiliti dalla Cassazione
- 5. Le prospettive future
- Formazione in materia per professionisti
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1. I principi europei nella giurisprudenza italiana sulla retribuzione delle ferie
Secondo l’orientamento consolidato, la retribuzione feriale deve comprendere tutti gli emolumenti di natura retributiva che siano collegati all’esecuzione delle mansioni o allo status personale e professionale del lavoratore. L’esclusione di determinate voci non deve comportare un effetto dissuasivo dall’esercizio del diritto costituzionalmente garantito alle ferie, valutato rispetto alla retribuzione mensile complessiva.
2. La controversia dell’Ente Autonomo Volturno
Il caso concreto ha visto protagonisti alcuni dipendenti dell’Ente Autonomo Volturno s.r.l. che si erano rivolti al Tribunale di Napoli contestando la prassi aziendale di escludere dal calcolo della retribuzione feriale tre specifiche indennità: l’indennità perequativa, quella compensativa (entrambe disciplinate da accordi regionali e aziendali) e l’indennità di turno (prevista dalla contrattazione nazionale).
I lavoratori sostenevano che tali voci, avendo carattere fisso e non variabile in base alla presenza effettiva, dovessero necessariamente rientrare nella base di calcolo delle ferie. La loro esclusione avrebbe comportato una riduzione indiretta del diritto alle ferie retribuite, in violazione sia dell’articolo 36 della Costituzione sia dell’articolo 7 della Direttiva europea 2003/88/CE.
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3. Le decisioni di merito e i loro limiti
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello di Napoli avevano respinto le richieste dei dipendenti, motivando la decisione con un ragionamento che si è poi rivelato errato. I giudici partenopei avevano infatti ritenuto che le indennità contestate non avessero un collegamento diretto con le mansioni svolte o con lo status professionale, ma fossero correlate esclusivamente alla presenza fisica in servizio o a particolari modalità organizzative del lavoro, come i turni festivi o notturni.
Questa interpretazione, pur partendo dalla corretta individuazione della normativa applicabile, si è dimostrata viziata da un errore di sussunzione, ovvero di applicazione concreta dei principi giuridici ai fatti accertati.
4. I criteri di inclusione stabiliti dalla Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che l’elemento determinante per stabilire se un’indennità debba essere inclusa nella retribuzione feriale non è la sua denominazione contrattuale, bensì la sua effettiva natura e funzione. Quando un emolumento è stabilito in misura fissa e uniforme per categoria professionale, indipendentemente dalla presenza quotidiana del lavoratore, esso non può considerarsi condizionato dall’effettiva prestazione giornaliera.
Al contrario, tale indennità deve essere ricondotta ai compensi correlati allo svolgimento delle mansioni o allo status professionale del dipendente, rientrando quindi a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere durante le ferie.
5. Le prospettive future
La Cassazione ha disposto il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, con l’incarico di procedere a una nuova valutazione del caso alla luce dei criteri interpretativi forniti. I giudici del rinvio dovranno verificare concretamente se le indennità perequativa e compensativa presentino quel collegamento con le mansioni o lo status professionale che ne giustifica l’inclusione nel calcolo feriale.
Questa decisione rappresenta un importante precedente per tutti i rapporti di lavoro caratterizzati dalla presenza di indennità fisse, garantendo una più completa tutela del diritto costituzionale alle ferie retribuite e prevenendo indirette compressioni di tale diritto attraverso artificiose esclusioni dal calcolo retributivo.
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