Quando si consuma la truffa contrattuale? La Cassazione chiarisce: il reato si perfeziona con l’effettivo profitto e il danno alla vittima. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
1. La questione: violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 157 cod. pen.
La Corte di Appello di Reggio Calabria riformava una condanna, emessa dal Tribunale della medesima città, nei confronti di due persone, accusate di avere commesso i delitti di cui agli artt. 12, comma 5 d.lgs. 286 del 1998 (capi B, D e G) ed all’art. 640, primo ed ultimo comma, cod. pen. (capi C, E ed H), dichiarando non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati in relazione ai delitti suindicati perché estinti per intervenuta prescrizione e confermando le statuizioni civili disposte in primo grado.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione ambedue gli imputati i quali deducevano la violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 157 cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva i ricorsi suesposti fondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, posto che il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, per il quale il momento di consumazione – che segna il “dies a quo” della prescrizione – va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente (Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000), va da sé che l’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, segna la consumazione del reato e tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente (Sez. 2, n. 20025 del 13/04/2011; Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012).
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3. Conclusioni: la truffa contrattuale si consuma con l’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando si consuma la truffa contrattuale.
Si afferma difatti in questa pronuncia, sulla scorta di un indirizzo interpretativo, che il delitto di truffa contrattuale si consuma l’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare quando codesto illecito penale possa reputarsi consumato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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