Quando rilevano in Italia le attività formative intra-UE?

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    Indice

  1. Disciplina generale
  2. La posizione della società
  3. La soluzione dell’Agenzia delle Entrate

1. Disciplina generale

Le prestazioni didattiche effettuate in uno Stato estero in veste di ente ospitante, se rese a favore di un committente privato, non sono territorialmente rilevanti in Italia; se il committente è un soggetto passivo IVA rilevano in Italia quando è ivi stabilito ai fini IVA con possibilità per la società di fruire dell’esenzione.

Con la risposta del 23 settembre 2022 n. 469, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di regime di esenzione IVA applicabile alle attività formativa intra-UE e prestazioni accessorie.

Nel caso di specie, una società, operante nell’ambito della formazione intra-UE, agisce come: a) ente ospitante, erogando in Italia o in un Paese estero, attività formativa; b) ente di supporto, fornendo prestazioni di iscrizione dei partecipanti ad analoghe attività formative, oltre a prestazioni opzionali. In questo caso, le attività formative sono erogate da un diverso ente ospitante, con sede in un Paese estero oppure in Italia.

Con riguardo al ruolo di ente ospitante, la società si avvale del regime di esenzione IVA, applicabile anche alle relative prestazioni accessorie.

In relazione al ruolo di ente di supporto, invece, le attività svolte dalla società si riferiscono a prestazioni accessorie e strumentali a quelle didattiche, erogate da un soggetto diverso stabilito all’estero. In particolare, si tratta di: a) prestazioni onnipresenti, che riguardano l’iscrizione dei partecipanti alle attività formative, ovvero la raccolta e gestione dei dati dei partecipanti ai corsi; b) prestazioni opzionali, che derivano dagli accordi stipulati tra gli enti che partecipano al programma UE di formazione.

2. La posizione della società

La società precisa che entrambe le tipologie di prestazioni sono svolte dall’Italia con riguardo ad un’attività formativa erogata da un ente ospitante estero e ritiene che le stesse siano da considerare come un’unica prestazione, in quanto integrano e completano l’operazione principale, oltre ad essere rese nei confronti dello stesso soggetto che fruisce della prestazione principale.

Tuttavia, i rapporti intercorrono in primis tra l’ente di supporto e quello di invio, che eroga un corrispettivo al primo soggetto in cambio delle prestazioni rese.

A tal proposito, la società chiede all’Agenzia delle Entrate se:

1) in qualità di ente ospitante possa fatturare le sue prestazioni in regime di esenzione IVA quando le stesse sono rese all’estero;

2) in qualità di ente di supporto, possa fatturare i servizi forniti usufruendo del medesimo regime di esenzione, di cui normalmente godono le prestazioni didattiche rese dall’ente ospitante.

3. La soluzione dell’Agenzia delle Entrate

Quanto al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate precisa che i servizi relativi alle attività educative e quelli accessori alle stesse:

1) se effettuate a privati consumatori o soggetti ad essi equiparati (B2C), rilevano nel territorio in cui sono materialmente eseguite;

2) se effettuate a soggetti passivi IVA (B2B), perde rilevanza il luogo in cui il servizio è materialmente eseguito dal prestatore e torna applicabile il principio generale (di cui all’art. 7-ter c. 1 lett. a DPR 633/72 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto -), che fa dipendere la territorialità IVA della prestazione di servizi dallo Stato in cui il committente è stabilito ai fini IVA. Le prestazioni didattiche e quelle ad esse accessorie, materialmente effettuate dalla società in uno Stato estero, in veste di ente ospitante, non sono territorialmente rilevanti in Italia quando rese a favore di un committente privato. Quando invece il committente è un soggetto passivo IVA, rilevano territorialmente in Italia se il committente è ivi stabilito ai fini IVA con conseguente possibilità per la società di usufruire del regime di esenzione (art. 10 c. 1 n. 20 DPR 633/72).

L’Agenzia delle Entrate ricorda che per usufruire del regime di esenzione in commento, le prestazioni didattiche eseguite all’estero devono essere del tutto assimilabili a quelle per cui la società ha ottenuto il riconoscimento in Italia.

Quanto al secondo quesito, avente ad oggetto le prestazioni effettuate dalla società in qualità di ente di supporto (fornitore) a favore dell’ente di invio (committente), ovvero di un beneficiario individuale, nei cui confronti emette fattura, l’Agenzia delle Entrate non condivide la tesi della società che vorrebbe subordinare il riconoscimento in Italia del regime di esenzione all’eventuale esenzione IVA che lo Stato estero accorda all’ente ospitante in base ai presupposti ivi previsti e non a quelli vigenti nel nostro ordinamento.

Resta inteso che, ove territorialmente rilevanti in Italia, i servizi in questione saranno soggetti al regime ordinario di tassazione IVA. In particolare, occorrerà valutare nel singolo caso concreto se si tratta o meno di una complessa operazione gestionale e organizzativa.

