Rave party: il reato c’è ma non si vede

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‘To rave’ tradotto in italiano significa: delirare, sragionare, svagolare. Onde ‘rave party’ indica un festino dionisiaco, una celebrazione maniacale. Rave ha un’assonanza e forse una comune radice semantica con ‘rape’, stupro, e anche con ‘rage’, furore.

Le parole nominano il mondo e i vocaboli fin qui illustrati tratteggiano una realtà per nulla rassicurante, da qui la preoccupazione per il Legislatore di attivarsi tempestivamente.

Domanda: si tratta di un intervento necessario? Risposta: a ben vedere, no.

L’attuale codice penale contiene già fattispecie descrittive dei fatti che la politica criminale dell’Esecutivo intende evitare o punire.

Indice

  1. Articolo 633 c.p.: Invasione di terreni o edifici
  2. Articolo 634 c.p.: Turbativa violenta del possesso di cose immobili
  3. Articolo 637 c.p.: Ingresso abusivo nel fondo altrui
  4. Conclusioni

1. Articolo 633 c.p.: Invasione di terreni o edifici

La norma è situata nel Libro secondo, “dei delitti in particolare”, Titolo XIII, “dei delitti contro il patrimonio”, Capo I, “dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone”.

La disposizione recita:
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui,  pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti  profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il  fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso  da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la  pena  per i promotori o gli organizzatori è aumentata”.

Elemento oggettivo

Si tratta di un reato comune di evento a forma libera, a tutela del possesso.

Il momento realizzativo si perfeziona con l’instaurazione di un rapporto antigiuridico tra il bene immobile e un terzo volto a impedire, diminuire o turbare l’effettivo diritto reale di godimento del legittimo titolare sulla cosa.

Il reato è aggravato dall’averlo commesso in modo organizzato, da più di cinque persone o mediante l’impiego di armi.

Elemento soggettivo

Il primo comma della norma introduce il dolo specifico, nella finalità di occupazione o di profitto, risultando così insufficiente la mera volontà e intenzione di compiere il fatto.

2. Articolo 634 c.p.: Turbativa violenta del possesso di cose immobili

La norma ha la medesima collocazione topologica di quella precedente.

Essa stabilisce:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone”.

Elemento oggettivo

La norma ha carattere residuale rispetto all’articolo 633 c.p. sopra analizzato. Tale connessione si esprime anche nella simmetria strutturale delle due disposizioni, trattandosi anche in questo caso di un reato comune a forma libera, di evento, a difesa del possesso. Tuttavia in questo caso il reato si consuma nel momento in cui il rapporto giuridico tra possessore e immobile posseduto risulta turbato da violenza o minaccia alla persona del titolare.

Il secondo comma introduce una presunzione legale, laddove prevede che la numerosità degli agenti possa di per sé costituire, anche in assenza di violenza o minaccia personale, un’occasione di turbamento al godimento della cosa immobile.

Si pensi, in ipotesi, al caso in cui un gruppo di più di 10 unità sosti davanti all’ingresso di un fondo o di un’abitazione, impedendone l’accesso. In accordo con il Legislatore questo fatto è sufficiente ad ingenerare uno stato di indebita apprensione nel possessore, determinando così un ridotto godimento del bene immobile posseduto.

Elemento soggettivo

A differenza dell’articolo 633 c.p., la disposizione in esame indica nel dolo generico, e non in quello specifico, il fattore idoneo ad integrare il reato. Perciò non è richiesta all’agente la realizzazione di un fine particolare, bensì la sola consapevolezza di diminuire la possibilità del legittimo godimento dell’immobile.

3. Articolo 637 c.p.: Ingresso abusivo nel fondo altrui

Anche questa disposizione si disloca nella stessa posizione delle altre due all’interno del codice penale.

Il testo della legge afferma: “Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Elemento oggettivo

Si tratta, come per gli articoli precedenti, di un reato comune a forma libera, a protezione del diritto reale di godimento di bene immobile.

Si evince la sussidiarietà della fattispecie in esame rispetto alle due già visionate, in quanto la presenza di un solo elemento di quelli elencati agli articoli 633 e 634 c.p. farebbe qualificare il fatto come rientrante nell’una o nell’altra di queste norme incriminatrici.

A differenza poi dell’invasione di terreni o edifici e della turbativa violenta del possesso di cose immobili, l’articolo in discorso descrive un reato di mera condotta, essendo sufficiente il transito di una persona in un fondo sul quale non può vantare alcun diritto reale.

Elemento soggettivo

L’irrilevanza dello scopo perseguito dal soggetto attivo rende il reato compiuto mediante dolo generico, essendo bastevole l’assenza di uno stato di necessità per compiere l’azione.

4. Conclusioni

Dal solo combinato disposto degli artt. 633, 634 e 637 c.p. si possono inferire tre risultati:

  1. il Legislatore ignora la normativa penale in materia e questo lo spinge ad operare per colmare una lacuna legislativa inesistente;
  2. il Legislatore conosce la normativa penale in materia e la proposta legislativa avanzata rappresenta un utilizzo identitario della politica criminale;
  3. il Legislatore conosce la normativa penale in materia e la proposta legislativa avanzata non rappresenta un utilizzo improprio della politica criminale ma la tecnica di normazione adottata è inadeguata.

Al punto c) si segnala in proposito:

  1. la possibilità di introdurre un nuovo comma agli articoli summenzionati specifico per il “rave party”;
  2. la possibilità di modificare un comma di quelli esistenti agli stessi articoli, in modo da rendere la fattispecie comprensiva di quella del “rave party”;
  3. la possibilità di aggravare unicamente il quantum già previsto dalle pene vigenti per i reati citati;
  4. la possibilità di aggiungere/modificare le circostanze aggravanti di reato in senso afflittivo per l’ipotesi di “rave party”.

Francesco Gandolfi

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