Reclamo contro l’estinzione della procedura esecutiva per inattività: no al PCT

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L’atto di reclamo proposto contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti (di cui al III comma dell’articolo 630 del c.p.c.) non ha natura cd. “endoprocessuale”, per l’effetto non è soggetto alla disciplina dell’obbligatorio deposito telematico. La statuizione arriva dalle Sezioni Unite Civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza del 10 marzo 2022, n. 7877.

La vicenda

Nella fattispecie posta sotto la lente dei giudici di Piazza Cavour, era stata dichiarata l’estinzione della procedura ad opera del giudice dell’esecuzione, il quale aveva dato seguito all’eccezione, formulata dai debitori esecutati, che avevano contestato, per violazione dei termini, la validità della domanda di prosecuzione presentata dai creditori a seguito della sospensione dell’esecuzione. Nei confronti dell’ordinanza che aveva accolto l’eccezione, quindi dichiarato l’estinzione della procedura, la parte creditrice aveva proposto reclamo al Tribunale, depositandolo unicamente in forma cartacea, omettendo la via telematica. I debitori ne hanno quindi eccepito l’illegittimità per omesso adempimento del relativo deposito telematico, come prescritto per gli atti processuali del procedimento esecutivo.

Il dictum

L’atto con cui una parte propone il reclamo avverso la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per inattività delle parti può essere depositato anche in forma cartacea, non andando incontro a sanzioni processuali, non rivestendo natura “endoprocessuale”. Questo tipo di atto, per il massimo consesso di legittimità, introduce una nuova e autonoma fase di cognizione che si distingue da quella esecutiva già incardinata, e rispetto alla quale non risulta un atto interno. L’atto di reclamo, per i giudici ermellini, avvia un vero e proprio giudizio di merito, nel quale debitore e creditore non risultano quali parti precostituite.

No al PCT

Il reclamo non riveste natura endoprocedimentale, per l’effetto non deve essere obbligatoriamente depositato nelle forme del PCT, e quindi per via telematica.

La natura del reclamo

Le Sezioni Unite civili hanno fornito il chiarimento in ordine alla natura del reclamo proposto innanzi al Tribunale, avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiara estinta la procedura esecutiva con conseguente venir meno dell’atto di pignoramento sul bene, in tal modo escludendo la qualifica di “endoprocedimentale”, con l’ulteriore effetto di non renderlo soggetto all’obbligo del deposito telematico.

L’autonomia del procedimento instaurato col reclamo

La Cassazione, quindi, ha confermato il rigetto dell’eccezione di nullità del reclamo, come sentenziato dai primi due giudici di merito, precisando che l’atto di reclamo, disciplinato dall’articolo 630, comma III, del codice di rito civile, instaura un vero e proprio, come pure autonomo, processo di cognizione sulla contestazione introdotta davanti al collegio giudicante avverso l’ordinanza di estinzione dell’esecuzione. Pertanto, l’atto di reclamo non ha natura di atto endoprocedimentale della procedura esecutiva che già pende tra le parti, bensì è un atto che introduce un nuovo giudizio di cognizione, ove le medesime parti non risultano già costituite.

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Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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