 

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  1. Disciplina generale
  2. La posizione della società
  3. La soluzione dell’Agenzia delle Entrate

1. Disciplina generale

Le prestazioni didattiche effettuate in uno Stato estero in veste di ente ospitante, se rese a favore di un committente privato, non sono territorialmente rilevanti in Italia; se il committente è un soggetto passivo IVA rilevano in Italia quando è ivi stabilito ai fini IVA con possibilità per la società di fruire dell’esenzione.

Con la risposta del 23 settembre 2022 n. 469, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di regime di esenzione IVA applicabile alle attività formativa intra-UE e prestazioni accessorie.

Nel caso di specie, una società, operante nell’ambito della formazione intra-UE, agisce come: a) ente ospitante, erogando in Italia o in un Paese estero, attività formativa; b) ente di supporto, fornendo prestazioni di iscrizione dei partecipanti ad analoghe attività formative, oltre a prestazioni opzionali. In questo caso, le attività formative sono erogate da un diverso ente ospitante, con sede in un Paese estero oppure in Italia.

Con riguardo al ruolo di ente ospitante, la società si avvale del regime di esenzione IVA, applicabile anche alle relative prestazioni accessorie.

In relazione al ruolo di ente di supporto, invece, le attività svolte dalla società si riferiscono a prestazioni accessorie e strumentali a quelle didattiche, erogate da un soggetto diverso stabilito all’estero. In particolare, si tratta di: a) prestazioni onnipresenti, che riguardano l’iscrizione dei partecipanti alle attività formative, ovvero la raccolta e gestione dei dati dei partecipanti ai corsi; b) prestazioni opzionali, che derivano dagli accordi stipulati tra gli enti che partecipano al programma UE di formazione.

2. La posizione della società

La società precisa che entrambe le tipologie di prestazioni sono svolte dall’Italia con riguardo ad un’attività formativa erogata da un ente ospitante estero e ritiene che le stesse siano da considerare come un’unica prestazione, in quanto integrano e completano l’operazione principale, oltre ad essere rese nei confronti dello stesso soggetto che fruisce della prestazione principale.

Tuttavia, i rapporti intercorrono in primis tra l’ente di supporto e quello di invio, che eroga un corrispettivo al primo soggetto in cambio delle prestazioni rese.

A tal proposito, la società chiede all’Agenzia delle Entrate se:

1) in qualità di ente ospitante possa fatturare le sue prestazioni in regime di esenzione IVA quando le stesse sono rese all’estero;

2) in qualità di ente di supporto, possa fatturare i servizi forniti usufruendo del medesimo regime di esenzione, di cui normalmente godono le prestazioni didattiche rese dall’ente ospitante.

3. La soluzione dell’Agenzia delle Entrate

Quanto al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate precisa che i servizi relativi alle attività educative e quelli accessori alle stesse:

1) se effettuate a privati consumatori o soggetti ad essi equiparati (B2C), rilevano nel territorio in cui sono materialmente eseguite;

2) se effettuate a soggetti passivi IVA (B2B), perde rilevanza il luogo in cui il servizio è materialmente eseguito dal prestatore e torna applicabile il principio generale (di cui all’art. 7-ter c. 1 lett. a DPR 633/72 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto -), che fa dipendere la territorialità IVA della prestazione di servizi dallo Stato in cui il committente è stabilito ai fini IVA. Le prestazioni didattiche e quelle ad esse accessorie, materialmente effettuate dalla società in uno Stato estero, in veste di ente ospitante, non sono territorialmente rilevanti in Italia quando rese a favore di un committente privato. Quando invece il committente è un soggetto passivo IVA, rilevano territorialmente in Italia se il committente è ivi stabilito ai fini IVA con conseguente possibilità per la società di usufruire del regime di esenzione (art. 10 c. 1 n. 20 DPR 633/72).

L’Agenzia delle Entrate ricorda che per usufruire del regime di esenzione in commento, le prestazioni didattiche eseguite all’estero devono essere del tutto assimilabili a quelle per cui la società ha ottenuto il riconoscimento in Italia.

Quanto al secondo quesito, avente ad oggetto le prestazioni effettuate dalla società in qualità di ente di supporto (fornitore) a favore dell’ente di invio (committente), ovvero di un beneficiario individuale, nei cui confronti emette fattura, l’Agenzia delle Entrate non condivide la tesi della società che vorrebbe subordinare il riconoscimento in Italia del regime di esenzione all’eventuale esenzione IVA che lo Stato estero accorda all’ente ospitante in base ai presupposti ivi previsti e non a quelli vigenti nel nostro ordinamento.

Resta inteso che, ove territorialmente rilevanti in Italia, i servizi in questione saranno soggetti al regime ordinario di tassazione IVA. In particolare, occorrerà valutare nel singolo caso concreto se si tratta o meno di una complessa operazione gestionale e organizzativa.

 

Avvocato Rosario Bello

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