Recenti tendenze in tema di liberalizzazione del mercato dell’energia

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I.PREMESSA DI VALORE. INQUADRAMENTO GENERALE.

Le attività economiche che hanno per oggetto l’energia e le sue fonti sono caratterizzate da numerose “market failures”. Tali inefficienze di mercato consistono sia nel regime di monopolio o quasi monopolio che le ha caratterizzate, sia nelle “esternalità” tipiche del mercato in cui si esplicano.

La progressiva considerazione dello Stato Italiano agli aspetti strategici dell’energia comincia ad essere sempre più percepibile dopo la prima guerra mondiale e si esplica in primis con l’intervento delle tariffe elettriche.

Il culmine dell’interesse pubblico nel settore dell’energia inizia dopo la seconda guerra mondiale. Le esigenze di ricostruzione, l’aumento della domanda di elettricità, gas e petrolio da parte delle industrie e la presenza del capitale pubblico nel settore energetico costituiscono la spinta che porterà all’inizio degli anni sessanta alla nazionalizzazione delle imprese elettriche che erano ancora in mano privata. Tale interesse è ancor oggi più che mai in precedenza avvertito, ma sotto la spinta della libera circolazione dei beni e servizi introdotta con il Trattato di Roma esso non richiede più che lo stato lo persegua sostituendosi agli imprenditori privati: grazie anche agli sviluppi della tecnologia, esso si svolge attraverso il ruolo di regolatore che lo Stato ha assunto in questo settore.

II. IL PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE ELETTRICO

Con la legge 10 febbraio 1953 n. 136 viene costituito, con l’obiettivo di fornire energia al Paese e di contribuire quindi al suo sviluppo industriale l’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica cui viene attribuita l’esclusiva di ricerca e di coltivazione di idrocarburi nella Valle Padana.

Un’altra tappa fondamentale del processo di liberalizzazione è costituita dall’emanazione del d.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000 noto anche come “Decreto Letta” in attuazione della direttiva 22 giugno 1998 n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, tesa alla completa liberalizzazione delle attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale (in qualunque sua forma e comunque utilizzato). Il Decreto Letta impone, fra l’altro, la separazione societaria entro il 1° gennaio 2002 delle attività di trasporto e dispacciamento di tutte le altre attività (quali ad esempio l’approvigionamento e la vendita) della filiera del gas naturale.

La graduale sostituzione dello Stato imprenditore e fornitore di beni e servizi di pubblica utilità con lo Stato regolatore di quei settori si fa quindi sempre più strada in Italia per impulso della Comunità Europea che identificava tale passaggio come uno dei cardini per l’attuazione dei propri obiettivi istituzionali, fra cui la libera circolazione di persone e merci al suo interno.

In altre parole, il ruolo dello Stato viene sempre più percepito e disciplinato, almeno per i servizi pubblici essenziali, non più come quello di un fornitore degli stessi, in regime di monopolio o meno, ma come quello di fornitore di adeguata regolamentazione e garanzia dei servizi stessi, forniti da soggetti privati o pubblici in regime di libera concorrenza e di libero accesso.

Con gli anni ’70 erano iniziate ad essere create anche in Italia alcune autorità pubbliche indipendenti, da taluni chiamate “agenzie” o “autorità” a modello delle “independent agenzie” o authorities anglosassoni. Ad esse sono state via via affidate funzioni amministrative e regolamentari volte ad attuare il rispetto della concorrenza da un lato ed il perseguimento dell’interesse pubblico, dall’altro, nei cosiddetti settori “sensibili”.

La caratteristica peculiare di tali autorità consiste nel grado d’indipendenza, normalmente piuttosto elevato, dall’esecutivo e, in generale, dagli altri poteri dello stato di cui peraltro, condividono una frazione del rispettivo potere: infatti, esse hanno di norma potere ispettivo e sanzionatorio, potere legislativo di secondo grado e potere direttivo nei campi di rispettiva delega. Sono gli strumenti che consentono l’attuazione della “regolamentazione” di interi settori socialmente rilevanti, con il fine di attuare la libera concorrenza nel rispetto dell’interesse pubblico.

Ai fini di dare attuazione alle direttive europee in Italia in materia di energia e di fornitura di servizi energetici, diventa necessario istituire agenzie ad hoc che diventano ben presto parte integrante e significativa del processo di riforma in corso: le autorità preposte alla regolamentazione dei detti servizi, in quanto, appunto, collocati in settori sensibili o di prima necessità, nella gamma di quelli di pubblica utilità.

Con la legge n. 481 del 1995 viene istituita l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) allo scopo di garantire la promozione della concorrenza, dell’efficienza, qualità ed economia nel settore dei servizi energetici, la diffusione omogenea sull’intero territorio nazionale, con un sistema tariffario certo e trasparente che potesse armonizzare gli interessi economici degli esercenti con gli obiettivi sociali, ambientali e di efficienza.

L’AEEG ha altresì lo scopo di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia.

