Regime speciale dei crediti da lavoro ed anatocismo

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La Cassazione sez. Lav. n. 13213/08 del 18/03/08, depositata il 22/05/08 (consultabile in allegato) ha sancito che i crediti da lavoro e, nello specifico, quelli di natura previdenziale anteriori al 1992 (nella fattispecie non si può invocare,in base al principio del tempus regit actum, la L. 412/92  che ha riformato il settore) derogano la normativa sull’anatocismo.
Un lavoratore, invalido civile, lamentando un parziale adempimento da parte del Ministero dell’Interno nel versargli i ratei della prestazione assistenziale di cui aveva diritto, chiedeva il saldo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle quote di pensione ricevute dal “1.1.1986 al 22.11.1991” oltre accessori di legge:  ulteriori frutti maturati sugli importi di questa ultima voce d’indennizzo. In primo grado il Pretore aveva sollevato un’eccezione di prescrizione, risultata infondata in appello che ha accettato le richieste di cui sopra.
L’assistito ricorreva in Cassazione per vedersi riconosciuti anche gli oneri di legge “in cumulo fra loro sulla parte di credito non ancora estinto”. Nell’accogliere questo motivo di ricorso (per gli altri si rinvia integralmente alla decisone) la S.C. evidenzia come la giurisprudenza costante preveda per questi crediti da lavoro un regime agevolato  (v. Cass. nn. 4146/04, 9243/95 e SS. UU. n. 8481/93) rispetto a quello “[…] generale, delle obbligazioni pecuniarie, sottraendoli sia al principio nominalistico sia alla responsabilità civile per inadempimento, disponendo che il giudice, anche d’ufficio, deve applicare un meccanismo di adeguamento tale da garantire che, tendenzialmente, il creditore riceva la prestazione con neutralizzazione degli effetti pregiudizievoli del ritardo nell’inadempimento, ancorché non imputabile a colpa del debitore […]”. Esso consiste nel maggiorare l’importo originario del credito della rivalutazione monetaria e degli interessi da computarsi sulla somma via via rivalutata, cosicché tali (impropriamente denominati) “accessori” costituiscano componenti essenziali di una prestazione in realtà unitaria, così da determinare, nel caso di pagamento del solo credito originario, un adempimento solo parziale.”.
Questa ultima asserzione sembrerebbe in contrasto con l’art. 1283 cc e la disciplina dell’anatocismo (per approfondimenti v. Milizia “ La violazione del divieto di tassi d’interesse anatocistici comporta il rigetto ex art. 640 cpc del decreto ingiuntivo. La disciplina sull’anatocismo si applica anche alla chiusura del conto corrente bancario.”), ma l’antinomia è solo apparente.
Infatti questa normativa è relativa esclusivamente alle obbligazioni pecuniarie ed ai loro accessori, ma, come appena detto, i crediti previdenziali e da lavoro non rientrano in queste fattispecie, perciò esulano da tali disposizioni.
A conferma di ciò, questi ulteriori interessi non possono essere considerati come somme connesse al “credito “principale”, trattandosi di mera componente di esso, che il giudice deve determinare anche in assenza di domanda giudiziale.”. Quindi è facilmente comprensibile come le premesse per il riconoscimento di questi oneri di legge siano antitetiche a quelle per gli utili anatocistici e come, nei limiti sinora esposti, si deve escludere una violazione dell’art. 1283 cc nei casi analoghi a quello qui analizzato (v. Cass. civ. nn. 17076/04 e 12884/99).
 
Giulia Milizia, foro di Grosseto
  • qui la sentenza

Dott.ssa Milizia Giulia

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