Pubblico impiego e tutela giurisdizionale

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In tema di controversie di pubblico impiego,  l’art. 69, comma 7, d.lg. n.165 del 2001 ha stabilito che il trasferimento della giurisdizione dal G.A. al G.O. opera per le questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre restano devolute alla giurisdizione del G.A. le controversie relative a questioni attinenti al periodo anteriore a tale data, purché introdotte prima del 15 settembre 2000.

Per l’applicazione di tale norma occorre fare riferimento, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione  (sez. un., 17 novembre 2008, n. 27305), non già alla fase di instaurazione della controversia ovvero all’adozione degli atti consequenziali alla medesima (od alla sentenza emanata su di essa), ma al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata: è il titolo di tale pretesa, dunque, che deve risultare antecedente al 30 giugno 1998, affinché la domanda possa essere proposta davanti al giudice amministrativo.

In sostanza, secondo il consolidato orientamento, qualora il diritto del dipendente azionato in giudizio o la sua lesione derivino da un atto provvedimentale o negoziale, è alla data della sua emanazione che occorre fare riferimento per la determinazione della giurisdizione.

Cassano Giuseppe

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