Retribuzione del Segretario comunale e spesa del personale negli Enti locali

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Con la deliberazione n. 8/2012 della sezione autonomie, adunanza del 30 aprile, la Corte dei conti si è pronunciata ancora una volta sul tema della spesa per il personale negli Enti locali con particolare riguardo alla figura del Segretario comunale, concludendo che nel complessivo assetto normativo che regola ruolo, funzioni e “status” dei segretari Comunale e provinciali, anche a seguito della soppressione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo ed il trasferimento dei compiti al Ministero dell’Interno, non sono intervenute innovazioni tali da poter giustificare una posizione funzionale diversa nel contesto ordinamentale degli enti locali e che pertanto non sussistono elementi per una ridefinizione della natura giuridico-economica della retribuzione agli stessi spettante che possa giustificare un’allocazione contabile delle relative spese diversa da quella in cui sono appostate le spese per il personale dipendente degli enti.

L’occasione è stata sollecitata dalla Prefettura di Genova che, a seguito della menzionata vicenda successoria, gestisce per la regione Liguria l’articolazione regionale dell’Albo dei segretari. Infatti, in occasione dell’assegnazione, da parte della competente Unità di missione ministeriale all’area territoriale della Regione Liguria, per l’eventuale assunzione da parte dei comuni del territorio, di 19 segretari vincitori del III corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali, il Prefetto di Genova, constatando che solo per 9 unità era intervenuta la nomina, nonostante risultassero vacanti 27 sedi (comuni sino a 3000 abitanti), ha avuto occasione di accertare le perplessità degli amministratori in ordine agli effetti conseguenti all’assunzione sul piano della gestione economico finanziaria degli enti a causa degli incrementi della spesa di personale, non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto delle specifiche disposizioni di contenimento di tale tipo di spesa (art. 1, co. 562, L.296/2006). La problematica, a dir il vero, era stata registrata un po’ dappertutto nel territorio nazionale, e con maggiore incidenza anche in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana.

Della questione è stata quindi investita la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Liguria che, con la delibera n. 12/2012, ha proposto di rimettere, come questione di massima, all’esame delle Sezioni Riunite il quesito “ se, sulla base del quadro normativo vigente…sia possibile per gli enti locali derogare ai limiti di spesa per il personale previsti dall’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 nell’ipotesi di nomina del segretario titolare”, ritenendo la problematica rappresentata una questione rientrante nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica necessitante di un’interpretazione univoca.

Dopo un escursus normativo la Sezione autonomie ha precisato che si evidenziano agevoli criteri interpretativi nella direzione della riconducibilità del segretario al tessuto strutturale dell’organizzazione dell’ente locale. Ciò si coglie nella disposizione dall’art. 88 del TUEL, dove i segretari comunali sono considerati in termini unitari con tutto il personale, compreso quello dirigenziale, ai fini dell’individuazione delle disposizioni che regolano l’ordinamento degli uffici e del personale (il decreto legislativo 29/1993 ora sostituito dal d.lgs. 165/2001). Così come, in termini più espliciti, questa unitarietà di considerazione rileva nella individuazione degli insuperabili limiti alla spesa per il personale e cioè quelli del rispetto del patto, regola allocata nello specifico contesto della disciplina della struttura retributiva dei segretari e della omnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 3, comma 138, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008). L’attività del segretario, così come quella del dipendente, integra una prestazione lavorativa interamente organica all’ente e alle sue finalità; così come l’organicità del ruolo del segretario rispetto alla struttura organizzativa dell’ente, obbligatoria secondo la legge (art. 97 TUEL), non differisce da quella dei dipendenti. A questa intelaiatura ordinamentale nessuna innovazione hanno apportato le vicende riorganizzative a seguito della soppressione dell’Ages. Da queste considerazioni derivano le già viste conclusioni.

A questo punto, a quadro normativo invariato, può ritenersi che la questione sia stata definitivamente risolta. Tuttavia lo scenario è tutt’altro che sgombro, e a margine rimangono i circa 190 neo segretari comunali, vincitori di concorso, rimasti ancora in attesa di assegnazione. Forse è bene precisarlo: la deliberazione della Sezione autonomie della Corte dei conti, chiamata a risolvere una questione interpretativa di natura tecnico-contabile, non ha posto alcun pregiudizio né al ruolo che il Segretario comunale è chiamato a ricoprire secondo l’ordinamento degli Enti locali né alle legittime aspettative (rectius diritti soggettivi) di coloro che, iscritti agli albi regionali, aspettano la nomina nelle sedi vacanti.

Tra vincoli di spesa per il personale e obbligatorietà della figura la quadratura del cerchio è affidata anzitutto all’autonomia organizzativa degli Enti locali che, lungi dallo sconfinare in una qualsivoglia forma di arbitrarietà sul “se” e sul “quando” nominare il segretario comunale, è chiamata ad adottare il modulo organizzativo più adeguato per dotare l’Ente di una importante figura professionale. Tanto più che, come affermato dalla stessa Corte dei conti “ non si colloca nella stessa logica di razionalizzazione la tolleranza della prassi del frequente e protratto ricorso agli incarichi “a scavalco”, istituto finalizzato alla momentanea carenza o assenza del titolare della sede”. Ciò implica, alla base, l’affermazione della concezione del Segretario comunale quale organo dell’Ente nel suo complesso, e quale risorsa che ben può compensare, anche attraverso il suo duttile impiego, il suo costo in bilancio. E, come visto in alcuni casi, anche le Prefetture, titolari della gestione delle articolazioni regionali dell’Albo, possono interpretare il loro ruolo in maniera attiva al fine di incoraggiare a superare le resistenze nei confronti della “novità” e a mutare assetti divenuti prassi, ormai ben conosciute e rassicuranti.

Ma su tutto emerge impellente l’urgenza di prospettare soluzioni che, anche attraverso interventi normativi e di contrattazione collettiva, rendano adeguate al mutato e attuale assetto legislativo i criteri e i vincoli di nomina dei neo segretari (fascia C). La rigidità e la lentezza nel recepire gli oramai definiti assetti del presente e del prossimo futuro del mondo delle autonomia non testimoniano altro che un’incapacità a rispondere in maniera opportuna alle sollecitazioni di una moderna amministrazione.

Salanitri Antonio

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