Redditi prodotti dal professionista e contribuzione alla Cassa forense (Cass. n. 5975/2013)

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Massima

Per stabilire se i redditi prodotti dall’attività di un libero professionista siano o meno qualificabili quali redditi professionali, il concetto di esercizio della professione deve essere interpretato non in senso rigoroso, ma tenendo conto della evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze  e dalle cognizioni tecniche libero professionali. 

 

1.     Premessa

Nella decisione in commento dell’11 marzo  2013 n. 5975 i giudici della Corte, nella sezione lavoro, hanno precisato, ricordando precedenti sul tema (1), come al fine di stabilire se i redditi prodotti dall’attività di un professionista siano qualificabili come redditi professionali (2) il concetto di esercizio della professione deve essere interpretato non in senso statico, ma tenendo in considerazione l’evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze nonché dalle cognizioni tecniche libero professionali.

Evoluzione che ha comportato la progressiva estensione dell’ambito proprio dell’attività professionale.

Nel concetto in questione deve essere compreso, oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali anche l’esercizio di attività che, pur se non professionalmente tipiche, presentano un nesso con l’attività professionale strettamente intesa.

 

 

2. La fattispecie

Nella fattispecie concreta il ricorrente proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore della cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, a titolo di contributi; il ricorrente contestava che gli emolumenti che gli erano stati corrisposti, quale componente del consiglio di amministrazione, potevano essere qualificati come compensi di natura professionale.

In prima istanza il Tribunale aveva, parzialmente, accolto l’opposizione annullando l’opposta cartella e dichiarando il diritto dell’opponente ad essere iscritto alla cassa di appartenenza solo dall’anno 2000.

Tale decisione venne confermata anche in sede di appello ove i giudici hanno ritenuto che l’attività di consigliere di amministrazione di una società di capitali non fosse ricollegabile all’esercizio della professione forense.

Da ciò ne conseguiva che i relativi redditi non potevano ritenersi soggetti a contribuzione a favore della cassa di previdenza e assistenza.

Avverso tale decisione ricorreva per cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense con due motivi di ricorso, cui resiste con controricorso il professionista.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 576 del 1980, artt. 10 e 11, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che i redditi percepiti da un avvocato quale componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non sono soggetti a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e chiedendo a questa Corte di stabilire “se il reddito percepito dall’avvocato quale componente di un consiglio di amministrazione di una società o per la sua partecipazione al consiglio di amministrazione, sia da considerarsi di natura professionale e come tale soggetto a contribuzione previdenziale alla cassa forense… anche se l’incarico sia di durata limitata e sporadica e se lo stesso incarico possa essere svolto anche da soggetto non in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense di avvocato”.

Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 576 del 1980, artt. 10 e 11, artt. 2697 e 2698 c.c., art. 115 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, evidenziando che gli emolumenti in questione erano stati comunicati alla Cassa dallo stesso D.M. come compensi professionali e chiedendo, quindi, a questa Corte di stabilire “se nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per contributi dovuti alla cassa forense, qualora l’opponente contesti la legittimità della pretesa contributiva previdenziale deducendo la natura non professionale di alcune componenti del reddito, componenti reddituali dichiarate invece in precedenza alla cassa forense come professionale, spetta all’opponente dimostrare, ai sensi degli artt. 2697 e 2698 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., la natura non professionale dell’emolumento percepito”.

 

3. Conclusioni

Nella decisione in commento i giudici della Corte di Cassazione, hanno ribadito che l’avvocato il quale, unitamente all’attività forense, svolga anche altro incarico, deve tener conto anche dei redditi derivanti da tale ultima attività per determinare la maggiorazione dovuta alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori (4).

Ciò in quanto non si tratta di redditi derivanti da un’attività del tutto estranea alla professione forense, bensì funzionale ad essa (5).

Si legge testualmente nella sentenza in oggetto “Così come è stato affermato che l’attività di consulenza ed assistenza legale, svolta dall’iscritto all’albo degli avvocati, sia pure in materia fiscale e tributaria, è qualificabile come attività professionale di avvocato, ai sensi dell’ordinamento della professione di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, e quindi i relativi redditi e volumi di affari sono soggetti a contribuzione a favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ai sensi della L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10 e 11”.

Ancora precisa la Corte, richiamando precedenti sul tema (6), che ai sensi del vigente ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, l’attività di consulenza finanziaria svolta dall’avvocato deve reputarsi connessa – o comunque non estranea – rispetto a quella tipica della professione, con la conseguenza che i relativi redditi e volumi di affari vanno assoggettati a contribuzione ai sensi della L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10 e 11, e successive modifiche.

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso confermando la sentenza impugnata; con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali, facendo riferimento alle disposizioni di cui al DM 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A allegata (vigente al momento della decisione).

 

  

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

_________ 

(1) Cfr.  Cass. civ., n. 14684/2012.

(2) Soggetti, quindi, in quanto tali alla contribuzione dovuta alla cassa previdenziale di categoria.

(3) Ossia quelle attività riservate agli iscritti negli appositi albi.

(4) Ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 11, (come modificato dalla L. n. 175 del 1983, art. 2).

(5) Cass. n. 2910/99.

(6) Cass. n. 8835/2011.

Sentenza collegata

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