Referendum sulla riforma della giustizia 2026: vince il no

Si è tenuto il 22 e 23 marzo 2026 il referendum popolare confermativo sulla riforma della giustizia. Vince il no, con il 53,56% dei voti.

Lorena Papini 24/03/26
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Si è tenuto il 22 e 23 marzo 2026 il referendum popolare confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (scarica il testo nel box qui sotto), decretando la vittoria del NO. Hanno votato il 58,93% degli aventi diritto, dei quali il 53,56% si è schierato contro la riforma. Per approfondire, consigliamo l’intervista di Gazzetta degli Enti Locali Il Referendum sulla Giustizia spiegato dal magistrato del CSM Marco Bisogni.

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Indice

1. Che cos’è il referendum confermativo e perché si vota


A differenza del referendum abrogativo, quello costituzionale (o confermativo) è uno strumento di democrazia diretta che interviene sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. La logica è chiara: quando la riforma non è stata approvata con una maggioranza particolarmente ampia nelle seconde deliberazioni parlamentari, l’ordinamento consente che sia il corpo elettorale a “confermarla” o a respingerla.
Qui il punto tecnico è decisivo: la legge costituzionale entra in vigore solo se confermata dal voto popolare. Non si tratta quindi di un passaggio meramente consultivo, ma di una condizione che può determinare l’effettiva operatività della riforma.
Dal punto di vista della validità, inoltre, il referendum confermativo presenta una caratteristica che incide sulle strategie politiche e sulla comunicazione pubblica: non è previsto un quorum di partecipazione. La consultazione è valida e produce effetti sulla base della maggioranza dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero dei votanti.

2. Il percorso: perché non si è evitato il referendum


Per comprendere come si sia arrivati alla prospettiva del voto, occorre ricordare la regola di fondo dell’art. 138 Cost.: se nelle seconde deliberazioni la riforma costituzionale raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, il referendum non è necessario. Nel caso della riforma sulla giustizia, tale soglia non è stata raggiunta.
In particolare, il testo risulta approvato alla Camera in seconda lettura con 243 voti favorevoli su 400, un dato insufficiente rispetto al quorum dei due terzi. Anche al Senato i voti favorevoli sono stati 112, anche qui al di sotto della maggioranza qualificata. Da questa mancata “copertura” rafforzata è scaturita la richiesta di referendum confermativo, con conseguente avvio del procedimento previsto dalla legislazione di attuazione.

3. Date e tempi: come si è svolta la consultazione


I seggi sono rimasti aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15. I risultati sono arrivati nella serata.

4. Su cosa si votava: separazione delle carriere, due CSM e Alta Corte disciplinare


Il contenuto della riforma, così come descritto, riguarda una modifica dell’ordinamento giurisdizionale con tre assi portanti.
1) Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
L’attuale sistema italiano è caratterizzato dall’unicità dell’ordine giudiziario: giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso corpo, accedono tramite un concorso unitario e, pur con limiti, possono passare da una funzione all’altra nel corso della carriera. La riforma interviene su questo modello proponendo una distinzione netta tra magistratura giudicante e requirente, con percorsi separati e con l’obiettivo dichiarato – secondo i sostenitori – di rafforzare la percezione e la sostanza della terzietà del giudice, in linea con l’idea di “giusto processo”.
2) Istituzione di due Consigli superiori della magistratura distinti.
Al posto di un unico CSM, verrebbero istituiti due organi di autogoverno: uno per i magistrati giudicanti e uno per i requirenti. La separazione degli organi di governo interno segue la logica di rendere più netta la distinzione tra chi giudica e chi esercita l’azione penale, incidendo su assunzioni, trasferimenti e valutazioni professionali secondo competenze ripartite.
3) Nuova Alta Corte disciplinare.
La riforma prevede inoltre l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati ordinari, con 15 componenti, tra cui professori universitari, avvocati e magistrati sorteggiati, con funzione di accentrare la competenza disciplinare oggi in capo al CSM. È un passaggio che, per i sostenitori, punta a rendere il sistema disciplinare più “terzo”; per i critici, apre interrogativi sulla tenuta complessiva delle garanzie di autonomia.

5. Cosa è successo e cosa cambia


Data la vittoria del no, la Costituzione rimane com’era, e quindi non viene apportata alcuna modifica.

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