Reato di vilipendio di cadavere come violazione del sentimento di pietà per i defunti nel codice penale: tra religione e legislazione

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(Alessandro Continiello e Giovanni Chiarini)

Premessa: l’importanza del corpo defunto nella religione cristiana-cattolica

Prima di addentrarci nell’analisi giuridica e delle questioni di diritto sottintese, occorre necessariamente soffermarsi sull’importanza che la religione cristiano-cattolica, predominante nel nostro Paese nonché negli altri Stati membri UE, conferisce alla cura del corpo defunto, che non può di certo considerarsi come una semplice res priva di ogni qualsivoglia rilevanza, così come anche l’importanza che ormai gran parte della cultura laica attribuisce ai morti, indice di una sedimentazione delle kulturnormen ormai comuni alla maggioranza dei popoli occidentali.

In merito alla religione si pensi, ad esempio, a quanto osservato nella Conferenza Episcopale dei vescovi tedeschi, oggetto di un interessante saggio[1], nel quale viene riportato testualmente che “la fede cristiana offre un contributo irrinunciabile a una cultura del lutto e del rapporto con la morte, poiché mantiene viva la questione relativa ai morti e alla loro sorte (…); la cura per i morenti e i morti è sempre stata considerata un dovere d’amore verso le persone più vicine e care (…); un dovere d’amore anche delle comunità nelle quali le persone erano vissute in terra e alle quali continuavano ad appartenere anche dopo la morte[2].

Da ciò si evince che per la religione cristiano-cattolica è avvertita la necessità di un particolare trattamento dei defunti, che vede nella violazione del sentimento di pietas verso il corpo post mortem anche la giustificazione di una normativa penale a tutela di esso[3].

Come d’altronde si legge anche nell’Antico Testamento (Siracide, 7, 33 s), “La tua generosità si estenda ad ogni vivente e anche al morto non negare il tuo amore.”[4]

Ancora, nella lettera ai romani (Rm, 6, 4), “Come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova”[5].

Infine, nella lettera ai corinzi (1 Cor 15,20–22)  “Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo”[6].

Di non poca importanza, poi, il ragionamento della dottrina religiosa sul recente allontanamento dai suoi dettami, nonché sulla sempre più marcata debolezza dell’autorità religiosa e morale, oggi sempre meno osservata dall’uomo, forse sempre più impegnato nella quotidianità della vita consumistica moderna, tanto da dimenticare i più elementari doveri morali nei confronti dei defunti, della loro cura, del loro ricordo: circostanza questa che prescinde dall’appartenenza o meno ad un credo religioso, ma che denota più che altro un allontanamento dai più basilari doveri etici e morali (laici, oltre che religiosi) di rispetto dell’essere umano e delle sue spoglie.

Si pensi solamente a quanto accaduto nel siracusano circa un anno fa[7] (notizia e immagini che hanno fatto il giro del web e dei telegiornali) ove è scattata la denuncia per quattro persone, ventisettenni e sessantenni, accusati di aver organizzato una grigliata nel cimitero, di fronte ai loculi, come se fosse tutto normale.

Proprio questa anomala normalità, amoralità forse,  priva di etica, provoca un sussulto di coscienza su cui riflettere. A tal proposito, viene osservato che: “Espressione di degenerazione e decadenza della cultura sono anche i crescenti furti nei cimiteri, ma soprattutto la profanazione delle tombe da parte di singoli e gruppi, gli eccessi di riti occulti e satanici compiuti nei cimiteri fino alle violazioni dei cadaveri. Tutto questo va considerato e combattuto come perversione e perdita di umanità.”[8][9] Anche da autori laici veniva affermato che “tutta la cultura si basa, letteralmente, sul culto dei morti; senza attenzione per i morti non vi è attenzione per l’uomo[10].

Che sia forse, o quantomeno in parte, questa disattenzione verso la morte in sé e verso il ricordo della vita ad essere anche causa della maggiore diffusione di crimini cruenti contro la persona, la cui commissione sembra oggi essere ormai assimilata come qualcosa di “normale” da leggere sui giornali o da ascoltare, magari durante un pranzo o una cena davanti al televisore, per poi scordarsene pochi minuti successivamente?

A tali interrogativi non si intende di certo, con questo breve scritto, dare una risposta che a noi non compete; ciò basti, tuttavia, a giustificare l’elaborazione di tale contributo in forma giuridica, la cui presente premessa si riteneva necessaria al fine di focalizzare l’attenzione anche sulla delicatezza delle varie questioni religiose (o laiche)[11], etiche e morali ad esso sottintese.

