Redditometro e coefficienti valutativi

Scarica PDF Stampa
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 13/E del 9 Aprile 2009, ha illustrato gi indirizzi operativi per l’attività di prevenzione e lotta all’evasione per il triennio 2009-2011.
Nella Direttiva viene prevista l’attuazione di un piano straordinario di controlli mediante il ricorso al redditometro; in tale circostanza saranno posti al vaglio gli elenchi dei soggetti che possiedono beni di lusso in forza di contratti di leasing, e le liste selettive riguardanti le auto di lusso e gli incrementi patrimoniali. Per i soggetti che non hanno usufruito dei condoni, i termini per il controlli sono stati prorogati di due anni.
 Gli elementi indicativi di capacità contributiva, inclusi nella Tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, e a quella aggiornata con il Provvedimento direttoriale del febbraio 2009,  per l’aggiornamento del biennio 2008-2009, non hanno apportato varianti al paniere dei beni e servizi utilizzabili per la determinazione sintetica, gli elementi indicativi di capacità contributiva risultano essere:
– aeromobili;
– navi e imbarcazioni da diporto;
– residenze principali e secondarie, distinte per zone e per tipologie di disponibilità
– autoveicoli;
– altri mezzi di trasporto;
– roulottess;
– collaboratori familiari;
– cavalli da corsa o da equitazione;
– assicurazioni di ogni tipo (escluse, naturalmente, quelle relative alla R.C. obbligatoria per i veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie).
         La circolare n. 27/7/2648 del 14.8.1981 invitava gli uffici a valutare “altri indici significativi della condizione reddituale…. come, ad esempio, il mantenere i figli in scuole private di alto costo, l’abitare in affitto in appartamenti con alto canone di locazione, compiere crociere o altri viaggi dispendiosi, etc “.
L’etimologia “disponibilità” va attentamente compresa e valutata, in quanto costituisce il fulcro su cui ruota l’accertamento sintetico, in quanto non è la proprietà dei beni a far scaturire la presunzione operata dal legislatore bensì la disponibilità: difatti, il possesso del bene può essere di un soggetto diverso dal proprietario (autovettura di proprietà del figlio ma i cui costi di gestione e manutenzione del bene sono del padre).
         I beni e servizi si considerano, infatti, “nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi “, rimanendo“ esclusi i beni ed i servizi relativi esclusivamente ad attività di impresa o ad attività professionale che, pertanto, non rilevano ai fini della valutazione della capacità contributiva della persona fisica che ne ha la disponibilità“ (art. 2, comma 1, del D.M. 10.9.1992).
 
Redditometro: cos’è e come funziona
Il principio che presiede il redditometro può essere così sintetizzata:
ad ogni spesa corrisponde, di norma, un reddito; e quindi attraverso la valutazione e stima di alcune spese connesse alla disponibilità di determinati beni e servizi, si puo’ risalire indirettamente al reddito.
Il meccanismo attualmente vigente si articola nei seguenti termini:
  • sono individuati degli elementi indicatori di capacità contributiva (autovetture, abitazioni, collaboratori familiari, ecc … ) volendo individuare per  ciascuno di essi la divisione in classi, a seconda della potenza della cilindrata, dei metri quadri, ecc…
  • Ad ogni classe è fissata (sulla base di valutazioni pratiche) la spesa ("importo") connessa alla disponibilità del bene. Tale importo è moltiplicato per un "coefficiente" che identifica la propensione media al consumo (ossia la quota di reddito destinata ad ogni tipo di spesa). In tal modo, sulla base delle informazioni fornite dal contribuente, si ottiene un "valore" che altro non è se non una stima del reddito ascrivibile al medesimo, sulla base della disponibilità di un determinato bene;
  • La somma ricavata applicando gli importi e i coefficienti specificati nelle apposite tabelle ministeriali, sono addizionati avvalendosi del metodo definito della "stratificazione attenuata".
  • Praticamente, i diversi valori sono ordinati in senso decrescente e sono sommati in misura differenziata (dal 100% del valore più alto al 20% di ciascun valore successivo al quarto bene). Il cui totale rappresenta solo una parte del reddito attribuibile al contribuente, ossia la parte desumibile in base ai consumi;
  • si stima, poi, la quota di reddito spiegata dal risparmio e determinata sulla base degli incrementi patrimoniali verificatisi nell’arco di sei anni a partire da quello in cui si manifesta l’incremento e i cinque precedenti). In particolare è stabilito che la quota di incremento patrimoniale attribuibile all’anno oggetto di accertamento sintetico è pari a un sesto degli investimenti effettuati;
  • aggiungendo la quota patrimoniale alla somma dei valori ottenuti sulla base della disponibilità di determinati beni si determina il reddito netto sinteticamente attribuibile al contribuente;
L’ accertamento sintetico ha luogo quando ricorrono le seguenti condizioni:
  • il reddito accertabile determinato in base agli elementi indicatori di capacità contributiva si discosta da quello dichiarato per almeno un quarto;
  • gli scostamenti si verificano per due o più periodi di imposta.
 
Dottoressa in Scienze dell’educazione
Consulente dell’educazione familiare
Mediatrice Familiare
www.noproblemforyou.it

Corbi Mariagabriella

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento