Regolamento UE intelligenza artificiale: primo via libera

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Il Parlamento Europeo ha approvato, durante la riunione congiunta delle commissioni per il Mercato interno e la protezione dei consumatori e per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni, l’ultima proposta di Regolamento per fissare un quadro normativo sull’intelligenza artificiale in Unione Europea: un ulteriore passo in avanti per stabilire regole, limiti e responsabilità a quello che ormai è diventato un tema non più procrastinabile, ossia l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (anche) generativa e, appunto, l’elaborazione di una legislazione specifica in materia.
Al rapporto con le AI abbiamo dedicato il volume “Il nuovo diritto d’autore -La tutela della proprietà intellettuale nell’era dell’intelligenza artificiale”.

Indice

1. L’approvazione del regolamento UE


La relazione è stata approvata con una significativa maggioranza di voti favorevoli, segno tangibile di quanto il tema non solo sia attuale, ma altresì urgente.
Il testo definitivo è ancora di là da venire, ma l’approvazione della relazione rappresenta un importante progresso verso l’adozione di una legislazione completa sull’intelligenza artificiale nell’Unione Europea, che mira a garantire un utilizzo responsabile e rispettoso dei principi fondamentali dell’UE nell’ambito dell’IA.
I co-relatori Brando Benifei del gruppo S&D (Progressisti) e Dragoş Tudorache del gruppo Renew Europe hanno presentato la relazione, che ora dovrà essere votata alla prossima sessione plenaria dell’Eurocamera. Successivamente, saranno avviati i negoziati interistituzionali con il Consiglio dell’Unione Europea, per raggiungere un accordo finale sul testo del regolamento.
La decisione si fonda sull’accordo politico provvisorio sull’Artificial Intelligence Act raggiunto a fine aprile dal Parlamento europeo, accordo che presto diventerà la prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale e che ha confermato e fatto proprie alcune proposte già presentate dalla Commissione europea, oltre ad introdurre nuove misure e restrizioni sull’uso dell’IA.
L’obiettivo ultimo è quello di approvare questa nuova regolamentazione definitiva entro la fine della legislatura europea, che è prevista per la primavera del 2024.
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FORMATO CARTACEO

Il nuovo diritto d’autore

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2. Gli obiettivi principali e i temi in evidenza