I “delitti contro la pietà dei defunti” ed il bene giuridico protetto: la situazione legislativa in Italia

Il libro secondo del nostro codice penale, al titolo V, capo II, prevede i delitti contro la pietà dei defunti. In esso sono contenuti reati che vanno dalla “violazione di sepolcro” (art. 407), “vilipendio delle tombe” (art. 408), al “turbamento di un funerale” (art. 409), alla “distruzione di cadavere” (art. 411), all’occultamento (art.412) e all’“uso illegittimo” (art. 413) dello stesso. Come si può notare, trattasi di specifiche e ben precise condotte. Mentre il codice vigente annovera, come visto, tali reati “contro la pietà dei defunti”, il codice del 1889 li prevedeva tra quelli “contro la libertà dei culti”. Secondo il Manzini questa inesatta classificazione dipendeva dalla tradizione, che risale agli ultimi secoli dell’impero romano, per cui si considerò il violato sepolcro come un quasi sacrilegio, cioè come un sacrilegio improprio. Si può evincere, quindi, che la pietas non è da considerarsi come strumento di difesa della religio, cioè del sentimento religioso, ma quanto come sentimento umano che “continua a accompagnare i morti, indipendentemente dalla credenza religiosa degli uomini che li venerano”.[12] L’attuale articolo 410 trova corrispondenza nell’art. 144 del codice Zanardelli, che però prevedeva differenti ipotesi delittuose.  Prima di quest’ultimo codice, il fatto era incriminato da quello sardo italiano e nell’articolo 219 del coesistente codice toscano. Ma cosa si deve intende per “pietà dei defunti?” Lo chiarisce nuovamente il Manzini allorché va ad affermare: “L’oggetto della tutela penale sono le esigenze di quel sentimento individuale e collettivo che si esplica col quasi religioso rispetto verso i defunti e le cose mortuarie, sentimento che è considerato quale forza etico-sociale, conservatrice e promotrice di civiltà, ed è assunto perciò dallo Stato come un bene politico e giuridico da proteggersi personalmente”.[13] Per Antolisei “è l’amore riverente dovuto all’entità che trascendono la vita dei singoli e che, per tale riflesso, si impongono al nostro rispetto e, potrebbe anche dirsi, alla nostra venerazione”.[14] Il rispetto generale verso i “defunti, le tombe/sepolcri e i cadaveri/spoglie umane inanimate” hanno un’antica e millenaria tradizione. Come non ricordare, anche nella letteratura, il monito di Foscolo nel carme “I Sepolcri” ove ricordava che una società che non conserva il culto dei morti fra i suoi valori spirituali più preziosi, non merita sopravvivenza. Così come Ungaretti nella poesia “Non gridate più” ove evidenziava che chi non rispetta la morte, non può sperare di “non perire”, ossia di salvare la propria anima, ma andrà incontro alla morte morale. L’apologista Minucio Felice, nel suo “Octavius”, ricordava d’altronde che “il corpo non muore veramente ma si scioglie negli elementi che Dio custodisce e conserva. I corpi nel sepolcro sono come gli alberi in inverno: occultant virorem ariditate mentita”.[15]

Come si nota e si è premesso, il concetto di pietà è un sentimento che comprende appieno il senso religioso e i valori comuni laici di una persona e della stessa società, degni, quindi, di tutela giuridica. Afferma giustamente il Vescovo di Bergamo che “i morti fanno parte della vita dei vivi con il ricordo, il rimpianto, la riconoscenza e l’insegnamento. La pietà verso i defunti è sempre stata uno dei segni dell’elevatezza della comunità cristiana, ma anche di ogni popolo e cultura. La pietà verso i defunti ha costruito e costruisce la civiltà e il progresso della vita umana”.[16] Pochi termini denotano un’appartenenza al lessico emozionale come la pietà: traduzione del latino pietas, essa, al di là dell’uso generico che connota il sentimento di solidale comprensione nei confronti della sofferenza altrui, designa ancora oggi la dimensione psicologica che scaturisce dall’esperienza della morte dei propri simili e fa la sua comparsa nel codice penale, al capo II del titolo IV. L’interpretazione consolidatasi in dottrina individua in tali norme un presidio ad un sentimento considerato universale, non una forma di tutela della salute pubblica.

