Restrizioni UE e Modello 231: presidi organizzativi contro il contagio sanzioni

L’articolo analizza l’impatto della Direttiva (UE) 2024/1226 su un aggiornamento dei Modelli 231.

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Il presente contributo analizza l’impatto della Direttiva (UE) 2024/1226 nell’ottica di un necessario e urgente aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.
In un contesto geopolitico segnato da una cronica instabilità, il ricorso sistematico alle misure restrittive unionali è divenuto il perno della politica estera europea, creando un nuovo e insidioso intreccio di norme e comportamenti da tenere per le imprese operanti sui mercati globali.
L’approfondimento mira a evidenziare come le persone giuridiche possano incorrere in gravi profili di responsabilità anche attraverso condotte “passive”, qualora la carenza di presidi organizzativi permetta il “contagio sanzionatorio” tramite partner inseriti nelle Sanction List.
Il percorso di legalizzazione dell’ente passa, dunque, attraverso un monitoraggio dinamico della catena del valore che mutua la propria logica dai presidi antiriciclaggio, ponendo il Modello organizzativo quale unico strumento salvifico per la tutela della continuità aziendale.
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di Michele Bonsegna, Avvocato penalista e componente del Consiglio Direttivo Aodv231

Indice

1. Il nuovo regime delle misure restrittive unionali: l’obiettivo della Direttiva (UE) 2024/1226


Nel solco di un’evoluzione normativa spiccatamente orientata a superare l’ormai anacronistico brocardo societas delinquere non potest, la Direttiva (UE) 2024/1226 impone agli operatori economici un onere di diligenza sensibilmente rafforzato.
L’intervento del legislatore europeo risponde all’esigenza di uniformare il trattamento sanzionatorio tra gli Stati membri, trasformando in fattispecie di reato tutte quelle manovre di aggiramento volte a occultare la partecipazione di soggetti colpiti da restrizioni internazionali.
Per comprendere la portata dirompente della nuova normativa, occorre inquadrare l’obiettivo primario che il legislatore europeo si è prefissato: neutralizzare la frammentazione sanzionatoria tra gli Stati membri, che per anni ha offerto un terreno fertile per l’aggiramento delle misure restrittive.
La Direttiva interviene con precisione chirurgica, imponendo la criminalizzazione di condotte che, fino a ieri, potevano scivolare in zone grigie della legalità.
Il cuore del problema che l’Unione Europea intende arginare risiede nel superamento delle tattiche di occultamento: non è più sanzionabile solo la vendita diretta di beni a un soggetto in Sanction List, ma diventa reato ogni forma di assistenza finanziaria, intermediazione o prestazione di servizi che, pur attraverso triangolazioni complesse o l’utilizzo di schermi societari di facciata, consenta al destinatario finale di beneficiare delle risorse vietate.
Per l’operatore di mercato e per il professionista, il paradigma muta drasticamente: la violazione non richiede necessariamente il dolo specifico di favorire il nemico geopolitico, ma può configurarsi ogniqualvolta l’ente, per negligenza organizzativa o carenza di due diligence, non intercetti la reale destinazione dei beni o l’identità del titolare effettivo dietro la controparte contrattuale.
In estrema sintesi, la Direttiva trasforma la violazione delle sanzioni da una questione di politica estera a un rischio penale d’impresa sistemico, dove il confine tra operatività legittima e illecito si gioca sulla capacità dell’azienda di dimostrare di non aver ignorato – anche per colpa – i segnali di allarme della propria filiera commerciale.
Orbene, per l’impresa il rischio di trovarsi a “sedere al banco degli imputati” per violazioni derivanti da rapporti con entità sanzionate non è più un’ipotesi remota, ma una minaccia concreta che si manifesta attraverso schemi elusivi complessi e l’interposizione di schermi societari.
La riforma – che troverà pieno compimento nel sistema nazionale con l’inserimento del nuovo reato presupposto nel novero degli articoli del D.Lgs. 231/2001 – impone di considerare la gestione del rischio sanzionatorio non come un mero adempimento formale, ma come una funzione indifferibile della compliance aziendale, atta a prevenire quel “cortocircuito” tra operatività commerciale e responsabilità penale. In materia, consigliamo il Codice della normativa ESG: Le fonti Europee e Nazionali -Aggiornato al cd. “Decreto Omnibus”, disponibile su Shop Maggioli e Amazon.

