Il diritto alla riservatezza della corrispondenza e della vita privata nelle disposizioni CEDU e nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

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La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia dalla legge 4 agosto 1955 n. 848, costituisce uno strumento giuridico internazionale di fondamentale importanza in materia di riservatezza.

Occorre preliminarmente osservare che la Convenzione assume nell’ordinamento interno il rango di fonte sovra-ordinata rispetto alla legislazione ordinaria. Quanto detto, oggi, appare del tutto pacifico, ma negli anni passati ha generato in Italia numerose diatribe dottrinali e giurisprudenziali, affievolitesi in seguito alla modifica dell’art. 117 Cost. ad opera della l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3.

In seguito alla suddetta modifica, infatti, l’art. 117 dispone che «la potestà legislativa è esercitata … nel rispetto … dei vincoli derivanti … dagli obblighi internazionali». Conseguentemente, è fatto divieto al legislatore ordinario di emanare disposizioni volte ad abrogare o modificare i precetti normativi (che in ogni caso devono necessariamente essere conformi «ad ogni norma o principio costituzionale») introdotti nell’ordinamento italiano da una convenzione internazionale, la quale espliciterà i suoi effetti in seguito alla ratifica operata dallo Stato italiano ([1]).

La stessa Corte costituzionale ha ribadito che la novella dell’art. 117 Cost. «ha colmato la lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l’osservanza degli obblighi internazionali pattizi» ([2]), e, con particolare riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ha riconosciuto che «il nuovo testo dell’art. 117, primo comma Cost., … rende inconfutabile la maggiore forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive» ([3]).

Inoltre, relativamente all’ordinamento processuale penale, nel caso di (parziali) lacune o aporie, occorrerà adoperarsi per eliminarle, incombendo sul legislatore nazionale l’«obbligo … di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU … e … l’obbligo … di dare alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti convenzionali» e altresì incombendo sulla Corte costituzionale «l’obbligo … di non consentire che continui ad avere efficacia nell’ordinamento giuridico italiano una norma di cui sia stato accertato il deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale» ([4]).

Il diritto alla riservatezza

In tal senso, inoltre, è bene ricordare che il rispetto delle disposizioni sui diritti umani costituisce un interesse proprio dello Stato, al fine di evitare che venga ravvisata, in caso di violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, una responsabilità sul piano internazionale: infatti, l’art. 32 Conv. eur. dir. uomo identifica la Corte di Strasburgo come l’unico soggetto ad avere competenza «su tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione»; l’art. 34 Conv. eur. dir. uomo sancisce la possibilità degli individui, che lamentino di essere vittime di una violazione della Convenzione, di presentare ricorso alla Corte; ed infine l’art. 46 Conv. eur. dir. uomo attribuisce forza vincolante alle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Ciò posto, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo dedica al diritto alla riservatezza una precisa disposizione, l’art. 8 Conv. eur. dir. uomo, il quale, al primo paragrafo, dispone che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza», ed inoltre, al secondo paragrafo, che «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui».

Il primo paragrafo dell’articolo prevede quattro differenti aspetti del medesimo diritto, che possono essere invocati in modo congiunto ovvero isolatamente ([5]): vita privata, vita familiare, domicilio e corrispondenza.

Le limitazioni al diritto in esame devono necessariamente essere contemplate dalla legge («in accordance with the law») e quindi avere una adeguata base normativa («legal basis»): ciò è essenziale per il rispetto del fondamentale principio di legalità, in modo conforme alla preminenza del diritto che costituisce il profilo basilare di tutta la Convenzione europea dei diritti dell’uomo ([6]).

In ordine al termine «legge», contenuto nella disposizione normativa dell’art. 8 Conv. eur. dir. uomo, pare opportuno rilevare che non assume significati propri degli ordinamenti nazionali: la legge va intesa in un’accezione materiale e non formale, potendo consistere sia in una fonte di rango superiore (legge costituzionale), sia in una fonte di rango inferiore (regolamento), e rilevando anche l’apporto giurisprudenziale ([7]).

Inoltre, al fine di conformarsi al dettato della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la legge dell’ordinamento interno deve presentare alcune particolari e indispensabili caratteristiche.

La prevedibilità della legge

Il primo profilo attiene all’accessibilità della legge: gli individui, dunque, devono essere posti nelle condizioni di venire a conoscenza ed avere esaurienti informazioni con riguardo alle norme vigenti ed applicabili. In altri termini, lo Stato è tenuto ad assicurare e garantire la pubblicità della legge.