La tutela è incentrata su oggetti materiali, ma postula la rilevanza simbolica delle res: oggetti la cui violazione integra il paradigma delittuoso in quanto la materialità delle azioni assume il significato di dileggio alla memoria. Malgrado la topografia codicistica, pare opportuno rimarcare l’autonomia concettuale del sentimento di pietà per i defunti dalle eventuali caratterizzazioni religiose. È sul presupposto di una dimensione laica di tale sentimento, al di là dell’adesione a fedi e oltre il manto di ritualità cultuali, che deve aprirsi la discussione sulla legittimità e necessità di un presidio sanzionatorio. Autorevole dottrina (Fiandaca/Musco) è, però, critica nei confronti della scelta politico criminale: “La previsione autonoma di delitti contro la pietà dei defunti non appare, nell’attuale momento storico, perfettamente congrua con la funzione propria di un diritto penale di uno Stato democratico e secolarizzato: il mero sentimento non sembra infatti poter assurgere al rango di bene giuridico, non intaccando la sua semplice violazione quelle condizioni minime della vita in comune la cui salvaguardia legittima l’uso dello strumento penalistico”.

L’osservazione ha il merito di evidenziare uno dei punti critici del rapporto tra sentimenti e tutela penale: libertà che rischiano di essere soggette alla coercizione di fronte a moti dell’animo umano, il cui turbamento, pur intenso, non può essere destinatario di una priorità assoluta all’interno di un contesto pluralista. Nell’attuale configurazione normativa, tuttavia, la tutela del defunto evoca sentimenti, ma non ha ad oggetto stati psicologici di parenti o delle persone ad esso affettivamente legate. Si tratta di un riconoscimento dovuto all’essere umano in quanto tale, a prescindere da metafisiche ultraterrene, ma anzi ben ancorato ad una concezione secolare dell’esistenza, secondo cui il soggetto può e deve meritare rispetto anche dopo il trapasso. È in quest’ottica che può eventualmente valutarsi l’opportunità del mantenimento di un presidio e i suoi limiti: secondo logiche non pervasive ma ragionevolmente orientate alla salvaguardia di un nucleo minimo di rispetto verso chi ha abbandonato la dimensione fisica dell’esistenza”.[17]

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Autori e vittime di reato

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L’art. 410 c.p. e brevi cenni sulle questioni interpretative ad esso sottintese

Entrando nel cuore della fattispecie in esame, l’articolo 410 disciplina e punisce chiunque commetta atti di vilipendio sopra un cadavere o le sue ceneri. Nel novero delle condotte contra legem è presente il deturpamento o la mutilazione, nonché chi compia su questi atti di brutalità o di oscenità. Per atti di vilipendio si fa riferimento a quanto diversamente previsto dagli articoli 290 e 407 del codice penale, in materia di vilipendio e violazione di sepolcro – non integrando la fattispecie in esame le condotte commesse con semplici parole o discorsi offensivi -; così come per la circostanza aggravante è necessario che si abbia deturpamento, ovvero deformazione dei lineamenti del cadavere, mutilazione, se privato di parti rilevanti, o siano compiuti atti di brutalità caratterizzanti da violenza o oscenità, sessualmente perversi. Per definire la persona offesa/soggetto di tale reato, è necessario specificare che la nozione di cadavere è ancora discussa. Attenta dottrina[18] osserva che “Il cadavere, giuridicamente parlando, è un rebus. Non è più soggetto, ma non è un oggetto, una cosa; non è propriamente un bene immateriale, ma la sua consistenza naturalistica non è apprezzabile dall’ordinamento come qualsiasi altro residuo di vita organica. Dal cadavere l’ordinamento deve proteggere la comunità, a causa dei gravi danni provocati da miasmi ed epidemie di cui esso è un veicolo, e al tempo stesso il cadavere deve essere protetto da quello stesso ordinamento dagli oltraggi e dalle offese da parte dei membri di quella medesima comunità”. In termini generali si deve intendere il corpo umano inanimato, che abbia quindi perso irreversibilmente le sue funzioni vitali, i suoi “resti mortali”, definiti dalla legge come “gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anninonché le “parti anatomiche riconoscibili”, definizione fornita dall’art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 15 luglio 2003 n. 254[19].  Per la determinazione del momento della morte di una persona che abbia vissuto, invece, rilevante per considerarne il corpo quale cadavere è l’art. 1 legge 578/1993, il quale ha identificato la morte con “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”, non facendo definitivamente più riferimento alla cessazione del battito cardiaco o della respirazione, che possono servire tuttavia come strumenti di accertamento della morte (art. 2 l. 578/1993). Per ceneri, si deve invece intendere quelle che risultano dalla combustione del corpo umano, sia per cremazione autorizzata sia per dissolvimento dello scheletro.

