Il regime autorizzatorio nel servizio sanitario

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Il giudice può dichiarare l’improcedibilità del ricorso solo ove sia certo che non residui alcun interesse, in capo alla parte ricorrente (o appellante), alla decisione della controversia nel merito, non potendo conseguire dalla sentenza alcuna utilità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 novembre 2016 n. 4615; Cons. Stato, sez. IV, 18 agosto 2017, n. 4033).

La necessità del possesso del titolo autorizzatorio risiede nell’esigenza di assicurare che lo svolgimento di attività per conto del SSN – che nel disegno legislativo necessita di una certificazione ad hoc, attraverso la procedura di accreditamento – sia preclusa per i soggetti che hanno solo presentato una istanza di autorizzazione, soggetta dunque alle verifiche sul possesso dei requisiti minimi, senza che vi sia alcuna garanzia del possesso dei necessari requisiti professionali per lo svolgimento di un’attività con oneri a carico della spesa pubblica che incide su diritti di rilevanza costituzionale come quello alla salute di soggetti particolarmente fragili – nei confronti dei quali il legislatore contempli una disciplina speciale di favore (come nel caso dell’Assistenza Domiciliare Integrata –.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011, nel delineare la natura della DIA, oggi SCIA, ha affermato che “la denuncia di inizio attività non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituisce un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge…”. Natura, quella della SCIA, confermata dal legislatore con il D.L. n. 138/2011 e ribadita con la legge n. 124/2015, cd. “Legge Madia”. Ne discende che proprio la natura di atto privato della SCIA vale a rendere tale strumento inidoneo a produrre gli effetti abilitativi necessari per l’esercizio di attività di rilevanza pubblica, quale è quella sanitaria che trova il suo fondamento nell’art. 32 Cost.

La speciale natura del servizio sanitario, soprattutto in un settore connotato da peculiare delicatezza, tenuto altresì conto della particolare fragilità dei pazienti beneficiari del servizio stesso (Servizio Assistenziale Domiciliare), in tema di regime autorizzatorio non rende assimilabile la mera comunicazione dell’esercizio di tale attività al titolo abilitativo e, dunque, preclude la partecipazione alla gara di appalto che abbia ad oggetto siffatto servizio.

Sentenza collegata

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Avv. Biamonte Alessandro

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