L’istituzione dell’AEEG era stata dettata da un lato dalla necessità di istituire un soggetto regolatore nei settori di quei servizi pubblici che stavano attraversando una profonda trasformazione dettata dalla spinta comunitaria ed il passaggio ad un modello concorrenziale fra soggetti pubblici e privati, ma anche per assicurare la regolazione delle tariffe e la qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico fra i quali la fornitura di gas ed elettricità.

III. IL RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO: IL DECRETO BERSANI

La prima norma che, all’alba degli anni 2000, si propone un riassetto del settore energetico, allineando la normativa interna a quella comunitaria, è il Decreto Bersani, mentre l’altra tappa del processo di liberalizzazione è costituita nel settore del gas dal Decreto Letta.

La norma mira a dare piena attuazione alle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione del mercato energetico e per la razionalizzazione dell’approvigionamento di energia sulla base del risparmio energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

Nella legge viene indicata la necessità di promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell’offerta di energia elettrica e di gas naturale che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale.

E’ inoltre prevista la necessità di disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati collegati ai mercati fisici dell’energia elettrica e del gas.

Tra gli obiettivi fondamentali che si prefigge la norma quella di incrementare le misure di sostegno dell’efficienza energetica, di promuovere una maggiore informazione dei cittadini al fine di ridurre i consumi domestici, di promuovere l’energia ed il biocarburante, in definitiva di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e di tutela ambientale.

La liberalizzazione del mercato elettrico e la presenza di una molteplicità di produttori di energia elettrica ha creato spazio ad un numero rilevante di operatori commerciali e di fornitori di servizi rilevanti fino a creare i presupposti per la nascita del cosiddetto “mercato libero” in cui operano in regime di concorrenza produttori e grossisti di energia elettrica, sia nazionali sia esteri, per fornire energia elettrica a tutti i clienti di energia elettrica.

Di qui, l’innovazione legata all’istituzione della c.d. Borsa Elettrica, cioè un luogo virtuale dove avviene l’incontro tra domanda ed offerta di energia elettrica all’ingrosso.

IV. IL REGIME TARIFFARIO

La legge istitutiva dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas affida a tale autorità il compito di fissare con propria delibera le tariffe base per i servizi regolati. Di conseguenza, ciascun esercente non potrà applicare una tariffa superiore (“price cap” o “tetto massimo” cioè limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale) a quella determinata dall’Autorità per un periodo pluriennale.

L’AEEG stabilisce e aggiorna, in relazione all’andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio.

L’AEEG indica le condizioni standard di erogazione del servizio e definisce territorialmente i prezzi di riferimento per le forniture di energia elettrica ai clienti domestici (ogetto di tutela) che le imprese di distribuzione o di vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, debbono comprendere tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati.

V. I GRUPPI DI ACQUISTO ENERGIA. CENNI.

La Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria per il 2008) ha per prima disciplinato il fenomeno dei c.d. “gruppi di acquisto solidale” dei consumatori, vale a dire di quei soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico sul prezzo di acquisto della merce, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di qualsiasi attività di somministrazione e di vendita, cioè di commercio all’ingrosso o al dettaglio.

I gruppi di acquisto di energia, costituiti in molti casi su iniziativa delle associazioni di categoria, hanno svolto un ruolo fondamentale nel panorma energetico italiano, consentendo alla media impresa di poter entrare competitiva nel libero mercato dell’energia.

L’aggregazione nei gruppi di acquisto consente di raggiungere un elevato potere contrattuale in fase di definizione del contratto di fornitura alla pari dei grandi gruppi industriali.

Il gruppo d’acquisto energia negozia sul libero mercato con i fornitori di energia elettrica le condizioni più convenienti per le imprese aderenti.

Il raggruppamento consente una capacità contrattuale che non è raggiungibile dalla singola impresa, con sconti rilevanti e garanzia della qualità dell’offerta.

Il processo di liberalizzazione del mercato dell’energia ha favorito la costituzione dei gruppi di acquisto per un migliore servizio di fornitura ed una riduzione del prezzo finale dell’energia elettrica e del gas.

L’obiettivo è di trasformare la liberalizzazione del mercato dell’energia in una reale opportunità per le imprese e per le famiglie, aiutando i cittadini ad utilizzarla in modo consapevole, riducendo l’incidenza dei costi sui bilanci aziendali e familiari.

Nell’esperienza italiana si possono menzionare i progetti di risparmio energetico lanciati da alcune associazioni di consumatori che attingendo ad esempi di altri paesi come Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Portogallo, hanno prodotto risultati soddisfacenti in termini di beneficio di spesa per gli utenti finali.

VI. CONCLUSIONI

Perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell’energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di incremento dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il riequilibrio a ciascuna di esse, è un obiettivo di politica energetica del nostro Paese sancito dalle norme interne, che stabiliscono che la promozione dell’uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema competitivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto territoriale.

Schenato Enrico

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