Gli atti di vilipendio, dal latino vilis e pendere, “ritenere vile”, che si possono compiere sul cadavere o le sue ceneri, consisterebbero in fatti oltraggiosi, di disprezzo (anche contro lo scheletro umano). Emblematica è, sul punto, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 15 giugno 1898[20]: “L’’involucro che contiene le spoglie mortali degli estinti, e che può ritenersi pei morti ciò che forma l’indumento dei vivi, viene a costituire un tutto col cadavere stesso ed è nella coscienza umana improntato di solennità religiosa quanto il cadavere che ivi si contiene, ed è evidente che chi fa atti di vilipendio in ciò che ricopre il cadavere, lo fa con scopo di recare offesa al cadavere stesso”. Il delitto si aggrava[21] se, come visto, il colpevole deturpa il cadavere ossia se compie sullo stesso deformazioni o alterazioni “ripugnanti o sconvenienti”. Analogamente se mutila il cadavere. La mutilazione si ha quando c’è asportazione di parti del corpo. Per atti di brutalità si devono invece intendere quelle manifestazioni, esclusi il deturpamento e mutilazione, che rivelano l’assenza di umanità e di pietà (ad esempio forme di percosse e lesioni sulla salma o il gettarlo violentemente a terra). Per atti di oscenità, infine, vengono in considerazione “quei fatti di inaudita abiezione, che costituiscono una delle più riluttanti e orrende degenerazioni sessuali tanto che, sia per la loro essenza, sia per la loro rarità, sono da ritenersi più manifestazioni di infermità di mente che di volontaria immoralità: trattasi della cosiddetta necrofilia”. Secondo alcuni autori di psicopatologia forense “tra le deviazioni dell’istinto della conservazione individuale si può annoverare infatti la necrofilia, che consiste nel soddisfacimento sessuale mediante atti di libidine alla vista di un cadavere o sopra di esso o, addirittura, nei casi più gravi, mediante congiungimento con il medesimo”.[22]

Nel nostro ordinamento il concetto tout court di violenza sessuale commessa in danno di un cadavere, prevede la contestazione di vilipendio appunto, con una pena che va dai tre ai sei anni (contro i 5 ai 10 per il delitto ex art.609 bis codice penale). Ricorda sempre il Manzini che la necrofilia fu considerata fra i massimi delitti contro la religione già nelle più antiche fonti del diritto ecclesiastico (Poenitentiale Vigilanum: “Si quis cum muliere mortua fornicberit, ita usque ad finem vitae suae poeniteat”). La norma, ai fini della configurabilità del reato, richiede il dolo generico[23]: analogamente per le condotte aggravate.

Conclusioni

Senza addentrarsi ulteriormente nell’analisi della fattispecie, già oggetto di numerose pubblicazioni, si ritiene qui di concludere con una osservazione: una tutela della “pietà dei defunti”, come sostenuto da autorevole dottrina[24], “vi è sempre, o quasi sempre stata. D’altra parte, il culto dei morti ha fatto parte dei costumi degli uomini sin dall’antichità, ed è noto che in epoche antiche (si pensi ai faraoni egiziani) tale venerazione assumeva spesso importanza e sacralità maggiori di oggi“. Pertanto ci si permetta di ritenere che, religione o non religione, una simile tutela appare essere irrinunciabile, e l’unico lato “atipico” del nostro codice sembra essere quello della denominazione del bene giuridico, definito, appunto, come la “pietà dei defunti”, tanto che alcuni eminenti penalisti, in proposta di riforma del codice penale, hanno proposto, ad esempio, di rinominare il predetto titolo optando per una definizione più limpida quale quella dei reati contro “la dignità della persona defunta[25]. Ad ogni buon conto, a prescindere da ogni possibile riqualificazione definitoria, non si ritiene che si possa considerare tali fattispecie incriminatrici come antichi residui di una tutela non più opportuna, né come sedimentazioni esclusivamente religiose, atteso che la dignità umana (nel senso lato del termine, comprensiva anche della dignità del corpo post mortem) è da considerarsi come valore di rango costituzionale e dunque legittimante ogni tutela, anche penale, nei suoi confronti, sia durante tutta la fase della vita sia dopo la sua fine.