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2. Lo screening della filiera contro la “colpa d’organizzazione”


La selezione del fornitore e dei partner commerciali assume oggi una valenza che trascende il dato negoziale per assurgere a vera e propria funzione di vigilanza. In un sistema dove l’ente può essere chiamato a rispondere per le carenze del proprio assetto preventivo, un processo di screening effettuato con rigore analitico rappresenta l’unico efficace “antidoto” contro la colpa d’organizzazione.
L’esperienza maturata sul fronte delle amministrazioni giudiziarie per omesso controllo sulla catena dei sub-fornitori offre un monito fondamentale: l’assenza di filtri idonei a intercettare società “cartiere” o intermediari di facciata può trascinare l’ente nel vortice di misure che possano minare la continuità d’impresa.
Non è più tollerabile una compliance statica: la nuova disciplina unionale, infatti, esige che l’ente dimostri di aver implementato presidi dinamici, capaci di stanare tentativi di triangolazione verso mercati geopoliticamente instabili.
Scongiurare il rapporto con un partner inaffidabile non è solo un dovere giuridico, ma una scelta strategica che protegge l’immagine dell’impresa e garantisce la stabilità dei flussi finanziari.

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3. Il Modello organizzativo come strumento di dialogo e di prova della “diligenza esigibile”


L’elasticità e la prestanza dei Modelli organizzativi gestionali adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001 assurge oggi a funzione di interfaccia privilegiata nei confronti delle Autorità, assumendo una valenza probatoria dirimente proprio nel momento patologico, ovvero quando il rischio sanzionatorio si è già concretizzato o ne sia sorto il sospetto.
Il fulcro della difesa dell’ente risiede nella capacità del Modello di dimostrare, attraverso il rigoroso esercizio della prognosi postuma, che al momento della realizzazione del fatto oggetto di contestazione la società aveva implementato ogni presidio idoneo a intercettare l’anomalia. In tale prospettiva, le procedure di screening e i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza non sono meri adempimenti formali, ma la traccia plastica di un comportamento ex ante
virtuoso: la prova che l’ente, conformandosi ai protocolli e alla normativa unionale, non poteva tenere un comportamento alternativo lecito più efficace.
Il Modello diventa così lo strumento per dimostrare che l’evento è frutto di una condotta imprevedibile o di un aggiramento fraudolento dei presidi, e non di una carenza sistemica, cristallizzando ex post la volontà dell’impresa di operare stabilmente in un perimetro di legalità certificata.
È in questo alveo che la compliance sanzionatoria si fonde con le logiche dell’antiriciclaggio e della sostenibilità ESG, mirando a ricondurre a correttezza gestionale quei segmenti della catena del valore che, attraverso l’opacità dei titolari effettivi, minacciano l’integrità del mercato. L’adozione di tali presidi trasforma l’obbligo di sorveglianza in un’opportunità di efficientamento (e, all’occorrenza, anche di self-cleaning), garantendo che l’impresa arrivi pronta al confronto con la Pubblica Amministrazione e la Magistratura, potendo documentare che il fatto è occorso nonostante un’organizzazione tecnicamente ineccepibile.

4. Conclusioni


In definitiva, l’analisi qui condotta ha inteso evidenziare come la Direttiva (UE) 2024/1226 non rappresenti un mero aggiornamento tabellare, bensì una profonda mutazione genetica del rischio penale d’impresa.
La ratio dell’intervento unionale è chiara: colmare le asimmetrie sanzionatorie per neutralizzare le triangolazioni elusive, rendendo l’ente responsabile non solo per le condotte commissive, ma anche per quelle carenze di due diligence che permettono il “contagio” da parte di soggetti inseriti nelle Sanction List.
L’oggetto e la finalità del presente contributo risiedono, dunque, nella consapevolezza che il Modello di organizzazione, gestione e controllo debba oggi elevarsi a fulcro di una difesa reattiva e, al contempo, preventiva.
In un sistema dove la contestazione muove spesso da una prospettiva accusatoria decontestualizzata, il Modello rappresenta l’unico strumento capace di reggere l’urto della prognosi postuma, dimostrando plasticamente che, al momento del fatto, la società aveva adottato ogni presidio esigibile e non poteva tenere alcun comportamento alternativo lecito. Soltanto un’organizzazione tecnicamente ineccepibile — fondata su procedure comportamentali che amalgamano il rigore del sistema 231 con le logiche dell’antiriciclaggio e della trasparenza ESG — può garantire la tenuta dell’ente nel momento critico.
Sotto il controllo di un Organismo di Vigilanza autorevole, tale assetto organizzativo cessa di essere un mero adempimento formale per diventare il fulcro di un dialogo trasparente anche con le Autorità assurgendo a divenire la prova plastica capace di dimostrare, in caso di indagini o ispezioni, l’estraneità della società al fatto contestato e la sua corretta gestione ex ante.
Infatti, è proprio la capacità di documentare la propria integrità che, in ultima istanza, neutralizza il rischio di sanzioni devastanti e preserva la continuità stessa dell’agire imprenditoriale.

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Bibliografia


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Michele Bonsegna

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