Il reato di calunnia, disciplina giuridica e caratteri

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Gli elementi costitutivi

Il reato di calunnia trova la propria disciplina nell’articolo 368 del codice penale e si configura quando un soggetto, per mezzo di denuncia, querela, richiesta o istanza, dirette all’autorità che abbia l’obbligo di riportarne a quella o alla Corte penale internazionale, accusi di un reato una persona della quale conosce l’innocenza o simuli a suo carico le tracce di un reato.

La calunnia si deve ritenere configurabile sia quando il reato è stato commesso da altri e l’accusatore ne sia consapevole, sia quando il reato è esclusivamente il frutto della fantasia di costui.

L’interesse tutelato da questa norma è quello del corretto funzionamento della giustizia, perseguito evitando che venga instaurato un procedimento nei confronti di un soggetto che è innocente, o per non avere commesso il fatto o per avere agito in presenza di cause di giustificazione.

Secondo alcuni autori e determinata giurisprudenza, il reato di calunnia si deve considerare un reato plurioffensivo, perché l’oggetto della tutela apprestata dall’articolo 368 del codice penale dovrebbe essere ravvisato anche nella libertà dell’innocente accusato e nel suo onore.

Si tratta di un reato comune, potendo essere posto in essere da chiunque, di pura condotta, di pericolo e a forma vincolata.

Non è configurabile il tentativo e la calunnia si consuma quando l’autorità riceve l’informazione calunniosa o viene a conoscenza delle tracce di reato.

Trattandosi di un reato istantaneo, la consumazione non è condizionata da eventuali evoluzioni normative relative alla nozione o alla procedibilità del reato.

L’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della calunnia è il dolo generico.

Ci devono essere la coscienza e la volontà di accusare un innocente.

La pena edittale prevista dal codice penale per il reato di calunnia è quella della reclusione compresa tra un minimo di due anni e un massimo di sei anni.

L’articolo 368 del codice penale, ai commi due e tre contempla anche delle ipotesi aggravate nelle quali la pena è aumentata.

In particolare, si tratta del caso nel quale l’accusatore accusi qualcuno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o un’altra pena più grave.

In relazione a questa ipotesi, l’aumento di pena non è determinato dalla legge e si deve fare applicazione di quanto previsto dall’articolo 64 del codice penale, con la conseguenza che la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso, può essere aumentata sino a un terzo, senza la possibilità di superare i trent’anni di reclusione.

L’articolo che punisce la calunnia prevede, poi, più specificamente la reclusione da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni e la reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.

L’articolo 370 del codice penale, prevede, in ogni caso, anche che le pene stabilite per la calunnia sono diminuite se essa è relativa a un fatto previsto dalla legge come contravvenzione.

In relazione ai termini effettivi della diminuzione si deve considerare quanto previsto dall’articolo 65 del codice penale, in forza del quale la pena dell’ergastolo è sostituita dalla reclusione da venti a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Il reato di calunnia è un reato procedibile d’ufficio perché, anche volendo aderire alla tesi che lo considera plurioffensivo, è fondamentale la tutela dell’interesse al corretto funzionamento del sistema giudiziario per evitare che l’attività investigativa e della magistratura venga paralizzata da false notizie di reato.

La giurisprudenza in materia di calunnia

Se questi sono i tratti che caratterizzano il reato di calunnia, in giurisprudenza si trovano numerose pronunce che hanno contribuito a delinearne i connotati in modo più preciso.

Secondo Cassazione penale, il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva perché lede l’interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia e offende l’onore dell’accusato che è legittimato a opporsi alla richiesta di archiviazione del relativo procedimento.

In relazione all’elemento materiale, perché si configuri il reato di calunnia non è necessario che nella denuncia siano indicati gli elementi costitutivi del reato, basta la chiara indicazione del fatto oggetto di falsa accusa.

Passando all’elemento soggettivo, il dolo si concretizza nella consapevolezza dell’innocenza dell’accusato, mentre a niente rilevano i moventi psicologici della condotta del reo.

Il lavoro giurisprudenziale non si è fermato neanche negli ultimi anni.

La Cassazione penale ha chiarito che gli estremi del reato ricorrono anche quando l’imputato, oltre a ribadire l’insussistenza delle accuse a suo carico, assume delle iniziative rivolte a coinvolgere nell’accusa specifica e circostanziata di un fatto concreto dei soggetti dei quali conosce l’innocenza.

In tema di calunnia, la proposizione di plurime denunce contenenti false accuse depositate presso più autorità e in luoghi distinti dà luogo a una pluralità di reati, dovendosi escludere l’identità del fatto se la reiterazione della condotta avvenga con modalità spazio-temporali diverse.

Spesso, anche a causa del lessico comune, capita che i diversi reati di calunnia e diffamazione siano tra loro confusi oppure che si parli dell’uno e dell’altro indistintamente.

Succede di sentire dire, ad esempio, frasi del tipo “sono stato calunniato perché è stato detto che ho delle relazioni extraconiugali” oppure perché “è stato detto che ho espresso giudizi negativi sulla moglie del vicino” e così via.

Diffamazione e calunnia: figure diverse ma affini

In realtà,  queste cose che potremmo definire “maldicenze” potrebbero essere considerate diffamazione non calunnia.

Ciascuna norma penale si prefigge l’obiettivo di tutelare uno o più specifici beni giuridici, per il furto, ad esempio, il bene giuridico tutelato è il patrimonio, per la rapina si ritiene che i beni giuridici tutelati siano sia il patrimonio sia la libertà personale della vittima.

Per la diffamazione il bene giuridico tutelato della legge è la reputazione che può essere intesa come opinione sociale dell’onore e della rispettabilità della persona nel proprio contesto di vita nel tessuto sociale.

Il reato rientra tra quelli perseguibili a querela di parte che va proposta nel termine di tre mesi da quando si è venuti a conoscenza della commissione del reato.

In modo che si possaconfigurare il reato è necessario che l’offesa alla altrui reputazione sia fatta, in assenza della persona offesa, comunicando con più persone.

Tizio, ad esempio, parlando con Mevio e Caio, offende la reputazione di Sempronio.

Esempio tipico, sempre più frequente, è la diffamazione utilizzando Facebook.

Se il post o il commento è di carattere offensivo, questo comportamento integra l’ipotesi della cosiddetta diffamazione a mezzo stampa, specifica ipotesi di diffamazione aggravata, essendo il commento diretto a un gruppo indeterminato di persone.

La calunnia consiste, come detto sopra, nell’accusare falsamente una persona della commissione di un reato anche se si sa che la stessa è innocente.

Per potersi configurare il grave reato in oggetto, è necessario che la falsa accusa sia fatta, anche in modo anonimo, all’autorità giudiziaria o altra autorità che ha il dovere di riportare all’autorità giudiziaria (es. polizia, carabinieri).

Non si tratta, perciò, di un’offesa generica alla reputazione o all’onore dell’incolpato, come per il caso della diffamazione, ma della falsa attribuzione della commissione di un reato, anche se non direttamente indicato, nella consapevolezza che l’accusa è falsa perché l’accusato è innocente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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