 

Note

[1]Seppellire i morti e consolare gli afflitti. Uno sguardo cattolico sulla cultura della sepoltura che cambia”, a cura del Segretariato della Conferenza episcopale tedesca, 20.6.2005. Traduzione di “Chiese nel mondo”, nell’articolo “Seppellire i morti e consolare gli afflitti”, rinvenibile al seguente link della Diocesi di Torino: http://www.diocesi.torino.it/liturgico/wp-content/uploads/sites/4/2017/05/seppellire-morti.pdf

[2] Ibidem, pag. 1

[3] Per curiosità storico-giuridica si osserva, come riportato nella Istruzione “Ad resurgendum cum Christo” circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, che “con l’Istruzione Piam et constantem del 5 luglio 1963, l’allora Sant’Uffizio ha stabilito che «sia fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli»”, aggiungendo però che la cremazione non è «di per sé contraria alla religione cristiana» e che non siano più negati i sacramenti e le esequie a coloro che abbiano chiesto di farsi cremare, a condizione che tale scelta non sia voluta «come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa». Questo cambiamento della disciplina ecclesiastica è stato poi recepito nel Codice di Diritto Canonico (1983) e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (1990).  Per la lettura completa si rimanda alla lettura della pubblicazione emanata dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 15 agosto 2016, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, Prefetto Gerhard Card. Müller.

[4] Testo completo riportato nella edizione CEI di cui al link: http://ora-et-labora.net/bibbia/siracide.html

[5]Testo completo al (testo) CEI di cui al seguente link: http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%206,3-4.8-11

[6] Testo completo al link Vaticano: http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_PXS.HTM

[7] Cfr. cronaca/2017/12/04/grigliata-al-cimitero-di-melilli-scattano-quattro-denunce-010481ab-20d2.4787-a6d6-a0073bd3ec92/

[8] Sono parole del Professor Zbigniew Suchecki della Pontificia Università Antonianum, in “ARTYKUŁY”, “La nostra cura per i morti”, ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XVIII, numer 2 − 2008, pag. 187.

[9] Del predetto autore Professor Zbigniew Suchecki si legga, anche “La cremazione dei cadaveri nel diritto canonico”, 1990, pubblicazione della Pontificia Università Lateranense.

[10] Citato da L. Gasbarrone in “Atti della Accademia Lancisiana”, nell’interessante contributo dal titolo “Prolusione. Il culto della morte nei secoli: ieri, oggi e forse domani”, Anno Accademico 2017-2018, Vol. 62, n° 1, Gennaio – Marzo 2018, di cui al seguente link: http://www.attidellaaccademialancisiana.it/146/19/articolo/Prolusione-Il-culto-della-morte-nei-secoli-ieri-oggi-e-forse-domani

[11] Viene attentamente osservato, nell’interessante contributo di Paolo Cavana, (associato di Diritto canonico ed ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università “Maria SS. Assunta” LUMSA – Roma, sede di Palermo), in “La morte e i suoi riti:
mutamenti culturali ed evoluzione legislativa in Italia”, Stato, Chiese e pluralismo confessionale , Rivista telematica (www.statoechiese.it)
novembre 2009 , pag. 6, che “Nella seconda metà del sec. XVIII, con l’affermarsi dell’Illuminismo e della preoccupazione per la salute pubblica, l’accumularsi dei morti nelle chiese o nei piccoli recinti delle chiese – secondo una prassi quasi millenaria – diviene ad un tratto intollerabile. Da ciò la decisione di trasferire i cimiteri fuori delle città, facendoli passare – nelle legislazioni dei paesi ritenuti più avanzati – dalla giurisdizione esclusiva delle autorità ecclesiastiche a quella delle autorità civili. Ivi  vi dovevano tributare ai morti, con un vero culto laico, la loro venerazione. Le loro tombe divenivano il segno della loro presenza oltre la morte, che non presupponeva necessariamente l’immortalità delle religioni salvifiche, come il cristianesimo.  Si afferma un culto dei morti, di origine laica e positivista, come risposta all’affetto dei sopravvissuti e alla loro nuova ripugnanza ad accettare la scomparsa della persona cara. I parenti vogliono recarsi nel luogo preciso della sepoltura e vogliono che questo luogo appartenga completamente al defunto e alla sua famiglia. La concessione di sepoltura diviene una speciale forma di proprietà, sottratta al commercio. Si va dunque a visitare la tomba di una persona cara allo stesso modo in cui si va da un parente. Il ricordo conferisce al morto una specie di immortalità, che in principio era estranea al cristianesimo.  Nel corso dell’Ottocento si afferma l’idea che i cimiteri, nei nuovi progetti delle grandi città, sono destinati ad essere al contempo parchi organizzati per la visita familiare e musei di uomini illustri, in cui si riflette e si conserva la perennità della polis. Il culto dei morti diviene quindi, nell’età del romanticismo, anche una forma o espressione di patriottismo, di omaggio alla memoria della Nazione. “.

