Raccolta indifferenziata ed abusi del singolo condomino: due importanti decisioni

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La raccolta differenziata di tipo domiciliare, cosiddetta “porta a porta”, costituisce per le amministrazioni comunali la migliore soluzione al problema dei rifiuti solidi urbani. L’obiettivo dei Comuni è sempre stato quello di sensibilizzare e responsabilizzare le collettività condominiali attraverso la consegna di contenitori domestici e condominiali, per una più effettiva selezione dei rifiuti. Tuttavia, all’interno dei caseggiati, è frequente la presenza di condomini indisciplinati che non procedono al corretto conferimento dei rifiuti nei bidoni. Tali soggetti normalmente non vengono individuati con conseguente tendenza a ritenere colpevole l’intero condominio, e per esso, l’amministratore.

La posizione del condominio

Il condominio è privo della personalità giuridica. La legge di riforma n. 220/2012 non ha preso posizione sul problema ma, come evidenziato dalle Sezioni unite della Suprema corte nella sentenza n. 19663/2014, ha introdotto una serie di disposizioni che sembrerebbero confermare la tendenza alla progressiva configurabilità “di una sia pur attenuata personalità giuridica”.  È vero, però, che con la sentenza n. 10934/2019, le medesime Sezioni unite hanno escluso che il condominio possa configurarsi come un autonomo soggetto di diritto. In tale situazione non è possibile parlare di una posizione di garanzia del condominio per le violazioni commesse dal singolo condomino. Del resto, nessuna norma pone sul condominio un obbligo generale di vigilanza sul corretto utilizzo dei bidoni dei rifiuti, né su quello che i singoli condomini ripongono all’interno dei bidoni per la raccolta differenziata. In ogni caso, quando un condomino commette un illecito relativo alla gestione dei rifiuti, al condominio può essere contestato sempre e solo l’errato posizionamento dei bidoni o la mancanza di adeguata regolamentazione dell’utilizzo dei bidoni o l’accessibilità dei mezzi di raccolta (uniche contestazioni possibili).

Non è raro, però, che per le utenze condominiali nel regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti venga stabilito che, nei casi in cui vengano accertate modalità di conferimento dei rifiuti in difformità a quanto stabilito dalla normativa, le violazioni siano contestate, ove possibile, al trasgressore, ovvero al condominio obbligato in solido con l’autore della violazione nella persona dell’amministratore condominiale, del responsabile condominiale, se nominati o, in solido, ai condomini. Tale disposizione non può far sorgere una responsabilità in solido del condominio per le violazioni del singolo condomino in quanto il condominio – come detto – non è obbligato a vigilare sui bidoni e su cosa vi viene conferito all’interno, né gli stessi contenitori della raccolta differenziata costituiscono lo strumento utilizzato per commettere la  violazione contestata: infatti sono soltanto i contenitori in cui sono stati conferiti i rifiuti diversi dalla tipologia prescritta (Trib. Torino 1 marzo 2018, n. 1027).

La posizione dell’amministratore

L’amministratore ha il dovere di individuare le aree adatte al posizionamento dei contenitori all’interno dei cortili o degli spazi privati condominiali. Per motivi d’igiene e civile convivenza, i contenitori per la raccolta porta a porta, posti in aree private, dovranno essere collocati, rispetto alle aperture finestrate di vani abitabili e spazi pubblici ove è prevista la permanenza di persone, alla maggior distanza possibile compatibile con la logistica legata agli svuotamenti effettuati dal gestore del servizio. L’amministratore è tenuto a custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al condominio (si applicano le disposizioni dei beni concessi in comodato gratuito) con le corrette modalità e in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati, nonché di garantirne il lavaggio e l’igienizzazione periodica. Ciò premesso occorre osservare che perché possa ascriversi una responsabilità ad un terzo occorre l’esistenza in capo a questi dell’obbligo di impedire la commissione dell’illecito da parte dell’autore materiale della violazione. In altre parole per rispondere del mancato impedimento di un evento è necessaria l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto, e, quindi, anche dal diritto privato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata nel rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore. Nessuna norma, però, impone all’amministratore di controllare se i rifiuti vengono conferiti nei bidoni correttamente, né applicare multe nei confronti dei condomini.

L’individuazione del trasgressore

L’art. 3 l. n. 689 del 1981, chiarisce che, ai fini della legittimità e validità di una sanzione, non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi, ma occorre che il trasgressore sia compiutamente identificato e che la sua condotta sia colposa o dolosa. Tale norma stabilisce, dunque, il principio generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo ed impone di fondare l’imputabilità della sanzione amministrativa sul principio della responsabilità personale dell’illecito commesso. Il Comune, quindi, prima d’irrogare la sanzione per mancato corretto conferimento dei rifiuti, deve procedere all’individuazione del responsabile della violazione amministrativa, mentre il condominio, siccome ente di gestione sfornito di personalità giuridica, non può essere assoggettato ad alcuna sanzione di sorta (Trib. Palermo 22 ottobre 2020, n. 3335).

 

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