Il secondo profilo riguarda la prevedibilità della legge: la legislazione deve essere chiara e consentire, quindi, ad ogni singolo individuo di poter graduare i propri comportamenti in rapporto ai precetti stabiliti dall’ordinamento statale («quality of the law») ([8]).

Infine, in relazione al terzo ed ultimo profilo, la legge che autorizza limitazioni al suindicato diritto deve necessariamente perseguire legittime finalità, ed in particolare deve perseguire le finalità espressamente previste dagli stessi articoli posti a tutela dei diritti oggetto di limitazioni ([9]).

Allo stesso modo, le restrizioni contemplate dall’art. 8 Conv. eur. dir. uomo devono contraddistinguersi per il fatto di essere «necessarie in una società democratica» in ragione della rilevanza dei diritti umani tutelati («the necessity of the interference»): la Corte ha precisato che tale necessità si traduce in un «pressing social need» (bisogno sociale imperioso), e implica di valutare se fossero state possibili misure alternative, meno invasive e parimenti efficaci ([10]).

Il diritto sancito dall’art. 8 Conv. eur. dir. uomo (così come gli altri diritti della Convenzione) ha la primaria funzione di tutelare il singolo individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri e richiede una partecipazione attiva degli Stati al fine di assicurarne l’effettivo rispetto ([11]).

Gli Stati, dunque, devono astenersi dall’adottare misure illegittime nei confronti degli individui, e contemporaneamente  agire attivamente per assicurare l’esercizio effettivo del diritto, attraverso una efficace politica di prevenzione.

In ordine agli aspetti evidenziati del diritto tutelato dall’art. 8 Conv. eur. dir. uomo, particolarmente rilevante è il rispetto della corrispondenza.

L’ultimo aspetto del suddetto diritto, infatti, salvaguarda la segretezza delle comunicazioni private: è bene chiarire che le limitazioni a tale diritto devono essere interpretate restrittivamente, in quanto il potere di sorvegliare segretamente i singoli individui può ritenersi ammissibile soltanto nella misura strettamente necessaria alla protezione delle istituzioni democratiche ([12]).

Le comunicazioni private possono essere effettuate con qualsiasi mezzo, sia esso orale, scritto, telefonico ([13]) o con altri mezzi tecnologici di ultima generazione ([14]). Inoltre, non rileva il contenuto della corrispondenza, in quanto ciò che conta ai fini dell’ingerenza è l’intromissione nella comunicazione ([15]).

Le limitazioni, altresì, non devono protrarsi per una eccessiva durata, in quanto in ogni caso occorre che la restrizione sia proporzionata allo scopo perseguito dalla legge ([16]).

Ad esempio, per quanto concerne le intercettazioni telefoniche, il contenuto delle stesse deve essere custodito dallo Stato in modo adeguato e lo Stato stesso ha il dovere di accertare la responsabilità di chi diffonde illecitamente i relativi risultati.

Allo stesso modo, l’ordinamento nazionale deve presentare una procedura giudiziaria efficacemente garante delle persone coinvolte ([17]).

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La corrispondenza

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che il termine «corrispondenza» non fa riferimento alla sola comunicazione epistolare, bensì è da interpretarsi attribuendo ad esso un valore semantico più ampio e tale da essere esteso ad ogni altra forma di comunicazione privata ([18]).

Il concetto di corrispondenza, dunque, racchiude al suo interno senza ombra di dubbio una comunicazione epistolare, ma anche una comunicazione telefonica, nonché una comunicazione via fax, ovvero per posta elettronica, e perfino una comunicazione mediante strumenti tecnologici estremamente innovativi.

Appare pacifico, quindi, inquadrare qualsivoglia tipologia di comunicazione nell’ambito della tutela apprestata dall’art. 8 Conv. eur. dir. uomo alla vita privata e alla corrispondenza ([19]).

A tal proposito, pare opportuno ripercorrere alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, mediante le quali è possibile mettere in risalto alcuni profili di rilievo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativamente alla disciplina delle intercettazioni.

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Alcuni casi europei

Anzitutto, merita di essere ricordata la prima pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di intercettazione telefonica: il caso Klass e altri c. Germania, la cui sentenza risale al 1978 ([20]).

In factum, i ricorrenti lamentavano la mancanza nell’ordinamento tedesco di disposizioni atte a consentire l’impugnazione, dinnanzi ad organi giurisdizionali, delle misure mediante le quali venivano disposte le intercettazioni della corrispondenza e delle comunicazioni telefoniche. Infatti, l’ordinamento tedesco prevedeva soltanto una Commissione parlamentare volta a sorvegliare sull’operato dell’autorità che controllavano corrispondenza e comunicazioni.