L’obiettivo principale del regolamento proposto è garantire che lo sviluppo e l’uso dell’intelligenza artificiale negli Stati facenti parte dell’Unione Europea avvengano nel rispetto dei valori e dei diritti fondamentali sanciti dall’Unione stessa, ivi compresi la protezione dei consumatori, la privacy, la non discriminazione e la sicurezza. Si prevede che il regolamento includa disposizioni relative alla sorveglianza e al controllo dell’IA ad alto rischio, come i sistemi di riconoscimento facciale e altri sistemi che potrebbero influenzare la vita delle persone in modo significativo.
Va da sé che una legge che tocca temi tanto trasversali e transfrontalieri, oltre che di primaria importanza per i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, non possa che essere una legge europea, un regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati senza necessità di alcun recepimento e pertanto garante per una omogeneità di utilizzo di questa tecnologia a cui non è possibile rinunciare.
Per quanto riguarda i modelli di base dell’IA, che includono anche sistemi come ChatGPT (la quale è tornata in Italia dopo lo stop in via cautelativa del Garante per la Protezione dei Dati personali, ma che ancora ha lasciato aperti molti dei nodi cruciali insiti e connaturati con il suo utilizzo, primo fra tutti quello dei sistemi per la verifica dell’età), il Parlamento europeo ha deciso di imporre obblighi più severi. Ciò significa che tali modelli dovranno rispettare gli standard dell’UE e le libertà fondamentali, in testa a tutti il regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR, Reg. UE 679/2016). Questo dovrebbe garantire che l’IA generica sia sviluppata e utilizzata in modo responsabile, evitando abusi o violazioni dei diritti umani.
Il divieto sui software di identificazione biometrica è stato esteso. Inizialmente, il divieto riguardava solo l’uso in tempo reale di tali sistemi, ma nella nuova proposta anche il suo utilizzo ex post è previsto solo in caso di reati gravi e solo a seguito di autorizzazione del Giudice. Ciò significa che l’utilizzo di tecnologie di riconoscimento facciale e altre tecniche biometriche sarà limitato e soggetto a restrizioni più rigorose, al fine di proteggere la privacy e i diritti degli interessati.
Inoltre, il Parlamento europeo ha vietato l’uso del software di riconoscimento delle emozioni nei settori dell’applicazione della legge, della gestione delle frontiere, del lavoro e dell’istruzione. Questa misura mira a prevenire l’utilizzo invasivo e potenzialmente discriminatorio di tali tecnologie, che potrebbero influenzare negativamente la vita delle persone, oltre a rappresentare un’invasione non consentita e non giustificata nello spazio personale di ciascuno.
Infine, il divieto di controllo predittivo è stato esteso dalle fattispecie penali anche a quelle amministrative (prendendo le mosse da un caso di algoritmo predittivo sugli assegni familiari che, in Olanda, ha portato all’erronea accusa di frode per migliaia di famiglie, accuse poi rivelatesi del tutto infondate e frutto di un errore dell’algoritmo). L’estensione del divieto mira, appunto, a prevenire situazioni simili, in cui le decisioni automatizzate basate su algoritmi possono causare ingiustizie o discriminazioni anche in ambito amministrativo (con conseguenze potenzialmente gravissime, anche in ambito economico).
Ancora, il legislatore europeo ha ampliato la definizione di sistemi ad alto rischio proposta dalla Commissione, includendo anche quelli che possono provocare danni alla salute, alla sicurezza o ai diritti fondamentali. Il concetto di “rischio significativo” è stato definito come una combinazione di gravità, intensità, probabilità di accadimento e durata degli effetti, nonché la capacità di colpire individui, gruppi o una pluralità di persone.
Inoltre, anche i sistemi di raccomandazione delle piattaforme online di grandi dimensioni, così come definiti dal Digital Services Act, sono stati considerati ad alto rischio, con la conseguenza che anche tali sistemi dovranno rispettare le tutele e le regole specifiche previste per i sistemi di intelligenza artificiale predittiva,
Per quanto riguarda i dati sensibili, sono state introdotte tutele più rigide per garantire che i provider di sistemi ad alto rischio elaborino tali dati in modo appropriato. Ad esempio, i provider dovranno assicurarsi che l’elaborazione di dati avvenga tramite sistemi di anonimizzazione, pseudonimizzazione e cifratura. L’elaborazione dei dati sensibili dovrà avvenire in un ambiente controllato, e i dati non potranno essere trasmessi né conservati dopo il loro trattamento ai fini di valutare il pregiudizio che da essi potrebbe derivare. Restano fermi tutti gli obblighi in tema di legittimità e trasparenza dei trattamenti, ovvero la corretta individuazione delle basi giuridiche che consentono il trattamento, e la predisposizione di conseguente informativa.
Interrogato su questo ulteriore, importante passo in avanti verso un regolamento sull’intelligenza artificiale, il co-relatore Brando Benifei si è espresso positivamente “Possiamo essere molto orgogliosi di quanto fatto in questi mesi intensi, con discussioni fruttuose. È il primo tentativo al mondo di regolare l’intelligenza artificiale in modo orizzontale, abbiamo dovuto esplorare nuovi concetti, ma anche questioni complesse a livello di definizione e rapidi sviluppi di mercato”, ha affermato, aggiungendo che il testo risultante appare “bilanciato, con un chiaro focus sui diritti fondamentali, ma senza dimenticare l’innovazione e il potenziale delle tecnologie”.

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Avv. Luisa Di Giacomo

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