La Consulta dichiara non illegittimo costituzionalmente l’art. 69, co. 4, cod. pen.: pesa la sentenza 117/2025 su recidiva e lieve entità. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso concreto: rapina impropria “minima” e recidiva reiterata
- 2. La questione del GUP: perché l’art. 69 c.4 bloccherebbe la proporzione della pena
- 3. La risposta della Consulta: decisiva la sentenza n. 117/2025
- 4. Esito finale: questioni senza oggetto e manifesta inammissibilità
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1. Il caso concreto: rapina impropria “minima” e recidiva reiterata
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Genova era chiamato a giudicare, nelle forme del rito abbreviato condizionato, delle imputazioni per rapina impropria e per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli nei confronti di un soggetto che, introdottosi in una chiesa, sottraeva una scatola di sessanta cerini e spingeva il parroco per darsi alla fuga.
Orbene, in sede di discussione, sia il pubblico ministero, che il difensore dell’imputato, quest’ultimo in via subordinata rispetto all’assoluzione, chiedevano l’applicazione dell’attenuante della lieve entità introdotta con la citata sentenza n. 86 del 2024 fermo restando che la difesa chiedeva, inoltre, nel caso in cui fosse stata accertata la recidiva reiterata contestata, che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine al divieto di prevalenza previsto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La questione del GUP: perché l’art. 69 c.4 bloccherebbe la proporzione della pena
Alla luce della situazione giudiziaria suesposta, il GUP di Genova sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen..
In particolare, in punto di rilevanza, il giudice a quo, dopo avere fatto presente che non vi fossero dubbi sulla qualificazione giuridica dei fatti come rapina impropria, osservava come sussistessero, inoltre, i presupposti per la recidiva reiterata, già applicata in altre cinque precedenti sentenze di condanna per reati contro il patrimonio e contro la persona, mostrando l’imputato una accresciuta pericolosità sociale, oltre a esserci le condizioni richieste dalla sentenza n. 86 del 2024 della Consulta, attesa la modestia del fatto, consistito nella sottrazione di una confezione di sessanta cerini da chiesa, restituita intatta alle forze dell’ordine, e in una spinta al parroco settantenne che non ne aveva provocato la caduta, né gli aveva causato lesioni.
Inoltre, sempre secondo il rimettente, l’applicazione al reato di rapina dell’attenuante della lieve entità, introdotta dalla Consulta, non sarebbe stata impedita dal contestuale riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen., in quanto la giurisprudenza di legittimità avrebbe riconosciuto l’autonomia delle due attenuanti e l’ammissibilità del loro distinto apprezzamento (si richiamava all’uopo: Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, sentenza 4-13 dicembre 2024, n. 45792).
L’art. 69, quarto comma, cod. pen., pertanto, così formulato, impedirebbe a detta dello rimettente di assegnare prevalenza, nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, all’attenuante introdotta dal Giudice delle leggi rispetto alla recidiva reiterata, sicché, proprio per tale ragioni, le questioni summenzionate sarebbero state rilevanti.
Inoltre, sempre ad avviso del rimettente, le questioni sarebbero state altresì non manifestamente infondate sulla base delle sentenze della Consulta che hanno già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione a specifiche circostante attenuanti, deducendosi contestualmente che, nel dettaglio, la sentenza n. 141 del 2023 ha eliso il divieto di prevalenza in rapporto all’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen., mentre altre decisioni, adottate in sede di giustizia costituzionale, hanno introdotto l’attenuante della lieve entità per porre rimedio alla manifesta sproporzione della pena rispetto alla gravità oggettiva dei fatti, in riferimento al reato di estorsione (sentenza n. 120 del 2023) e al reato di rapina propria e impropria (sentenza n. 86 del 2024).
Oltre a ciò, il giudice a quo evidenziava per di più che il divieto di prevalenza di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., per l’abnorme enfatizzazione della recidiva, violerebbe il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto, essenziale per il conseguimento della sua finalità rieducativa (art. 27, terzo comma, Cost.), nonché i principi di individualizzazione della pena, ragionevolezza ed eguaglianza, determinando l’assoggettamento alla medesima pena di condotte significativamente diverse in termini di offensività.
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3. La risposta della Consulta: decisiva la sentenza n. 117/2025
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione summenzionata – osservava che la medesima Consulta, con la sentenza n. 117 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 in relazione al delitto di rapina, propria e impropria, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., facendosene conseguire da ciò che, in linea con la giurisprudenza costituzionale che aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione a circostanze attenuanti espressive di un minor disvalore del fatto nella sua dimensione offensiva, nella sentenza n. 117 del 2025, il Giudice delle leggi ha accertato che la norma censurata vanifica irragionevolmente la funzione di “valvola di sicurezza” alla radice dell’addizione operata con la sentenza n. 86 del 2024 e impedisce al giudice di applicare sanzioni diverse per situazioni distinte sul piano dell’offensività della condotta, in violazione dell’art. 3, primo comma, Cost. sia sotto il profilo della ragionevolezza, che sotto il profilo del principio di eguaglianza, tenuto conto altresì del fatto che, a fronte di una fattispecie astratta connotata da intrinseca variabilità nella manifestazione in concreto degli elementi costitutivi, quale quella della rapina, l’impossibilità per il giudice di ritenere prevalente l’attenuante contraddice il principio di individualizzazione della pena (art. 27, primo comma, Cost.), che richiede di tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, e il principio di finalità rieducativa della pena, che deve orientare sia le scelte del legislatore nella individuazione del trattamento sanzionatorio, sia le decisioni dei giudici che determinano la pena da irrogare in concreto (sentenza n. 86 del 2024), oltre a farsi presente che il divieto inderogabile di prevalenza dell’attenuante in esame non è stato ritenuto compatibile neppure con il principio di proporzionalità della pena, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost., che implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra (sentenza n. 117 del 2025, che richiama la sentenza n. 143 del 2021).
Ebbene, alla luce di quanto sin qui esposto, i giudici di legittimità costituzionale giungevano alla conclusione secondo cui la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in accoglimento di questioni sovrapponibili alle odierne, rendeva queste ultime ormai prive di oggetto e, quindi, per giurisprudenza costante, ne determinava la loro manifesta inammissibilità (da ultimo, ordinanza n. 35 del 2025).
4. Esito finale: questioni senza oggetto e manifesta inammissibilità
Fermo restando che l’art. 69, co. 4, cod. pen., com’è noto, prevede che le “disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato”, con l’ordinanza qui in commento, la questione sollevata dal Tribunale campano veniva ritenuta manifestatamente infondata, proprio perché essa era stata già oggetto di valutazione da parte dei giudici di legittimità costituzionale.
Questa è dunque in sostanza la novità, o meglio, la conferma, che connota il provvedimento qui in commento.
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