Questioni sull’affidamento condiviso

Scorza Paola 21/09/06
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Tribunale per i minorenni di Milano  12 maggio 2006
L’art. 4 della legge 8.2.2006 che estende l’applicazione della disciplina in tema di affidamento condiviso anche al contenzioso tra genitori naturali, richiama integralmente  tutte le norme sostanziali e processuali contenute  nella riforma, con ciò presupponendo l’applicazione del rito speciale di cui agli artt. 706 cp.c. e seguenti  con la conseguenza  che la competenza ad occuparsi dell’affidamento dei figli naturali appartiene al tribunale ordinario.
 
Tribunale i Milano sez. IX  sent. 21-28 giugno 2006 n,. 7711
 Anche dopo l’entrata in vigore della legge 8.2.2006  n. 54 è competente il Tribunale dei minorenni ai sensi dell’art. 317 bis c.c. e 38 disp. att. C..c. a decidere sulla domanda di affidamento di un minore proposta da un genitore naturale non contenendo l’art. 4 della suddetta legge , che estende l’applicazione della riforma anche ai figli naturali, alcuna disposizione espressa in tema di  competenza giurisdizionale.
 
Nota
Le riportate decisioni  sono una diretta conseguenza delle molte questioni che la legge  cosiddetta dell’affidamento condiviso ha sollevato e continuerà a sollevare in futuro.
Esse sono, senza dubbio alcuno,  il portato della frettolosità con la quale la riforma tanto attesa e tanto sperata è stata promulgata e della sciatteria con la quale si è giunti alla definitiva formulazione del testo.
Senza entrare in alcun modo sulla validità o meno dell’intera struttura della riforma, è evidente infatti, che il  grave ed insanabile contrasto tra le due decisioni è la conseguenza  di uno dei tanti dubbi che  la L. 8 febbraio 2006, n. 54 suscita nel dettare una nuova regolamentazione di una materia che di tutto aveva bisogno, meno che di ulteriori incertezze, idonee a procrastinare la decisione.
Non occorrono profonda riflessione e grande conoscenza dell’argomento, infatti, per comprendere  quanto sia deleterio per tutti, ma in primo luogo per il minore, l’eventualità che adita una Autorità Giudiziaria questa dichiari la propria incompetenza, costringendo le parti a ricominciare dall’inizio, con il rischio, non del tutto peregrino,  almeno in un prossimo futuro, di un conflitto di competenza.
In presenza, dunque, di due decisioni   che indubbiamente presentano aspetti  condivisibili ed apprezzabili  ed in attesa di un sollecito intervento della Corte di Cassazione, che indichi l’esatta portata della recente normativa,  appaiono consentite alcune osservazioni.
È’  opportuno ricordare che la L. 54/2006, recita testualmente: “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili  o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.
Egualmente opportuno  è ricordare che dette disposizioni da una parte hanno innovato     la disciplina di carattere sostanziale in tema di rapporti personali tra i coniugi e tra  questi ultimi e la prole, modificando l’art. 155 c.c. ed introducendo  gli artt. 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinqiues e 155-sexies, c.c , e dall’altra sul piano procedimentale hanno introdotto la reclamabilità dei provvedimenti presidenziali dinnanzi la Corte d’Appello ed i criteri per disciplinare la “soluzione delle controversie  e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni di legge”.
Se tale, come sembra, è l’ambito delle nuove disposizioni, la prima delle  riportate decisioni, più che sorretta da  una puntuale interpretazione delle stesse, sembra  essere frutto dell’erroneo convincimento che  le innovazioni abbiano voluto introdurre quella  auspicata unificazione di procedure  e di norme   che  aveva preceduto l’emanazione della legge de qua, in materia di rapporti familiari e filiazione.
Solo in tal modo, infatti,  può   intendersi il provvedimento in esame nella parte in cui il Giudice precisa che con la legge 54/2006 sarebbero stati “uniformati i procedimenti relativi all’esercizio della potestà sui figli naturali a quelli relativi ai figli legittimi non solo sotto il profilo sostanziale ma anche sotto il profilo processuale con un richiamo generale che modifica la disciplina sino ad oggi applicata”.
Una siffatta affermazione  non trova alcun riscontro nel testo di legge  che,a ben vedere, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale dei Minorenni, nell’art. 4 non ha affatto manifestato l’intenzione di unificare  le norme di carattere sostanziale e processuale,  ma ha, invece,  fatto riferimento   esclusivamente  alle “disposizioni della presente legge” per affermarne semplicemente l’applicabilità anche ai figli naturali.
Se ciò come sembra è esatto, è doveroso riconoscere che il tribunale dei Minorenni, avrebbe dovuto  correttamente prendere atto che il legislatore “tradendo” le aspettative,  che avevano preceduto l’emanazione della legge 54/2006,  aveva soltanto voluto estendere quei cambiamenti anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati e non sforzarsi per  trovare un’impossibile  motivazione per declinare la propria incompetenza.
Del resto, un certo  imbarazzo   emerge anche dalla sentenza, nella quale si apprezza lo sforzo affannoso di trovare argomenti per  sorreggere l’impianto scaturito  dall’erroreo convincimento iniziale, allorché si è costretti ad ammettere che ciò che emerge dai lavori parlamentari non è determinante  e  ancor di più allorché si afferma   che la volontà di unificazione, o ancor meglio l’effettiva unificazione delle procedure,  deve ritenersi introdotta perché la nuova regolamentazione “non sembra più consentire  la scissione tra le varie competenze” esistenti tra il Tribunale dei minorenni competente per l’affidamento ed il Tribunale ordinario competente per la determinazione dell’assegno di mantenimento  e l’assegnazione della casa.
Ancor meno convincenti e determinanti sono il dedotto mancato richiamo alla clausola “in quanto compatibili” o ancora la circostanza  che la nuova legge introducendo la  possibilità di un reclamo  dei provvedimenti dinnanzi la Corte  d’Appello non ha in alcun modo menzionato   la sezione di Corte d’appello per i minorenni, e da ultimo la maggiore facilità di adire un autorità giudiziaria su base distrettuale, anziché un Tribunale dei minorenni.
Facile appare rilevare  che siffatti argomenti perdono qualsiasi rilevanza se, come sembra certo, deve escludersi che il testo emanato  possa essere interpretato nel senso di  ravvisarvi la volontà del Legislatore  di modificare implicitamente  una ripartizione di competenze come quella tra i tribunali ordinari e quelli dei minorenni,  e si consideri che un’interpretazione logico-sistematica se  da un lato porta ad escludere   che l’art. 38 disp. att. cc. possa essere stato abrogato, dall’altro   fa apparire perfettamente compatibile con il vigente  sistema di ripartizione delle competenze le norme dettate dalla legge 54/2006.
Più corretta, dunque,  appare sul pieno dei principi. la seconda delle decisioni richiamate, che in sostanza, esclude  che possa ritenersi eliminata la competenza del tribunale dei Minorenni a decidere in ordine all’affidamento dei figli naturali, riconoscendo che  la citata legge n. 56/2006,  comporta esclusivamente l’obbligo di detto Tribunale  di applicare quanto in essa previsto a tutti i giudizi in cui si discuta delle materie in essa disciplinate.
Il problema, comunque, è assai delicato e dovrà essere al più presto risolto, poiché il contrasto di giurisprudenza è già una realtà e l’incertezza  fa correre il rischio di un inammissibile ulteriore prolungamento di procedimenti che, come si è detto, dovrebbero concludersi nel più breve temo possibile.

Scorza Paola

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