Quota 103: al via la presentazione delle domande per la pensione 

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L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) ha aggiornato l’applicativo per consentire la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori con 62 anni di età e 41 anni di contributi nel 2023.
Lo ha reso noto nel messaggio n. 754/2023 nel quale viene spiegato che sul portale istituzionale è s è disponibile un altro prodotto per l’invio delle domande da parte degli interessati con la  pubblicazione della relativa circolare illustrativa.
 
I canali a disposizione per potere inviare le richieste sono il call center e il sito internet dell’Istituto di Previdenza Sociale stesso, accedendo attraverso Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi oppure rivolgendosi ai patronati.
Il via libera alla presentazione delle domande non è stato contemporaneo alla pubblicazione della circolare dell’Istituto, che recepisce le disposizioni normative e di solito contiene dei chiarimenti utili.
In relazione ai requisiti e alle regole principali, ci si deve rivolgere alle disposizioni della Legge di Bilancio 2023 (la 197/2023, articolo 1, commi 283-284).

Indice

1. I requisiti richiesti


Quota 103 è accessibile a coloro che, entro quest’anno, hanno compiuto 62 anni di età e sono in possesso di almeno 41 anni di contributi, iscritti all’assicurazione obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della stessa o alla gestione separata gestite dall’Inps, purché non siano titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle stesse.
Il requisito contributivo si può raggiungere anche cumulando i periodi contributivi che non coincidono, versati nelle indicate gestioni previdenziali.
La pensione non ha un decorso immediato, è soggetta all’applicazione di un periodo variabile di dilazione, cosiddetta finestra.
Coloro che hanno maturato i requisiti nel 2022 riceveranno la pensione con decorrenza dal prossimo 1 aprile o dall’1 agosto se sono dipendenti pubblici.
Coloro che maturano i requisiti quest’anno avranno una finestra di tre mesi se sono dipendenti privati e di sei mesi se sono dipendenti pubblici, e non prima di agosto.
Coloro che lavorano nel comparto della scuola e Afam devono presentare una domanda di cessazione dal servizio entro fine febbraio, in modo da potere accedere alla pensione all’inizio del prossimo anno scolastico oppure anno accademico.
 
Come sopra accennato, la domanda può essere inviata all’Istituto di Previdenza Sociale in diverse modalità.
 
Si può trasmettere online direttamente dal sito INPS, accedendo al servizio attraverso le consuete credenziali, vale a dire, SPID (almeno di Livello 2), CIE (Carta d’identità elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
 
Il servizio è disponibile al seguente percorso:
 
“Pensione e previdenza – Domanda di pensione – Area tematica: Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
 
In alternativa, coloro che hanno dimestichezza con Internet, oppure, per altri motivi impossibilitati all’accesso on line, possono usufruire dei servizi offerti rivolgendosi ai patronati, oppure, utilizzando il contact center INPS, chiamando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) oppure il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
 
Come specifica nel suo messaggio, l’INPS fornirà altre istruzioni in una circolare apposita che verrà prossimamente pubblicata. 

2. La differenza con le precedenti quota 100 e 102

A differenza delle precedenti quote 100 e 102, l’importo mensile lordo della pensione non può essere superiore a cinque volte il trattamento minimo.
Coloro che dovessero avere diritto a un assegno più consistente se lo vedranno decurtare sino al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia che, almeno sino al 2026, dovrebbe restare fissato a 67 anni.
Sempre sino a questo traguardo, quota 103 non può essere cumulata con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Esiste un’unica eccezione, rappresentata dal reddito da lavoro autonomo occasionale sino a cinquemila euro lordi all’anno.
In analogia con quello che prevedevano quota 100 e 102, in caso di superamento di questo limite la pensione quota 103 dovrebbe essere sospesa per l’anno nel quale si è sforato e le mensilità erogate in precedenza dovrebbero essere recuperate da parte dell’Inps.
Oltre alla circolare dell’Istituto di Previdenza Sociale, si aspetta il decreto ministeriale che deve attuare l’esonero contributivo alternativo all’accesso a quota 103.
A questo proposito, la Legge di Bilancio 2023, ai dipendenti che maturano i requisiti per la pensione  flessibile, ma continuano a lavorare, permette di fare una scelta e di non versare la loro quota di contributi previdenziali relativi a invalidità, vecchiaia e superstiti.
In simili ipotesi il relativo importo viene corrisposto al lavoratore che, da parte sua, ottiene una busta paga netta più elevata.

Dott.ssa Concas Alessandra

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