[12] Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale parte speciale, vol. I, Zanichelli, Bologna 2007, pag.450 in “Violazione di sepolcro” di N. Gelmi, 19.1.2018 sul sito www.diritto.it

[13] Cfr. V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, vol. VI, Utet, Torino 1962, pag.67

[14] Cfr. F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, II, XV, Giuffrè Milano 2008, pag.228 in “Violazione di sepolcro” di N. Gelmi, 19.1.2018 su diritto.it

[15] Cfr. De Ruggero, “La filosofia del cristianesimo”, Laterza, pag.214, in avvenire.it del 29.1.2009

[16] Cfr. “La pietà per i defunti. Il Vescovo: “Segno di civiltà”, in ecodibergamo.it del 3.11.2010

[17] Cfr. “Tutela penale di sentimenti?” in tesi di dottorato in scienze giuridiche, curriculum in diritto penale e criminologia, XXIII ciclo a.a. 2009/2010, di Federico Bacco, pag.22 in https://boa.unimib.it/retrieve/handle/10281/20373/26206/Phd_unimib_716454.pdf

[18] Cfr.  Cristina Ciancio, Requiescant in pace.
Alcune osservazioni sulla protezione del cadavere nel Regno d’Italia“, rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna www.historiaetius.eu – 10/2016 – paper 26, pag. 3.

[19] Cfr. art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione. Si definiscono: a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati; b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

[20] In “Rivista penale”, (1898), pp. 242-243, cit. in  Cristina Ciancio, op. cit. pag. 24

[21] [21] La cronaca di questi ultimi tempi ci ricorda casi in cui è stato contestato il delitto in esame: come dimenticare i casi Pamela Mastropietro a Macerata e di Jessica Faoro a Milano. I rispettivi autori degli omicidi sembrerebbero essersi accaniti, con modalità diverse, sui corpi spenti delle ragazze. Trattandosi di lesioni post mortem, è inevitabilmente scattata anche la contestazione di vilipendio (acclarata, ex ante, da una perizia medico-legale che ha accertato il tempo in cui sono state inferte le lesioni). Sul punto, tuttavia, non si ritiene di approfondire le vicende in quanto ancora in attesa di Sentenza definitiva.

[22] Cfr. G.C. Spirolazzi, in Dizionario di psicopatologia forense, Giuffrè, Milano 1961, pag.90

[23] In Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17050 del 11 aprile 2003 è evidenziato che l’elemento psicologico del reato di vilipendio di cadavere consiste nel dolo generico, ed è integrato quando l’agente sia consapevole che la condotta posta in essere è idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti ed è vietata da disposizioni regolamentari (come per il caso di esumazione parziale), o comunque non è strettamente necessaria all’espletamento dell’attività eventualmente lecita che comporta la manipolazione dei resti umani. (Fattispecie relativa alla esumazione di un corpo destinato ad urna ossario, smembrato dall’operatore addetto perché solo parzialmente mineralizzato, con conservazione nell’urna di parte dello scheletro e dispersione nell’ambiente delle porzioni non ancora decomposte del cadavere;http://feir.cois.it/database/regioni/lombardia/Libertà%20religiosa/Sentenza%202003%2017050%20Corte%20Cassazione%20Libertà%20religiosa.html

[24] A. Cadoppi, P. Veneziani, Elementi di diritto penale, parte speciale, introduzione ed analisi dei titoli, CEDAM, III ed., 2010, pag. 140.

[25] Si veda, sul punto, il cd. progetto Pagliaro.

Alessandro Continiello

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