Reato di abuso dei mezzi di correzione

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La disciplina giuridica di questo reato è contenuta all’articolo 571 del codice penale.

Si tratta di un reato che punisce chiunque abusi di simili mezzi ai danni di una persona che sia stata sottoposta alla sua autorità o che gli sia stata affidata per motivi educativi, di istruzione, vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte.

Soggetto attivo e passivo del reato, condizione di punibilità

Coloro che commettono questo reato sono puniti con la reclusione sino a sei mesi, se, dal loro comportamento derivi alla vittima il pericolo di una malattia fisica o psichica. Il bene giuridico protetto deve essere individuato sia nell’incolumità psicofisica sia nella dignità delle persone.

Il reato in questione rappresenta una forma di reato proprio. Il soggetto attivo è colui che ha un legittimo potere di correzione o di disciplina, mentre in relazione al soggetto passivo, la sentenza n.4444/2011 della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la situazione in esame non si possa configurare se la condotta sia posta in essere nei confronti di un figlio maggiorenne.

Una simile responsabilità penale da parte del genitore si può ritenere integrata esclusivamente se lo stesso abbia ancora una potestà sul figlio, alla quale costui non è in grado di sottrarsi.

Dal testo della norma, risulta evidente che il reato del quale all’articolo 571 del codice penale è subordinato al verificarsi di una condizione obiettiva di punibilità. La condotta dell’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è penalmente rilevante se da essa derivi una malattia fisica o psichica della vittima.

Aggravanti, elemento soggettivo

Il reato in questione non ha natura necessariamente abituale. L’abuso penalmente rilevante si può avere non esclusivamente se i comportamenti lesivi dell’integrità psicofisica della vittima siano ripetuti e mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile, ma anche quando il soggetto attivo ponga in essere un unico atto di notevole rilevanza.

Il codice penale prevede una pena aggravata se dall’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, alla vittima derivi una lesione personale e una pena ancora più aggravata se da esso derivi la morte.  L’evento lesioni o l’evento morte non devono essere voluti dal responsabile, in caso contrario, egli incorrerebbe in responsabilità per i reati di lesioni o di omicidio.

In relazione all’elemento soggettivo del reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina la dottrina, nel corso degli anni, si è posta su posizioni contrastanti.

In passato la tesi prevalente riteneva necessario il dolo specifico, individuato nella volontà dell’agente di commettere il fatto sanzionato nell’intento di perseguire una finalità educativa. Oggi la dottrina maggioritaria ritiene sufficiente il dolo generico, la semplice volontà consapevole di realizzare il fatto costitutivo di reato.

Differenze con il reato di maltrattamenti in famiglia

Secondo questa visione, il fine correttivo non può essere considerato come un altro fine idoneo a integrare il dolo specifico. Il reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina rischia di sovrapporsi, secondo una lettura superficiale, a quello di maltrattamenti in famiglia, disciplinato dall’articolo 572 del codice penale.

Non sempre per l’interprete può risultare facile tenere distinte le due ipotesi.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tentato più volte di fare chiarezza, riuscendo a fornire un adeguato orientamento. Un esempio è contenuto nella sentenza n. 34460/2007 con la quale i giudici hanno chiarito che alla base del delitto in oggetto c’è un utilizzo di mezzi educativi, astrattamente legittimo e consentito, che, diventa abuso, se eccessivo, arbitrario e intempestivo.

Il più grave reato di maltrattamenti in famiglia, si verifica quando la persona offesa è sottoposta a episodi continui di violenza e prevaricazione che rendono intollerabili le sue condizioni di vita.

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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