Responsabilità professionale – Prestazione medico-odontoiatrica – Natura – Collaborazione con altri professionisti – Prova. (C.c, art.1176, 2232, 2236 )

sentenza 02/03/06
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La prestazione medico-odontoiatrica rientra tra le cosiddette prestazioni di opera intellettuale connotate, ai sensi dell?art. 2232 c.c., dal carattere della personalit?, per cui il professionista si impegna ad eseguire personalmente l?attivit? oggetto del contratto, potendosi valere, sotto la propria direzione e responsabilit?, di sostituti e ausiliari solo se la collaborazione ? consentita dal contratto o dagli usi e non ? incompatibile con l?oggetto della prestazione. A fronte di tale carattere strettamente personalistico, la prova di un rapporto di collaborazione con terzi professionisti nell?espletamento dell?incarico ricevuto deve essere fornita in maniera rigorosa da chi agisce in giudizio per far valere la responsabilit? di un odontoiatra per i danni derivati da un intervento di ortognatodonzia, dovendo altrimenti presumersi che il rapporto intercorso sia stato concluso in via autonoma con ciascuno dei professionisti che ha partecipato a una fase dell?intervento, di talch? ciascuno risponde per la prestazione specificamente effettuata.

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