Reclamo su controllo corrispondenza: il condannato ha interesse alla scadenza?

Il condannato ha interesse al reclamo contro il provvedimento di controllo della corrispondenza, anche dopo la sua scadenza?

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 41145 dell’11-10-2024

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Indice

1. La questione: violazione dell’art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente all’insussistenza dei presupposti per la proroga trimestrale sul visto di corrispondenza


Il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava il non luogo a provvedere sul reclamo proposto da un detenuto, relativo ad un decreto di proroga trimestrale sul visto di corrispondenza nei suoi confronti, sull’assunto che tale limitazione dei diritti del detenuto, scadendo in epoca antecedente all’adozione del provvedimento censurato, rendeva l’impugnazione carente di interesse.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente all’insussistenza dei presupposti per la proroga trimestrale sul visto di corrispondenza disposto nei confronti del ricorrente rispetto alla quale privo di rilievo appariva il richiamo all’intervenuta scadenza del regime controverso, permanendo il diritto del detenuto di ottenere la pronunzia invocata alla luce della possibile emissione di ulteriori, analoghi, provvedimenti. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: interesse del condannato al reclamo

 
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
Nel dettaglio, tra le considerazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui “l’interesse del condannato alla decisione del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone la sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo, ai sensi dell’art. 18-ter, ord. pen., anche se sia decorso il termine di efficacia di detto provvedimento, in quanto l’esito del giudizio è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovato esercizio del potere in contestazione” (Cass. pen., Sez 1, n. 23467 del 02/07/2020).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il condannato ha interesse al reclamo contro il provvedimento di controllo della corrispondenza, anche dopo la sua scadenza.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che il condannato ha interesse al reclamo contro il provvedimento di controllo della corrispondenza, anche dopo la scadenza, perché l’esito del giudizio influisce direttamente sul rinnovato esercizio del potere contestato.
Siffatto provvedimento, dunque, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba presentare un reclamo di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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