Nel caso in esame, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non vi fosse  alcuna violazione della Convenzione e dell’art. 8 Conv. eur. dir. uomo. Ciò nonostante, di notevole rilievo sono le considerazioni riportate nella sentenza.

In particolare, pur auspicando che il controllo riguardo alle intercettazioni fosse affidato ad un organo giurisdizionale, nel caso di specie l’ordinamento tedesco presentava – secondo la Corte – controlli e garanzie tali da conformare la legislazione tedesca a quanto risultante necessario in un contesto sociale democratico. Inoltre, furono positivamente evidenziate dai giudici di Strasburgo le clausole previste dall’ordinamento tedesco, le quali garantivano che le misure di sorveglianza avvenissero in modo conforme alla legge e fossero limitate al minimo indispensabile.

Tale pronuncia, seppur conclusasi con un rigetto del ricorso presentato, fu notevolmente importante poiché spinse il legislatore interno dei diversi Stati membri della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali a revisionare la disciplina prevista dall’ordinamento nazionale in tema di intercettazione di comunicazioni, ed eventualmente intervenire per renderla conforme al dettato convenzionale dell’art. 8 Conv. eur. dir. uomo.

Un’altra sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che risulta utile analizzare è il caso Malone del 1984 ([21]).

Il ricorrente, accusato di aver commesso reati plurimi, era stato in definitiva assolto. Durante la fase dibattimentale, erano venute emergendo alcune parti di una conversazione telefonica tra Malone e un altro soggetto, parti che risultavano essere annotate su un block-notes dell’ufficiale di polizia che aveva diretto le investigazioni.

Nel caso in esame, la Corte si pronunciò nel senso di ritenere la normativa inglese carente sotto il profilo della «quality of the law», evidenziando la genericità delle disposizioni che prevedevano il potere dell’autorità di dar luogo ad intercettazioni, nonché l’assoluta assenza di norme volte a indicare in modo preciso i reati per i quali era possibile lo svolgimento di operazioni di intercettazione, ed infine la mancanza di garanzie procedimentali nei confronti del soggetto sottoposto ad intercettazione.

In altri termini, le disposizioni normative inglesi risultavano ampiamente al di sotto del livello minimo di salvaguardia necessario ad uno Stato democratico.

Passi importanti e decisivi per la disciplina delle intercettazioni sono stati fatti in seguito alle sentenze dei casi Huvig e Kruslin del 1990 ([22]).

Le intercettazioni di comunicazioni – ha statuito la Corte – costituiscono una grave minaccia al rispetto della vita privata e della corrispondenza, e per tali ragioni devono essere disciplinate da norme chiare, dettagliate ed estremamente precise ([23]).

Nei casi supra citati, la Corte europea dei diritti dell’uomo ritenne violato l’art. 8 Conv. eur. dir. uomo, in quanto venne ravvisato nell’ordinamento francese un sistema caratterizzato da garanzie non sufficientemente adeguate a contrastare eventuali e potenziali abusi.

Più nel dettaglio, l’importanza delle suddette pronunce si apprezza avendo riguardo a ciò che la Corte ritiene necessario in un ordinamento statale per ostacolare e reprimere abusi in materia di intercettazioni; risulta pertanto fondamentale – a parere della Corte di Strasburgo – che la legislazione statale individui: i soggetti nei cui confronti possono essere compiute le intercettazioni, ovvero i reati che ne consentono lo svolgimento; un limite massimo di durata delle misure che limitano l’esercizio del diritto ex art. 8 Conv. eur. dir. uomo; gravi e concrete esigenze di giustizia che giustifichino le intercettazioni; precise modalità di svolgimento delle operazioni di intercettazione e delle successive fasi, dalla custodia allo stralcio e distruzione; un effettivo controllo del magistrato sulla legittimità delle operazioni; dettagliate ed efficaci garanzie per i soggetti interessati e per i soggetti terzi indirettamente coinvolti.

Infine, sembra opportuno terminare questa rassegna giurisprudenziale delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo con il caso Lambert (1998), uno dei pochi ricorsi relativi ad asserite violazioni dell’art. 8 Conv. eur. dir. uomo che la Corte sia giunta a vagliare e che riguardi il profilo della «necessity of the interference» ([24]).

