Retribuzione feriale e indennità accessorie: il principio UE di effettività

Cassazione: ferie retribuite con indennità fisse, turno e ticket mensa. Prevale il principio UE di effettività della retribuzione durante il riposo.

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Con l’ordinanza n. 5051 del 6 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene sulla delicata questione della determinazione della base di calcolo per la retribuzione dei giorni di ferie, confermando il diritto di un lavoratore a percepire un compenso che includa le indennità fisse e continuative legate alle mansioni svolte. Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il corso di formazione Corso di alta formazione in sicurezza sul lavoro – Analisi dei rischi, appalti privati e pubblici e tecniche ispettive INL

Corte di Cassazione – ordinanza n. 5051 del 6-03-2026

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Indice

1. Quando il calcolo delle ferie diventa un contenzioso


Un lavoratore aveva agito in giudizio contro il proprio datore di lavoro, un ente autonomo costituito in s.r.l., contestando l’esclusione di talune voci retributive dal calcolo della paga feriale. Nello specifico, la disputa afferiva alla mancata inclusione delle indennità perequativa e compensativa, del buono pasto e dell’indennità di turno. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, dichiarando la nullità degli accordi aziendali e nazionali laddove escludevano tali voci dalla “retribuzione normale” feriale, e condannando l’ente al pagamento delle differenze maturate. La Corte d’Appello aveva in seguito confermato tale decisione, rimarcando come tali indennità fossero corrisposte per compensare disagi specifici legati alle mansioni contrattuali.

2. Ricorso, motivi e prospettiva del datore di lavoro


L’ente autonomo ha interposto ricorso per Cassazione articolando la propria difesa su tre motivi principali:

  • l’omessa pronuncia della Corte d’Appello riguardo alla legittimità dell’inserimento dei ticket mensa nel calcolo feriale;
  • l’omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di scomputare dalla retribuzione feriale i 4 giorni di permesso annuali ex art. 29 CCNL 2015;
  • la violazione del medesimo contratto collettivo nella parte in cui non escludeva tali permessi dal computo complessivo delle ferie.

Secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe in modo adeguato valutato le clausole contrattuali che limitavano l’onnicomprensività della retribuzione durante i periodi di riposo.

3. La Suprema Corte fra principi europei e continuità giurisprudenziale


La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, basandosi su una solida interpretazione “eurocomunitaria” del diritto alle ferie. Sui profili processuali, la Corte ha chiarito che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. Il rigetto dell’appello deve intendersi quale decisione unitaria che include in modo implicito finanche la questione dei ticket mensa, essendo questi ultimi strettamente legati alle modalità di svolgimento delle mansioni. Il focus della decisione riguarda però la natura della retribuzione feriale:

  • le indennità previste in misura fissa, pensionabili e legate all’esecuzione delle mansioni contrattuali rientrano a pieno titolo nella base di calcolo feriale;
  • tale principio deriva dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale impone il pieno mantenimento della retribuzione durante i periodi di riposo per evitare che il lavoratore sia dissuaso dal fruirne;
  • in merito ai 4 giorni di “festività soppresse”, la Corte ha precisato che, per contratto, essi sono equiparati a giorni di ferie o permessi retribuiti aggiuntivi, seguendo pertanto lo stesso regime retributivo della “retribuzione normale”.

4. Rigetto del ricorso e sanzioni processuali


La Sezione Lavoro della Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, condannando la società ricorrente non solamente alle spese di lite, bensì pure al pagamento di sanzioni pecuniarie per lite temeraria. In applicazione dell’art. 96 c.p.c., la ricorrente è stata condannata a versare una somma al controricorrente e una pari cifra alla Cassa delle Ammende, essendo il ricorso risultato infondato in conformità a una proposta di definizione accelerata già comunicata.

5. Principio di diritto


La retribuzione che spetta al lavoratore durante il periodo di ferie deve includere tutte le voci retributive (indennità perequative, compensative, indennità di turno e ticket mensa) che siano collegate all’esecuzione delle mansioni e corrisposte in modo fisso e continuativo. Tale computo risponde alla nozione europea di “ferie annuali retribuite”, preordinata a garantire il mantenimento del livello retributivo ordinario. I giorni di permesso per festività soppresse ex art. 29 CCNL 2015, potendo essere goduti anche a titolo di ferie aggiuntive, seguono il medesimo regime retributivo delle ferie ordinarie.

6. Punti chiave


La decisione offre tre spunti di riflessione principali:

  • prevalenza del diritto UE: gli accordi collettivi, anche nazionali, non possono derogare in peggio al principio europeo di effettività delle ferie, che richiede una retribuzione comparabile a quella percepita durante i periodi di servizio;
  • onnicomprensività qualificata: non si tratta di un’onnicomprensività assoluta, ma legata a indennità che compensano disagi intrinseci alle mansioni, anche se non collegate all’effettiva presenza giornaliera (come nel caso di indennità in misura fissa);
  • rigore processuale: la conformità del ricorso a trend già consolidati (e a proposte di definizione accelerata) espone la parte soccombente a pesanti sanzioni pecuniarie ex art. 96 c.p.c., volte a scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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