In factum, l’autorità giudiziaria francese aveva assoggettato ad intercettazione un individuo sottoposto alle indagini per una serie di reati; tale ordine era stato poi reiterato, prolungando dunque le suddette operazioni.

In seguito al secondo ordine, Lambert, soggetto terzo rispetto all’indagato, veniva accusato di furto aggravato.

Esaurite le vie giurisdizionali statali, in conformità a quanto disposto dall’art. 35 Conv. eur. dir. uomo, Lambert presentava ricorso alla Corte di Strasburgo.

La Corte, dopo aver verificato che la legislazione francese risultava «in accordance with the law», si accingeva a verificare la sussistenza di una «necessaria ingerenza»: in ordine a tale secondo profilo, tuttavia, i giudici di Strasburgo non poterono far altro che rilevare che l’ordinamento francese mancava totalmente di disposizioni e procedure finalizzate a tutelare l’individuo terzo rispetto alla persona direttamente interessata dalle operazioni di intercettazione. Per tali ragioni, quindi, la Corte ha ritenuto violato l’art. 8 Conv. eur. dir. uomo.

Note

([1]) C. cost., sent. 21 giugno 1979 n. 54, in Giur. cost., 1979, I, p. 425.

([2]) C. cost., sent. 26 novembre 2009 n. 311, in Giur. cost., 2009, p. 4671.

([3]) C. cost., sent. 24 ottobre 2007 n. 348, in Giur. cost., 2007, p. 3508.

([4]) C. cost., sent. 4 dicembre 2009 n. 317, in Giur. cost., 2009, p. 4760.

([5]) C. eur. dir. uomo, sent. 25 febbraio 1993, Funke c. Francia.

([6]) C. eur. dir. uomo, sent. 11 gennaio 2005, Sciacca c. Italia, §30.

([7]) M. De Salvia – M. Remus, Ricorrere a Strasburgo. Presupposti e procedura, Milano, 2011, p. 160.

([8]) C. eur. dir. uomo, sent. 2 agosto 1984, Malone c. Regno Unito, §67.

([9]) C. eur. dir. uomo, sent. 29 ottobre 1992, Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda, §63.

([10]) C. eur. dir. uomo, sent. 26 aprile 1979, Sunday Times c. Regno Unito, §59.

([11]) C. eur. dir. uomo, sent. 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio, §31.

([12]) C. eur. dir. uomo, sent. 6 settembre 1978, Klass e altri c. Germania, §42.

([13]) C. eur. dir. uomo, sent. 24 aprile 1990, Kruslin c. Francia, §33.

([14]) C. eur. dir. uomo, sent. 16 ottobre 2007, Wieser e Bicos Beteiligungen Gmbh c. Austria, §45.

([15]) C. eur. dir. uomo, sent. 12 giugno 2007, Frerot c. Francia, §54.

([16]) C. eur. dir. uomo, sent. 17 luglio 2003, Bottaro c. Italia, §39.

([17]) C. eur. dir. uomo, sent. 17 luglio 2003, Craxi (n. 2) c. Italia, §75, dove si afferma che, in seguito ad una diffusione sulla stampa priva di un effettivo interesse pubblico a conoscerne il contenuto, lo Stato avrebbe dovuto compiere un’efficace indagine al fine di accertare le modalità (e le relative responsabilità) che avevano consentito ai giornalisti di entrare in possesso delle trascrizioni relative alle operazioni di intercettazione.

([18]) C. eur. dir. uomo, sent. 6 settembre 1978, Klass e altri c. Germania.

([19]) V. Zeno Zenkovich, Art. 8, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole – G. Conforti – B. Raimondi, Padova, 2001, p. 307 ss.

([20]) C. eur. dir. uomo, sent. 6 settembre 1978, Klass e altri c. Germania.

([21]) C. eur. dir. uomo, sent. 2 agosto 1984, Malone c. Regno Unito.

([22]) C. eur. dir. uomo, sent. 24 aprile 1990, Huvig c. Francia, §32; C. eur. dir. uomo, sent. 24 aprile 1990, Kruslin c. Francia, §33.

([23]) L. Petitti, La giurisprudenza della Commissione e della Corte europea dei diritti dell’uomo e la sua influenza sulla legislazione degli Stati membri in materia di ascolti e intercettazioni telefoniche, in Riv. int. dir. uomo, settembre-dicembre1991, p. 603-616.

([24]) C. eur. dir. uomo, sent. 24 agosto 1998, Lambert c. Francia.

Avv. Giandomenico Croce

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